IL RISCHIO DI DECISIONI IN CONFLITTO IN AMBITO NAZIONALE
5. La posizione della giurisprudenza
5.1 La posizione della giurisprudenza nel caso di ac certamento della nullità delle intese restrittive della con-
correnza.
Tuttavia, il discorso assume una veste diversa qualora si tratti di accertare la nullità delle intese.
In tale ambito, infatti, il tipo di valutazione rimessa al giudice ordinario, chiamato a dichiarare la nullità di una in- tesa restrittiva della concorrenza perché in contrasto con l’articolo 2 della legge, non sembra essere diversa dalla va- lutazione che è chiamata a condurre l’AGCM ai fini della giustificazione di un intervento sanzionatorio. Da ciò di- scende che non ci sarebbe spazio per due distinte valuta- zioni: una nell’interesse pubblico, l’altra nell’interesse pri- vato. In relazione alla dichiarazione di nullità delle intese, l’eventuale contrasto tra le decisioni delle due autorità tro- verebbe causa soltanto nel diverso tipo di valutazione con- dotta e non nel diverso ambito di osservazione (pubblico e privato).
Il contrasto di cui si è fatto cenno poc’anzi, si è verifi- cato in un caso in cui il ricorrente chiedeva una tutela in via cautelare in vista dell’esercizio di un’azione di nullità162
. Nella fattispecie, si trattava di un’intesa realizzata at- traverso una deliberazione di Consorzio avente ad oggetto il contingentamento della produzione e, come tale, illecita. L’intesa in commento era stata approvata dal Ministero at- traverso un c.d. piano di produzione. La Corte di Appello, dopo aver affermato la propria competenza passò ad ana- lizzare il contenuto del piano di produzione, concludendo che esso prevedeva un sistema di adeguamento successivo
162 Corte di Appello di Bologna, 20 settembre 1995 (ord.), causa
in ordine all’attribuzione di quote di produzione, e pertanto non determinava la cristallizzazione delle quote preceden- temente acquisite. In ordine invece alla valutazione della consistenza dell’intesa, i giudici hanno ritenuto di non ave- re elementi utili per stabilire la reale compressione della produzione globale. Quindi, il requisito della “consistenza” dell’intesa è stato, nel caso concreto, interpretato nel senso che esso, comunque, presupporrebbe un’analisi circa gli ef- fetti che l’intesa è idonea a produrre, anche laddove si tratti di intese vietate per sè. Questa affermazione fa pensare che i giudici non si siano voluti sbilanciare per timore di interve- nire prematuramente, in mancanza di una decisione dell’AGCM in merito alla questione, evitando di pronuncia- re la sospensione degli effetti dell’intesa.
Di lì a poco, intervenne la decisione dell’AGCM com- pletamente di senso opposto rispetto a quella del giudice ordinario. Invero, l’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ritenne che l’attività di programmazione quan- titativa della produzione non fosse compresa tra i compiti attribuiti dalla legge ai consorzi a tutela della qualità163
. Infine, in relazione all’ipotesi in cui sia già intervenuta una pronuncia dell’autorità amministrativa, la giurispru- denza sembra, almeno apparentemente, seguire la strada dell’indifferenza. Afferma, infatti, che l’AGCM, per quanto autorità indipendente, ha poteri di carattere amministrati- vo-ordinatorio e non certo giurisdizionali, con la conse- guenza che le relative statuizioni, se possono assumere ca- rattere di definitività in ambito amministrativo, non assu- mono valenza di cosa giudicata e non escludono, pertanto, che la medesima questione possa essere proposta dinnanzi al giudice ordinario164
.
Il problema è stato affrontato nel corso di un procedi- mento cautelare, non rientrante nella competenza esclusiva della Corte d’Appello. L’AGCM aveva avuto modo di valu- tare come restrittiva della concorrenza un’intesa tra la Pa- nini e l’Associazione Italiana Calciatori, relativa ad un con-
163 M.DE VITA, Regolamentazioni pubbliche: principi comunitari e di-
sciplina italiana antitrust, in Dir. Un. Eur., 1997, pagg. 740 e ss.
164 Corte di Appello di Milano, 5 febbraio 1996 (ord.) cit., causa
tratto di licenza in esclusiva che, per il suo contenuto, aveva l’effetto di eliminare ogni forma di concorrenza sul merca- to165. Nonostante il provvedimento sfavorevole, la Panini
chiedeva tutela in via d’urgenza dinanzi al giudice ordina- rio, cercando di impedire l’avvio di attività concorrenziali poste in essere da altri soggetti. Il giudice adito, respinse però tale richiesta, pur dichiarandosi competente a dichia- rare la nullità del contratto166. In particolare, il Tribunale fe-
ce propri i rilievi formulati dall’Autorità Garante della Con- correnza e del Mercato evitando, di conseguenza, di non rendere evanescente il provvedimento emanato in sede amministrativa ed evitando, soprattutto, il rischio di deci- sioni in contrasto.
Questo pare essere l’unico caso in cui la pronuncia del giudice ordinario è stata preceduta da un provvedimento dell’Autorità Garante.
Tuttavia, può essere ricordato un caso verificatosi in materia di pubblicità ingannevole dove, a sostegno della propria decisione, il giudice ordinario invocava quale “ele- mento indiziario” l’autorevole “precedente” costituito da un provvedimento dell’AGCM con il quale, in seguito a de- nuncia del Comitato difesa dei Consumatori, veniva inibita la continuazione di condotte simili a quella che veniva in ri- lievo nel caso di specie, giudicando la campagna pubblicita- ria della ricorrente ingannevole. Ecco allora un caso in cui un provvedimento dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ha condizionato la decisione del giudice civi- le, collegando gli interventi delle due autorità preposte, ri- spettivamente, alla tutela dell’interesse privato ed a quella dell’interesse pubblico.
Concludendo, può affermarsi, in generale, che i giudi- ci, nell’applicazione della legge antitrust, si ritengano auto- nomi e indipendenti da qualsiasi intervento amministrativo dell’Autorità garante.
Tuttavia, il rischio di decisioni contrastanti provenien- ti dai due organi è sempre presente e attuale.
165 Provvedimento AGCM, n. 4381 del 31 ottobre 1996, in Dir. Ind., 1997, pag. 226..
166 Tribunale di Modena, 6 giugno 1997, (ord.), in Dir. Ind., 1997, pag. 1407, con nota di CATELLI.
CAPITOLO V
UNO SGUARDO OLTRE CONFINE.