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Composizione: pluralismo, indipendenza e proporzionalità

Nel documento I comitati (bio)etici: strutture e funzioni (pagine 110-114)

Un ulteriore profilo lasciato irrisolto dal legislatore concerne la composizione dei comitati esaminati operanti a livello sia statale che regionale e locale.

In particolare, come visto nei capitoli precedenti, per quanto concerne il C.N.B., il legislatore non ha dettato i meccanismi ed i criteri di nomina dei membri di tale organo, limitandosi a stabilire che i componenti siano nominati dallo stesso Presidente del Consiglio, e che tra essi debbano rientrare il Presidente del Consiglio Nazionale delle Ricerche, il Presidente del Consiglio Superiore di Sanità, il Presidente della Federazione Nazionale degli Ordini dei Medici ed il Direttore dell’Istituto Superiore di Sanità74.

Per quanto concerne invece la composizione del Comitato etico nazionale per la ricerca e per le sperimentazioni cliniche dei medicinali, il legislatore ha individuato le competenze specialistiche richieste ai membri di tale organo. Con riguardo infine ai comitati etici operanti a livello locale, il legislatore ha, da un lato, previsto le competenze specialistiche richieste ai membri, e,

74 Sul punto, si ricorda che il disegno di legge n. 637/01 del Senato della Repubblica prevedeva che il

Comitato dovesse essere composto da trentasei membri che “rappresentassero in modo equilibrato il pluralismo culturale e religioso del Paese”. Tale proposta, come detto, non è diventata legge.

dall’altro, stabilito espressamente che detti componenti debbano trovarsi in una situazione di indipendenza rispetto sia all’istituzione che si avvale del comitato etico, che allo sperimentatore, che all'azienda che produce il farmaco.

In sostanza, il legislatore attribuisce rilevanza all’interdisciplinarietà ed all’indipendenza dei comitati, come anche auspicato dallo stesso C.N.B.: “Anche la composizione … potrebbe essere relativamente flessibile, ma in ogni caso interdisciplinare…il C.N.B. ribadisce la necessità di assicurare comunque la composizione interdisciplinare (medica, giuridica, etico-sociale) di ogni Comitato…; la scelta di persone realmente qualificate e ‘motivate’ sotto il profilo etico; il rispetto delle convinzioni etiche di ciascuno dei membri”75.

Alcuni profilo però, come accennato, rimangono irrisolti.

In primo luogo, ci si è chiesti se debbano fare parte di tali organi anche soggetti -non esperti in nessuna delle discipline indicate dal legislatore- pure coinvolti nelle questioni etiche sollevate, come i pazienti stessi, gli educatori, gli operatori del mass media, e soprattutto i rappresentanti delle comunità religiose.

In particolare, con riguardo a tale ultima categoria, si è sostenuto che “vanno comunque espressi dubbi sulla inclusione nei c.b. (comitati di bioetica) di rappresentanti delle diverse concezioni religiose o morali considerati come tali. Personalità del genere sono, come si diceva, proprio quelle più inclini a fare valere fino in fondo prospettive perfezionistiche, ovvero a ritenere che tutti debbano vivere comunque, sempre e comunque, secondo i valori che essi sottoscrivono”76.

75 Comitato nazionale di bioetica, I comitati etici, cit., p. 8

In secondo luogo, al di là dei “rappresentanti delle diverse concezioni religiose”, ci si è chiesti se la nomina dei membri dei comitati debba avvenire sulla base del criterio della rappresentanza dei diversi orientamenti culturali presenti sul territorio.

Ora, se è vero che un tale sistema di nomina rischierebbe di estromettere completamente da tali forum di discussione le posizioni di tutti coloro i quali abbiano concezioni morali peculiari ed “eccentriche”77, si è sostenuto però

che, in un Paese democratico quale il nostro pretende di essere, un organismo chiamato a svolgere un ruolo consultivo ed addirittura determinante in alcuni casi, non può non riflettere il pluralismo dei diversi indirizzi presenti sul territorio, al di là delle competenze specialistiche richieste ai singoli componenti.

Con riguardo a tale secondo profilo, si deve però ancora chiarire se la rappresentanza si debba concretare nella partecipazione paritaria, secondo il modello dell’uguaglianza assoluta, per il quale ogni orientamento dovrebbe essere rappresentato da un ugual numero di componenti, ovvero nella partecipazione proporzionale, secondo il modello dell’uguaglianza relativa, per il quale ogni indirizzo dovrebbe essere rappresentato da un numero di membri proporzionale al numero di soggetti che vi aderisce nel territorio considerato.

E’ evidente che la prima soluzione tende a privilegiare l’uguale dignità delle posizioni etiche fatte valere; mentre la seconda tende maggiormente a garantire la “democraticità”dei comitati.

77 Sul punto, Corrado Viafora sostiene che “la seconda condizione (di ordine procedurale e

organizzativo, insieme all’indipendenza) è che all’interno del Comitato si dia effettivamente a tutti i

punti di vista la possibilità di esprimersi. La riflessione sulle questioni etiche richiede uno stile di pensiero basato sul primato dato alla consistenza degli argomenti in sé e non allo status di chi li sostiene” (C. Viafora, I Comitati di Bioetica in Italia. Tensioni e potenzialità di un sistema in

Nel silenzio del legislatore sul punto, non è mancato chi ha avanzato delle proposte per far fronte a tale questione.

In particolare, nella consapevolezza che un tale profilo altro non è se il segnale di una certa ambiguità dei comitati etici (sul punto si veda infra, cap. 4), in questa sede si ricorda la proposta fatta da Sergio Stammati, secondo il quale “un’idea potrebbe essere quella di stabilire per legge un limite massimo di rappresentatività collettiva congegnato in modo tale da fare sì che i rappresentanti di un medesimo indirizzo bioetico non possono mai essere superiori dei rappresentanti di tutti gli altri. Con la conseguenza che la rappresentanza dei diversi indirizzi potrebbe oscillare dal limite della parità assoluta al limite della parità proporzionale che si è appena finito di descrivere”78.

78 S. Stammati, Riflessione minima su struttura e funzioni dei Comitati nazionali per la bioetica,

Nel documento I comitati (bio)etici: strutture e funzioni (pagine 110-114)