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Capitolo 3. Il caso del Comune di Pisa

3.1 Composizione organica del Comune

La riforma del Titolo V della Parte seconda della Costituzione tramite la legge costituzionale n. 3/2001 enuncia all’articolo 1 che:

“La Repubblica è costituita dai Comuni, dalle Province, dalle Città metropolitane, dalle Regioni e dallo Stato.

I Comuni, le Provincie, le Città metropolitane e le Regioni sono enti autonomi con propri statuti, poteri, e funzioni secondo i principi fissati dalla Costituzione.” All’ articolo 4, comma 1 la legge prevede che le funzioni amministrative sono attribuite ai Comuni salvo che, per assicurarne l’esercizio unitario, siano conferite a Province, Città metropolitane, Regioni e Stato, sulla base del principio di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza.

Andiamo però a capire cosa si intende per principio di sussidiarietà.

Tale principio altro non è che l’attribuzione della generalità dei compiti e delle funzioni amministrative agli enti locali attribuendone le responsabilità alle autorità territorialmente e funzionalmente più vicine ai cittadini. Inoltre i Comuni hanno la possibilità di disporre di risorse autonome; di stabilire e applicare tributi e entrate propri (in armonia con la Costituzione e secondo i principi di coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario) e dispongono di compartecipazioni al gettito di tributi erariali riferibili al loro territorio.

Un atto fondamentale per una amministrazione comunale, diviene lo statuto che si configura come una piccola Costituzione e uno strumento giuridico che dà la forma all’autonomia dell’ente e alla sua organizzazione e stabilisce linee di sviluppo dell’attività. Lo statuto deve obbligatoriamente contenere:

Le attribuzioni degli organi;

54  I criteri generali in materia di ordinamento degli uffici e dei servizi;

 Le forme di collaborazione tra Comuni e Province (convenzioni, consorzi, accordi di programma, esercizio associato di funzioni e servizi, ecc.);

Gli istituti di partecipazione popolare (es. le forme di iniziativa popolare); Le forme di decentramento (circoscrizioni comunali);

 Le modalità di accesso dei cittadini alle informazioni e ai procedimenti amministrativi e i modi di esercizio della rappresentanza legale:solo per quanto concerne le modalità di esercizio perché la rappresentanza legale e giudiziale spetta al Sindaco e Presidente della Provincia;

 I segni che contraddistinguono l’ente, come ad esempio lo stemma e il gonfalone che quindi sono differenti da ente ad ente;

 Le norme per assicurare condizioni di pari opportunità tra uomo e donna e per promuovere la presenza di entrambi i generi nelle Giunte e negli Organi collegiali del Comune e Provincia, negli enti e/o aziende da essi dipendenti.

Un’ulteriore forma di esplicazione dell’autonomia normativa di cui godono gli enti locali è rappresentata dalla potestà regolamentare, infatti la Costituzione prevede che i Comuni, abbiano potestà regolamentare in ordine alla disciplina dell’organizzazione e dello svolgimento delle funzioni loro assegnate. I regolamenti sono adottati con delibera di Consiglio (ad eccezione dei regolamenti di organizzazione degli uffici e servizi di competenza della Giunta nel rispetto dei criteri generali stabili dal Consiglio (art.48 comma 3 ) e pubblicati all’albo pretorio per una durata di dieci giorni.

Gli organi di governo che compongono il Comune sono:  Il consiglio

La giunta Il sindaco

55 Partiamo dal descrivere il primo organo, ossia il Consiglio Comunale.

Il Consiglio comunale è l'organo di indirizzo e di controllo politico- amministrativo del Comune.

Le materie di competenza del Consiglio sono definite dalla legge; tra le principali ci sono lo statuto dell'ente, i bilanci annuali e pluriennali e relative variazioni, il conto consuntivo, il piano urbanistico comunale, il piano delle opere pubbliche e le convenzioni tra gli enti locali (articolo 42 D. Lgs. 267/2000).

Al Consiglio comunale, il Sindaco sentita la Giunta, presenta il "Documento programmatico di legislatura" che ha sostituito il ben più generico documento contenente gli indirizzi generali di governo ( D.Lgs. 267/2000, art. 46 comma 3). In questa fase il Consiglio prende atto del programma che intende realizzare il Sindaco (il legislatore non chiama più il Consiglio ad approvare il programma sindacale).

Il consiglio comunale rimane in carica per cinque anni a decorrere dalla data dell'elezione (D. Lgs. 267/2000, art. 51, comma 1, Tuel).

L’art. 20 del regolamento del Comune di Pisa, concernente le funzioni di indirizzo e controllo politico-amministrativo, al primo comma, si pronuncia nel seguente modo: << Le funzioni di indirizzo politico-amministrativo si esplicano, in particolare, attraverso atti di indirizzo e di pianificazione che definiscono obiettivi, piani, programmi e direttive generali interpretative ed applicative per l’azione amministrativa e per la gestione>>.

La Giunta, invece, è l’organo esecutivo dell’ente con competenza autonoma e residuale su tutte le materie non attribuite dalla legge agli altri organi ed è legato al vertice dell’ente da un rapporto di fiducia.

La giunta collabora con il sindaco nel governo dell’ente ed opera attraverso deliberazioni collegiali; compie tutti gli atti rientranti ai sensi dell’art. 107, comma 1 e 2 del D. Lgs. 267/2000 che non rientrino nelle competenze degli altri

56 organi (consiglio, sindaco e presidente o degli organi di decentramento); collabora con il sindaco e presidente nell’attuazione degli indirizzi generali del consiglio; riferisce annualmente al consiglio sulla propria attività e svolge attività propositive e d’impulso ; adotta i regolamenti sull’ordinamento degli uffici e servizi sulla base dei criteri generali stabiliti dal consiglio; determina le aliquote dei tributi; stipula i mutui espressamente previsti in atti fondamentali del consiglio (articolo 48).

Il Sindaco, ha una duplice veste in quanto è capo dell’amministrazione comunale nonché ufficiale di Governo.

Il Sindaco è eletto a suffragio universale e diretto dai cittadini, dura in carica 5 anni e può essere rieletto. Chi è stato sindaco per due mandati non è immediatamente rieleggibile, è però consentito un terzo mandato consecutivo se uno dei due mandati precedenti ha avuto durata inferiore a due anni, sei mesi e un giorno, per causa diversa dalle dimissioni volontarie. Con il giuramento di fronte al Consiglio di osservare lealmente la costituzione (art. 50 comma 11), il sindaco, assume la pienezza dei poteri.

Le funzioni del sindaco sono diverse: convoca e presiede la giunta (anche il consiglio ove non sia previsto il presidente); sovrintende al funzionamento dei servizi e degli uffici e all’esecuzione degli atti; sovrintende all’espletamento delle funzioni statali e regionali attribuite o delegate all’ente; sulla base degli indirizzi del consiglio, provvede alla nomina, designazione e revoca dei rappresentanti dell’ente presso altri enti, aziende e istituzioni; nomina i responsabili degli uffici, attribuisce e definisce gli incarichi dirigenziali.

Possiamo concludere analizzando l’impatto che questi organi hanno sulla risorse umane.

Il consiglio influenza solo indirettamente tale dimensione, infatti tra gli atti fondamentali di competenza di tale organo si ha l’approvazione del bilancio che quindi incide sulla modalità di impiego delle risorse finanziarie a disposizione dell’ente; l’organo esecutivo, invece, influenza in maniera diretta l’ambito delle

57 risorse umane, è la giunta, infatti, che oltre ad adottare i regolamenti sull’ordinamento degli uffici e servizi, influisce anche tramite l’approvazione del piano esecutivo di gestione in quanto determina e assegna alla dirigenza gli obiettivi gestionali e le risorse funzionali al conseguimento degli stessi, e infine anche il sindaco, influisce in maniera diretta su tale ambito, in quanto ad esempio oltre alla competenza di attribuire e definire gli incarichi dirigenziali, di nominare i responsabili di ufficio, ecc.., può decidere di revocare gli incarichi in caso di inosservanza alle sue direttive.