IL MODELLO ISTITUZIONALE ADOTTATO DALLA LEGGE ANTITRUST
7. La competenza della Corte di Appello.
L’art. 33, comma secondo, della legge in commento, assegna dunque, alle Corti di Appello competenti per terri- torio la cognizione sulle azioni di nullità e di risarcimento del danno, nonché sui ricorsi volti ad ottenere provvedi- menti di urgenza, in conseguenza della violazione della normativa antitrust nazionale.
In materia, viene quindi derogata la regola del doppio grado di giurisdizione di merito ed individuato uno specifi- co organo competente in unico grado: la Corte di Appello, anziché il Tribunale.
Considerato che la regola del doppio grado di giuri- sdizione rappresenta un principio generale della legislazio- ne processual-civilistica italiana - trovando applicazione in
tutte le controversie, salvo espressa deroga legislativa che neghi la possibilità di sottoporre le decisioni rese in prime cure ad un nuovo scrutinio di merito - è utile soffermarsi brevemente sulla scelta operata dal legislatore.
Nell’individuazione delle Corti di Appello quali sog- getti competenti, si palesa una volontà legislativa che cerca di rispondere alle esigenze nascenti dalla complessità dei giudizi antitrust attraverso l’individuazione di organi giu- diziali “particolarmente” qualificati74. La scelta legislativa
esprime anche una volontà di non disperdere i giudizi in una grande quantità di uffici75
, spingendo alla creazione re- lativamente celere di criteri giurisprudenziali certi per af- frontare una materia caratterizzata da un elevato tecnici- smo.
Peraltro, la necessità di garantire specifiche capacità tecnico-analitiche in capo ai giudicanti che si trovino ad af- frontare questioni connotate da caratteristiche peculiari, appare confermata dall’istituzione, con la legge n. 272/2002, di sezioni specializzate in materia di proprietà in- tellettuale.
In relazione alla competenza della Corte di Appello, preme aggiungere che, l’eccezionalità della disposizione di cui all’articolo 33, secondo comma, influenza necessaria- mente anche l’interpretazione di quanto in essa previsto in merito all’individuazione dei rimedi azionabili di fronte al- la Corte di Appello come giudice competente in unico gra- do.
Sul punto la dottrina appare divisa76.
In sintesi, perché la questione verrà studiata nella suc- cessiva trattazione, può dirsi che, il primo orientamento in- dividua nell’articolo 33, comma secondo, una “norma spe- ciale sulla competenza” in base alla quale, fra i vari poteri spettanti all’autorità giudiziaria in generale e funzionali a
74 M.MELI, Autonomia privata, sistema delle invalidità e disciplina del-
le intese restrittive della concorrenza, cit., pag. 126
75 M.TAVASSI, Modernizzazione delle regole antitrust: coinvolgimento
dei giudici nazionali nell’applicazione dell’articolo 81.3 del Trattato CE, Rela-
zione al Convegno “Antitrust fra diritto nazionale e diritto comunitario”, Treviso, 16-17 maggio 2002, pag. 19.
76 Una sintesi del dibattito dottrinario è compiuta da M.LIBERTINI,
tutelare in vario modo i soggetti che hanno subito gli effetti di comportamenti scorretti da parte di operatori economi- ci77, ve ne sarebbero alcuni espressamente riservati alla giu-
risdizione in unico grado della Corte di Appello, concer- nenti le violazioni della legge n. 287/90. Il secondo orien- tamento, invece, qualifica la disposizione legislativa come una “norma esemplificativa”, che prevede la competenza della Corte di Appello in materia antitrust e presuppone che essa possa applicare tutti i possibili rimedi esperibili in base alle norme generali dell’ordinamento, non solo quelli espressamente nominati dalla norma.
Una parte della dottrina78 ha privilegiato la seconda
soluzione, osservando che essa è l’unica in grado di dare compimento alla scelta legislativa di concentrare le contro- versie derivanti da illeciti antitrust presso giudici preparati e di grado elevato. Altri autori79
, invece, hanno visto nella lettera della legge un ostacolo insormontabile, che non permette un’estensione delle azioni intentabili di fronte alla Corte di Appello competente in unico grado. Quest’ultimo orientamento appare fondato sul tenore letterale dell’articolo 33, comma secondo, e sorretto da una consoli- data giurisprudenza, che ha sempre offerto un’interpretazione restrittiva di tale profilo dell’articolo in esame80.
Le conseguenza della competenza funzionale e della tassatività dei rimedi previsti dal secondo comma dell’articolo 33 si estendono in tre direzioni. Innanzitutto, esse non comportano l’esperibilità in tale sede di tipologie di azioni ulteriori rispetto a quelle previste dalla norma; in secondo luogo, comportano che la competenza della Corte di Appello non attrae a sé domande subordinate di diritto comune o domande accessorie; infine, impediscono alla
77 fra i quali, ad esempio, quelli in tema di repressione della con- correnza sleale ex articolo 2598 e ss. Cod. civ.; sui rapporti tra concor- renza sleale e disciplina antitrust, M. LIBERTINI, Il ruolo del giudice nell’applicazione delle norme antitrust, cit.; M.TAVASSI-M.SCUFFI, Diritto
processuale antitrust, cit.
78 M.LIBERTINI,op. ult. cit., pagg. 662-663 79 M.TAVASSI-M.SCUFFI,op. ult. cit., pag. 212
80 Corte di Appello di Milano, 21 marzo-15 aprile 1995, causa B.B.
Corte di Appello di conoscere di violazioni della normativa comunitaria sulla concorrenza, riservata ai Tribunali secon- do le ordinarie regole di competenza, anche laddove il caso ne presentasse gli estremi. Si noti, infine, come la proposi- zione di domande che si discostino dal novero delle azioni proponibili ex articolo 33, comma secondo, determini l’incompetenza dell’organo giudicante che, in virtù del ca- rattere funzionale ed inderogabile della competenza, è rile- vabile d’ufficio in ogni stato e grado del procedimento81.
8. La riforma del 2012. L’istituzione delle Sezioni Spe-