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La Commissione mista per lo studio dei problemi della

3. Orizzonti di modifica

3.1. La Commissione mista per lo studio dei problemi della

Con questo nome altisonante veniva nominata dal C.S.M. una commissione di studi deputata a elaborare un'organica proposta di riforma della l. 354/75; con delibera istitutiva datata 26 luglio 2012 è stato dato incarico a un

297 Riassume bene i punti dolenti della disciplina Biancamaria Spricigo: “a) l’ostatività quale automatismo discriminatorio e la connessa premialità come ‘ricatto’, ossia quale sollecito cogente alla delazione, e b) l’inaccettabile equivalenza tra riflessione critica sul reato e collaborazione processuale, col rischio di ‘pretese’ autoaccusatorie”. Così l’autrice in: SPRICIGO B., La ‘riflessione critica sul reato’ e l’automatismo dell’art. 4-bis o.p., in

‘Criminalia’, 2013, pp. 624-625.

298 Si muovono in questa prospettiva le sentenze di Corte Cost. nn. 436/99, 257/06 e 79/07. Così ricordato nel documento del C.S.M. Sovraffollamento carceri: una proposta per

gruppo di magistrati299 di ridisegnare l'ordinamento penitenziario coerentemente con una lettura attenta ai valori costituzionali e con le esigenze concretamente poste all'attenzione quotidiana dei giudici dell'esecuzione.

Centrale nella ridefinizione del sistema era sicuramente la revisione dell'art. 4-bis o.p., norma cardine delle preclusioni penitenziarie.

A questo proposito la Commissione formulò una proposta di modifica intesa a ridimensionare l'area di c.d. ostatività; in sostanza, la disposizione rimaneva in vigore secondo il funzionamento che conosciamo e che è stato sin qui esaminato e il cambiamento più evidente riguardava il suo ambito di operatività, che veniva considerevolmente ridotto.

La ragione di ciò veniva chiarita nella relazione illustrativa allegata dalla stessa Commissione: al di là della considerazione che prevedere un regime esecutivo differenziato e deteriore per talune tipologie d'autore sia tecnica legislativa censurabile, è altresì innegabile che limitare il trattamento esecutivo individualizzato si reputa comunque necessario con riferimento ad alcune

condotte che suscitano particolare riprovazione sociale300.

La proposta, dunque, non era tesa ad eliminare l'art. 4-bis o.p. dal panorama penitenziario, ma a comprimere l'elenco dei reati tassativamente previsti dalla legge come ostativi alla concedibilità dei benefici e delle misure alternative.

Sarebbero rimaste assoggettate a speciale regime probatorio quelle condotte riconducibili con certezza all'area della criminalità organizzata di tipo mafioso o eversivo, con esclusione di tutte le altre fattispecie di reato che, come già fatto notare in altra sede, non comportano di per sé un necessario

collegamento con tale tipo di delinquenza301.

Secondo quanto argomentato nella medesima relazione illustrativa la ratio sarebbe stata da individuarsi nel tentativo di riportare la disposizione alla sua

originaria ragione introduttiva302: combattere la malavita organizzata, che nel

nostro Paese ha radici profonde, limitando i contatti col mondo esterno,

299 La composizione della Commissione era la seguente: tre componenti del C.S.M., tre magistrati di nomina ministeriale, sei magistrati di sorveglianza. I lavori, iniziati a luglio 2012, si sono formalmente conclusi il 30 ottobre 2012. Tali dati, evincibili dalla relazione conclusiva, sono stati riportati in: RICCI A., "Collaborazione impossibile" e sistema

penitenziario, cit., p. 19.

300 Relazione accompagnatoria agli interventi normativi proposti dalla Commissione mista per lo studio dei problemi della magistratura di sorveglianza, 2013, www.csm.it, § 1. La relazione, allegata al documento principale Sovraffollamento carceri: una proposta per

affrontare l'emergenza, in Quaderno n. 160 del 2013, riporta le considerazioni a supporto

delle modifiche propugnate ed è, dunque, indispensabile per comprendere le ragioni giustificative di ciascun intervento.

301 Diretta conseguenza era l'abolizione della 'terza fascia' (secondo la classificazione adottata dalla Commissione 'seconda fascia'), in quanto appariva "illogica la previsione di una presunzione relativa a possibili collegamenti con la criminalità organizzata quando tale elemento non sia stato oggetto di contestazione e conseguente accertamento in sede di cognizione". Così in: Relazione accompagnatoria, cit., § 2.

qualora vi sia fondato motivo di credere che i detenuti mantengano collegamenti con l'associazione di appartenenza.

La proposta della Commissione istituita dal C.S.M. si poneva, a ben vedere, in continuità con l'opera legislativa sino ad allora svolta; non era ravvisabile nei lavori di questo gruppo di studi una reale volontà di invertire l'ordine di marcia e di adeguare il dettato normativo ai valori costituzionali.

Ridurre, seppure considerevolmente, l'alveo delle condotte assoggettate a particolare acquisizione della prova, non era sufficiente a rendere l'art. 4-bis o.p. conforme alla sensibilità scaturente dalla lettura dei principi cristallizzati nella Carta fondamentale.

Non vi era infatti soluzione di continuità rispetto al nodo cruciale della norma, ovvero la previsione di presunzione di pericolosità sociale assoluta in mancanza di collaborazione giudiziale del condannato.

Degno di nota era, invece, l'intervento ablativo riguardante il comma 3-bis dell'art. 4-bis o.p.; si trattava della disposizione che conferiva ampi poteri di veto alle procure (nazionale o distrettuali) antimafia, che avessero ravvisato fondati elementi per ritenere sussistenti collegamenti con la criminalità organizzata, e ciò indipendentemente dal reato commesso, purché di natura dolosa (cfr. Sez. II § 4.).

La Commissione sottolineava l'inopportunità di tale previsione legislativa nel rinnovato quadro di una differenziazione esecutiva limitata ad alcune ed eccezionali fattispecie di reato.

Nella relazione conclusiva veniva giustamente argomentato: "L'intervento si completa con l'eliminazione del comma 3-bis, la cui genericità appare incoerente con la specifica area applicativa della norma e rappresenta - nella sua formulazione letterale - un vincolo di natura assoluta per il giudice di sorveglianza, il quale non potrebbe discostarsi dalla comunicazione circa

l'attualità di collegamenti con la criminalità organizzata"303.

A parziale compensazione di ciò la Commissione aveva allora accordato agli organi requirenti un ruolo preponderante rispetto alla procedura stabilita dai commi 2 e 3, in quanto alla richiesta di fascicolo informativo del c.p.o.s. si doveva obbligatoriamente affiancare quella di un parere al procuratore distrettuale antimafia territorialmente competente in relazione al tribunale che

aveva pronunciato sentenza di condanna304.

Come si sarà compreso, pur possedendo tale riscrittura della norma taluni elementi di pregio, non rappresentava in generale una proposta rivoluzionaria, ragion per cui venne scarsamente presa in considerazione nella prospettiva di una modifica dell'art. 4-bis o.p. e fu velocemente accantonata.

303 Relazione accompagnatoria, cit., § 2. 304 Relazione accompagnatoria, cit., § 2.