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In aderenza con la nuova impostazione della normativa di riferimento, il Comitato portuale, unico organo collegiale della pubblica amministrazione preposta alla governance dei porti, ha una composizione tale da rispecchiare la natura ambivalente del porto e quindi la dimensione dello stesso inteso come infrastruttura pubblica soggetti a vincoli amministrativi territoriali, ma anche la sua dimensione “mercantilistica”, ossia del porto inteso quale luogo in cui operano le imprese.

A tal fine, accanto al Presidente dell’Autorità Portuale, al quale è in sostanza attribuita una funzione di mediazione all’interno del Comitato portuale, si affiancano all’interno di tale organo anche altri rappresentanti di pubbliche amministrazioni quali: a) il comandante del porto, con funzione di vicepresidente, b) il dirigente dei servizi doganali in rappresentanza del Ministero delle Finanze, c) il dirigente del competente ufficio del genio civile in rappresentanza del

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Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, d) il Presidente della Provincia, e) il Sindaco del Comune in cui è ubicato lo scalo, ovvero nel caso in cui la circoscrizione territoriale dell’Autorità portuale comprenda più porti, i Sindaci dei Comuni ricompresi nella circoscrizione stessa.

Al fine di rappresentare la componente delle imprese e quindi la dimensione commerciale del porto, siedono nel Comitato anche il Presidente della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, sei rappresentanti delle categorie imprenditoriali che operano nel porto (ossia armatori, industriali, imprenditori titolari di autorizzazioni ex art.16 e concessioni demaniali ex art.18, spedizionieri, agenti, raccomandatari marittimi, autotrasportatori operanti nell’ambito portuale), sei rappresentanti dei lavoratori ed infine anche un rappresentante delle imprese ferroviarie, operanti nei porti, nominato direttamente dal Presidente del Porto. La Legge n.647/1996 ha aumentato il numero dei rappresentanti della componente imprenditoriale e lavorativa, al fine di consentire una maggiore rappresentatività degli interessi privati. Una parte della dottrina non ha esitato a criticare41 la

presenza di un numero così elevato di componenti in seno a questo organo, in quanto rende in concreto più lento e complesso il suo funzionamento e quindi andandone a peggiorare l’efficienza. In questo senso non sono mancate delle proposte di revisione della normativa di riferimento volte a diminuire il numero dei membri del Comitato Portuale, al fine di renderne più snello e celere il funzionamento.

Presupposto fondamentale per il corretto funzionamento del Comitato Portuale è che i suoi membri, appartenenti alle varie categorie, possano esercitare le proprie

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S.M.CARBONE – F.MUNARI in “La disciplina dei porti tra diritto comunitario e diritto interno”.

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funzioni in autonomia e nell’interesse dell’Autorità Portuale. Pertanto si rende necessario che i componenti dell’organo non siano vincolati di nessun mandato imperativo in ordine al loro ufficio, ed inoltre in presenza di una situazione e/o di una delibera rispetto alla quale possano trovarsi in conflitto di interessi, si astengano dalla relativa discussione e votazione. Tuttavia questo dovere interno ed esterno di trasparenza non esclude la possibilità, anzi l’opportunità di svolgere adeguate consultazioni preventive da parte dei componenti del Comitato con rappresentanze imprenditoriali e sindacali; ovviamente i membri del Comitato impegnati in quest’azione di ricognizione consultiva devono sempre conservare ,nello svolgimento del loro incarico, la dovuta riservatezza su alcuni documenti interni all’Autorità portuale.

In merito alle modalità di funzionamento del Comitato, la Legge n.84/94 prevede che esso debba riunirsi almeno una volta al mese, previa convocazione del Presidente e ogni volta che ne faccia espressa richiesta almeno un terzo dei componenti. Le sedute sono valide se sono presenti la metà più uno dei componenti in prima convocazione ed un terzo dei componenti in seconda convocazione. Le deliberazioni sono validamente assunte con il voto favorevole della metà più uno dei presenti (art.9.4). Al fine di disciplinare nel dettaglio lo svolgimento dei lavori, è prevista la possibilità per il Comitato stesso di adottare un proprio regolamento interno di funzionamento (art.9.4 ultima parte).

In questo organo rappresentativo delle istituzioni oltreché degli interessi degli operatori pubblici e privati che gravitano intorno al porto, il Comitato portuale è chiamato ad assumere decisioni sulle questioni più importanti che attengono alla gestione dello scalo.

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In via generale, le funzioni attribuite dalla Legge n.84/1994 possono essere distinte in funzioni “programmatorie” da un lato e “tecnico-gestionali” dall’altro. Rientrano tra le funzioni di programmazione affidate alla competenza del Comitato portuale:

1) L’approvazione del Piano Operativo Triennale, relativo alle strategie di sviluppo delle attività portuali, approvazione che deve avvenire necessariamente entro 90 giorni dall’insediamento del Comitato.

2) L’adozione del Piano Regolatore Portuale, ossia l’atto che definisce ambito ed assetto complessivo del porto (ivi comprese le aree destinate alla produzione industriale, all’attività cantieristica e alle infrastrutture stradali e ferroviarie) e l’individuazione delle caratteristiche e della destinazione funzionale delle aree interessate (art.5.3).

3) L’approvazione della Relazione annuale sull’attività promozionale, organizzativa ed operativa dello scalo, oltreché sull’amministrazione dei beni del demanio marittimo compresi nella circoscrizione territoriale dell’Autorità portuale.

4) L’approvazione del bilancio preventivo, il quale deve essere necessariamente in pareggio o in avanzo, le note di variazione ed il conto consuntivo.

Per quanto riguarda invece le funzioni tecnico gestionali, il Comitato portuale è chiamato a svolgere le seguenti funzioni:

1) Delibera su proposta del Presidente sulle concessioni dei servizi di interesse generale.

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3) Delibera su proposta del Presidente sulle autorizzazioni all’esercizio delle operazioni portuali da parte delle imprese che ne fanno richiesta operando al riguardo la relativa selezione sulla scorta delle esigenze del traffico e dello spazio disponibile, oltreché sulle concessioni di aree e banchine di durata superiore a quattro anni, determinando l’ammontare dei relativi canoni.

4) Nomina su proposta del Presidente, il Segretario Generale, il quale può tuttavia rimuovere in ogni momento con delibera sempre su proposta del Presidente.

Pertanto da questo esame della normativa di riferimento si può affermare che in sostanza il legislatore ha voluto attribuire al Comitato portuale competenze essenzialmente di carattere deliberativo e consultivo. Con specifico riferimento alle modalità di esercizio del potere deliberativo del Comitato portuale, l’art.9.5 prevede che le delibere adottate con parere favorevole delle amministrazioni pubbliche debbano tenere conto di intese, concerti e pareri che queste ultime sono competenti ad adottare in ossequio alle leggi vigenti. Quindi quest’ultima norma opera un rinvio implicito alla procedura prevista dall’art.14 della Legge n.241/1990, che prevede per il responsabile del procedimento di indire apposita conferenza di servizi, quando l’amministrazione procedente abbia intenzione di acquisire intese, concerti, nulla osta ed assensi.

In tale caso, le determinazioni concordate da tutte le amministrazioni intervenute tengono luogo degli atti predetti.

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