I RAPPORTI TRA I POTERI DELL’AGCM E QUELLI DELL’AUTORITÀ GIUDIZIARIA ORDINA-
4. Le soluzioni adottate dal diritto dell’Unione Eu ropea
4.2 Il contrasto di decisioni in ambito comunitario La Corte di Giustizia dell’Unione Europea non è rima-
sta insensibile al problema del coordinamento delle compe- tenze dei giudici ordinari e delle autorità di controllo ed ha fornito nel corso del tempo una serie di indicazioni che hanno trovato il punto di arrivo nel caso Delimitis129, in oc-
casione del quale la Corte ha affermato il principio della cooperazione tra i giudici nazionali e la Commissione nell’applicazione delle norme a tutela della concorrenza.
La Corte di Giustizia era partita dalla considerazione per cui diversi sono i ruoli che competono alla Commissio- ne ed all’autorità giudiziaria nell’applicazione del diritto
127 Dettagli relativi al modello di cooperazione tra la Commissio- ne Europea e le Corti Nazionali sono contenuti nella National Court Notice.
128 National Courtd Notice.
129 CGCE, 28 febbraio 1991, C234/89, in Foro it., 1993, IV, c. 29 con nota di M.MEROLA, Norme comunitarie e poteri dei giudici nazionali.
antitrust. In particolare, la Commissione è un’autorità am-
ministrativa responsabile del coordinamento e dell’attuazione della politica comunitaria della concorrenza e a tal fine agisce nel pubblico interesse, mentre i giudici nazionali hanno il compito di salvaguardare i diritti dei singoli nei rapporti di diritto privato.
La Corte ebbe allora cura di affermare esplicitamente che il giudice, nell’esercizio delle sue funzioni, deve tener conto della competenza della Commissione al fine di evita- re di emettere delle decisioni incompatibili.
Laddove i giudici ordinari si trovino a decidere su ri- chieste risarcitorie consequenziali ai provvedimenti presi dall’Autorità nazionale ai sensi dell’art. 101 TFUE, questi ultimi avranno efficacia vincolante ai sensi dell’art. 16, 1° comma, del Regolamento CE n. 1 del 2003.
L’articolo 16, comma primo, del Regolamento CE n. 1 del 2003, sulla scorta di un noto orientamento della Corte di Giustizia130, ha previsto che, quando i giudici nazionali si
pronunciano su accordi, decisioni e pratiche concordate, ai sensi dell’articolo 101 o 102 del TFUE, già oggetto di una decisione della Commissione Europea, questi non possano prendere provvedimenti che siano in contrasto con la deci- sione adottata dalla Commissione. Essi devono evitare so- luzioni non in linea con una decisione contemplata dalla Commissione in procedimenti da essa avviati.
Una parte autorevole della dottrina ha anche sostenu- to che le decisioni positive di inapplicabilità degli articoli 101 e 102 del TFUE, adottate ex art. 10 Reg. CE 1/2003, rap- presenterebbero un vincolo per i giudici che si trovino a va-
130 Peraltro il fatto che l’accertamento amministrativo della viola- zione possa avere una qualche efficacia vincolante nel procedimento giudiziario ordinario non inficia in alcun modo la possibilità per le Cor- ti di riferire la questione circa la validità della decisione alla Corte di Giustizia, ai sensi dell’art. 234 del Trattato UE. Cnf. Corte UE, 18 feb- braio 1991, causa 28 febbraio 1991, C-23489, in Racc., p.I-935, punto 47. È la c.d. dottrina Masterfoods, che trae origine dalla sentenza della Corte di Giustizia, la quale ha affermato il principio secondo cui i tribunali na- zionali non devono mai trovarsi nella posizione di giungere ad una de- cisione contrastante con la posizione adottata dalla Commissione al fine di rendere effettivamente possibile il raggiungimento degli obiettivi comunitari in materia di concorrenza (Corte di Giustizia UE, sentenza 14 dicembre 2000, causa C-344/98)
lutare la stessa condotta oggetto di tali decisioni. In en- trambi i casi si è sostenuto che la diminuzione dei margini di autonomia dei Giudici nazionali sarebbe parzialmente compensata dalla possibilità di poter comunque attivare il meccanismo del rinvio pregiudiziale alla Corte di Giusti- zia131
.
Alcuni ordinamenti giuridici comunitari hanno adot- tato disposizioni analoghe relativamente alle decisioni delle loro singole Autorità nazionali132. È il caso, ad esempio del
Regno Unito, dove le sezioni 18 e 20 dell’Enterprise Act pre- vedono che le Corti nazionali siano vincolate quanto all’accertamento dei fatti dai provvedimenti dell’Office of
Fair Trading (OFT) e dalle sentenze di appello prese su tali
decisioni da Competition Appeal Tribunal133. In altri ordina-
menti giuridici si è arrivati poi ad estendere l’effetto vinco- lante anche alle decisioni di tutte le Autorità Garanti della Concorrenza degli Stati membri. Si fa riferimento, in parti- colare, all’art. 33, comma 4, del GWB tedesco.
Differente è ovviamente la questione se la sentenza dell’Autorità giudiziaria ordinaria possa vincolare in qual- che modo l’Autorità Garante chiamata a sanzionare even- tualmente lo stesso comportamento anticompetitivo, in quanto è ovvio che il giudicato farà stato soltanto tra le par- ti, indipendentemente dall’accertamento dell’illiceità o me- no della condotta. L’Autorità, avvalendosi di personale
131 M.TAVASSI,Which role for national courts in competition protec-
tion?, atti del VI convegno UAE-LIDC-Antitrust between EC and Nationl Law, Treviso, maggio 2004, ed. 2005, pag. 88.
Sulla possibilità di esperire il rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia si veda G. MUSCOLO, Poteri e garanzie nel diritto antitrust, l’esperienza italiana nel sistema della modernizzazione, documento disponi-
bile alla seguente pagina web
http://www.assonime.it/assonime/pubblicazione/pub_notestudi_A.n sf/118.pdf, 2007. Si è però sottolineato come tale disposizione debba es- sere interpretata bilanciando il principio del primato del diritto europeo con quello della indipendenza del giudice.
132 Corte UE, 14 dicembre 2000, causa C-344/98, in Racc, p. I- 11369, punto 2.
133 Per una ricognizione dei casi in cui si è dibattuto circa la porta- ta delle disposizioni normative si veda B.RODGER, Competition Law Liti- gation in the UK Courts: A Study of All Cases to 2004- Part III, ECLR, 2006,
specializzato, ha sicuramente i mezzi migliori per poter li- beramente ripercorrere e approfondire le valutazioni già ef- fettuate dal Giudice ordinario.
A ben vedere, una coerente applicazione del diritto an-
titrust potrebbe essere facilitata anche attraverso il maggior
ricorso, anche per le fattispecie di rilevanza nazionale, al meccanismo previsto dall’art. 15 Reg. CE 1/2003. Esso pre- vede che la Commissione sia tenuta a fornire assistenza ai giudici nazionali che ne facciano richiesta in relazione a giudizi aventi ad oggetto questioni sussumibili all’interno degli articoli 101 e 102 TFUE. Tale assistenza può consistere non solo nello scambio di informazioni, ma anche nel rila- scio di pareri in merito a questioni inerenti l’applicazione del diritto antitrust comunitario. Tuttavia, i giudici naziona- li si sono dimostrati restii al ricorso a tali meccanismi.
Parimenti inutilizzato è il meccanismo dell’amicus cu-
riae attraverso il quale la Commissione Europea potrebbe
formulare di propria iniziativa osservazioni alle giurisdi- zioni nazionali (art. 15.3 Reg. CE 1/2003) al fine di garantire una coerente applicazione degli articoli 101 e 102 TFUE.
Ora, nonostante il sotto-utilizzo del modello appena descritto, potrebbe ritenersi opportuno estendere l’applicazione di tali meccanismi all’ordinamento giuridico nazionale. In effetti, in un’ottica di sistema, i vantaggi so- stanziali che essi sono in grado di determinare in termini di diminuzione di possibili contrasti giurisprudenziali sono sicuramente superiori a costi che l’introduzione di disposi- zioni normative di tale genere comporta.
CAPITOLO IV
IL RISCHIO DI DECISIONI IN CONFLITTO