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DN 02 PERSONALE E ORGANIZZAZIONE

3.3 Funzione dirigenziale nell’Ente Locale

Come abbiamo visto nel paragrafo precedente, è la giunta comunale che tramite l’approvazione del PEG (piano esecutivo di gestione) definisce gli obiettivi di gestione, attribuisce le risorse (di tipo finanziario, umano e strumentale) necessarie per il raggiungimento di tali obiettivi, individuando inoltre gli indicatori da utilizzare per la misurazione e la valutazione delle performance. Andiamo però a vedere a chi sono assegnati tali obiettivi e soprattutto che potere di influenza hanno tali soggetti. Parliamo quindi dei dirigenti.

La gestione amministrativa, tecnica, finanziaria, in un termine ampio “aziendale”, è attribuita ai dirigenti, dotati di autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane, strumentali, tecniche, finanziarie eccetera, tale “autonomia gestionale” è giustificata dalla necessità, da parte dei dirigenti, di attuare gli obiettivi e i programmi dell’ Amministrazione.

I compiti dei dirigenti sono compresi in tre blocchi:

Spetta ai dirigenti la direzione degli uffici e dei servizi, uniformandosi al principio per cui i poteri di indirizzo e controllo politico – amministrativo, spettano agli organi di governo mentre la gestione amministrativa, finanziaria e

74 tecnica è attribuita ai dirigenti mediante autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo. Tale autonomia viene definita nei dettagli tramite il PEG.

Spettano ai dirigenti tutti i compiti, inclusa l’adozione degli atti e provvedimenti amministrativi, che impegnano l’Amministrazione verso l’esterno, non ricompresi espressamente dalla legge o dallo statuto, tra le funzioni di indirizzo e controllo politico –amministrativo degli organi di governo o non rientranti nelle funzioni del segretario o del direttore generale. La nuova versione del TUEL chiarisce che le accezioni previste dalla legge o statuto devono avvenire espressamente.

Sono attribuiti ai dirigenti tutti i compiti di attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti negli atti di indirizzo adottati dagli organi di governo, (quindi descritti nel PEG per ogni servizio e desunti dai programmi e progetti della relazione previsionale programmatica), tra i quali in particolare, secondo le modalità definite dallo statuto o dai regolamenti:

 presidenza di commissioni

 responsabilità nelle procedure di appalto

 atti di amministrazione e gestione del personale  provvedimenti di autorizzazione concessoria

 attestazioni, certificazioni, comunicazioni, diffide ecc.  atti delegati dal sindaco

I dirigenti sono direttamente responsabili in via esclusiva in relazione agli obiettivi dell’ente della correttezza amministrativa, della efficienza e dei risultati della gestione.

75 La valutazione dei dirigenti avviene secondo le modalità di cui al D.Lgs. 150/2009 (c.d. riforma Brunetta) articolo 3, comma 4: “Le amministrazioni pubbliche adottano metodi e strumenti idonei a misurare, valutare e premiare la performance individuale e quella organizzativa, secondo criteri strettamente connessi al soddisfacimento dell’interesse del destinatario dei servizi e degli interventi.” E per quanto disposto dai CCNL, nell’ambito del controllo della gestione prevista dall’articolo 147 del TUEL.

I dirigenti saranno valutati anche per come avranno valutato i propri collaboratori, in quanto responsabili della gestione delle risorse umane affidate. L’essere nominati dirigenti o responsabile di servizio, comprende automaticamente la “funzione di direzione”.

In base alla lettera b) del articolo 107, nell’ambito dei piani programmatici approvati dalla giunta, spetta ai dirigenti ogni atto in materia concorsuale, dall’approvazione del bando, all’assunzione, mediante stipula del contratto individuale.

Tuttavia è prassi ormai comune che tali competenze possano essere anche affidate ad un ufficio trasversale, l’ufficio del personale o della gestione delle risorse umane.

Analogamente rientra tra le competenze del dirigente, ogni atto di affidamento delle prestazioni contrattuali, dalla determinazione a contrattare, sino all’aggiudicazione e alla stipula del contratto. L’organo gestionale deve peraltro attenersi strettamente agli atti di programmazione e di progettazione approvati dagli organi politici e quindi, anche in questo caso, la precisione e la cura posta in questi atti, assicurerà il cosiddetto controllo preventivo e la misura della limitata discrezionalità, lasciata al dirigente, discrezionalità che dovrà assumere caratteristiche tecniche e di specializzazione.

L’articolo 107 comma 3 lettera d), prevede che tutta la gestione finanziaria, nei limiti degli stanziamenti di bilancio, nonché sulla base degli obiettivi e i criteri

76 predeterminati dagli organi politici, sia affidata ai dirigenti. Solo una precisa e coerente impostazione ed utilizzo della relazione previsionale programmatica e del PEG, oltre che la introduzione di un controllo di gestione, potranno assicurare che l’autonomia gestionale dei dirigenti non travalichi i limiti della discrezionalità tecnico – specialistica.

In particolare, spettano ai dirigenti :

 i poteri di accertamento delle entrate

 i poteri di spesa, le eventuali prenotazioni di spesa, le liquidazioni

Le eccezioni a tale principio sono quelle previste dalla legge, come ad esempio quelle per le convenzioni di cui all’articolo 30 o per i revisori dei conti.

I dirigenti sono quindi responsabili della valutazione e della valorizzazione professionale dei dipendenti del proprio segmento organizzativo, mentre alcune funzioni, possono essere delegate, ai fini semplificativi dell’attività gestionale, ai servizi trasversali come quelli “di organizzazione” o “gestione del personale”, “ufficio del disciplinare”, fermo restando l’obbligo di coinvolgere il responsabile del settore di appartenenza.

La Legge 15 luglio 2002 n° 145 “Disposizioni di riordino della dirigenza statale” introduce anche per gli enti locali la possibilità di delegare competenze nell’ambito delle funzioni dirigenziali anche a funzionari privi di tale qualifica, pur con una serie di limitazioni. La delega non può avvenire per la funzione ma per alcune delle competenze connesse alla funzione dirigenziale.

Vediamo ora come si pronuncia il regolamento del Comune di Pisa all’articolo 33 in materia di funzioni dei dirigenti: << 1. Ai sensi dell’art. 4 del D.lgs. 165/2001 e dell’art. 107 del Dlgs. 267/2000, i Dirigenti hanno la responsabilità esclusiva degli obiettivi e della gestione delle risorse loro affidati.

2. Spettano ai Dirigenti tutti i compiti di gestione dei progetti, dei processi, delle attività e delle dotazioni assegnati in base agli atti dell’ente.

77 a) attuano il principio della delega, individuando, con propri atti, i responsabili di progetti, processi e procedimenti, fornendo le indicazioni tecniche e organizzative necessarie per la loro corretta ed efficace gestione, e determinando gli atti, anche a rilevanza esterna, che possono essere adottati dai suddetti responsabili;

b) controllano la gestione dei progetti, dei processi e delle attività assegnati, verificando periodicamente lo stato di attuazione degli obiettivi e gli atti

amministrativi e di gestione compiuti, nell’ambito delle proprie competenze, dal personale assegnato, con potere di avocazione e sostitutivo in caso di inerzia, e con poteri di revoca ed annullamento e sostituzione degli atti adottati;

c) collaborano con i soggetti competenti nelle attività di monitoraggio, misurazione e controllo delle attività assegnate>>.

La gestione del personale, in base alla lettera e) del citato articolo, spetta ai dirigenti, mediante poteri equiparabili a quelli del privato datore di lavoro, nel rispetto delle regole civilistiche e contrattuali in materia.

In particolare spettano ai dirigenti:

 attribuzione del trattamento economico accessorio (articolo 45 comma 4 del D.lgs. 165/2001)

 la concessione di ferie e permessi,

 l’autorizzazione a incarichi extra ufficio,

 l’esercizio della mobilità orizzontale e verticale salvo quelli intersettoriali di competenza del segretario/direttore,

 determinazione degli orari di servizio e di lavoro mentre gli orari di apertura al pubblico spetta al sindaco che può delegarla al segretario/direttore,

 i passaggi a tempo parziale,

 la gestione degli istituti di flessibilità,

 gli atti in materia disciplinare secondo le norme contrattuali e previste dal regolamento dell’ente.

78 Facendo riferimento al regolamento adottato dal Comune di Pisa, l’articolo 11 ci aiuta a capire i maniera puntuale alcuni compiti dei dirigenti, infatti:

<<1. La microstruttura individua l’articolazione interna della Direzione.

2. La definizione della microstruttura è funzionale alle esigenze di trasparenza e di corrette relazioni con l’utenza, nonché alla gestione dell’apparato organizzativo e delle risorse umane ed è strumentale all’esercizio delle funzioni, delle attività ed al raggiungimento degli obiettivi assegnati alla dirigenza.

3. La definizione della microstruttura è di competenza del relativo Dirigente, che dovrà operare, con atti espressione del potere organizzativo privatistico, nel rispetto delle linee fondamentali di organizzazione degli uffici definite dalla Giunta nonché nel rispetto della disciplina legislativa, regolamentare e contrattuale vigente in materia.

4. La microstruttura deve consentire, in particolare:

a) l’individuazione del personale assegnato alla Direzione e l’attribuzione ai centri di costo;

b) l’individuazione delle unità organizzative e dei relativi responsabili

c) l’individuazione delle strutture e dei soggetti competenti in relazione alle singole attività e funzioni (…..)>>.

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