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1. Commissioni e comitati (bio)etici operanti a livello regionale

1.5. Il Veneto

Dopo avere istituito un comitato consultivo regionale per la bioetica in via sperimentale (del. 1309/98), il Veneto, con delibera n. 4049/04 della Giunta Regionale, ha istituito il Comitato regionale per la bioetica quale organismo di consulenza della Giunta Regionale afferente l'Assessorato alle Politiche Sanitarie.

In particolare, l’art. 1 di detto testo normativo, integrato successivamente dalla del. Giunta Regionale 2870/05, prevedeva che tale organo fosse composto da: il difensore civico regionale; un pubblico tutore dei minori;

due esperti in bioetica; un esperto in filosofia della scienza; un esperto in sociologia; un esperto in storia delle idee filosofiche e scientifiche; due giuristi; uno psicologo; un farmacologo clinico; un medico legale; un dirigente medico esperto in organizzazione dei servizi; un farmacista pubblico; il dirigente regionale della Direzione regionale piani e programmi sociosanitari; un esperto in pedagogia e formazione degli operatori sanitari; un esperto di economia sanitaria; un esperto in antropologia; un esperto in comunicazione sanitaria; quattro medici (di cui uno anestesista, uno pediatra, uno dell'area chirurgica e uno dell'area medica); un medico di medicina generale; un membro designato dal Consiglio regionale del Veneto dei giornalisti; tre membri designati dai Collegi provinciali degli infermieri professionali, assistenti sanitari e vigilatrici d'infanzia, di cui almeno uno di area intensiva; un membro designato dal Coordinamento dei Direttori Generali delle Aziende UU.LL.SS.SS. ed Ospedaliere del Veneto; un membro designato dalla Federazione regionale degli Ordine dei medici chirurghi e degli odontoiatri del Veneto.

La composizione è stata parzialmente modificata in un primo momento con del. Giunta Regionale 2520/09. Infatti, il testo normativo citato, al fine di garantire una maggiore speditezza dei lavori del Comitato, ha previsto che siano membri “solo”: un medico anestesista-rianimatore, un medico dell’area chirurgica, un medico dell’area internistica, un medico palliativista, un medico legale, un medico di medicina generale, un pediatra, un infermiere professionale, un’ostetrica, un tecnico sanitario, un farmacologo clinico, due bioeticisti, uno psicologo, un giurista, un assistente sociale, un economista, un sociologo, un esperto in comunicazione, il direttore generale dell’azienda ospedaliera, il difensore civico regionale, il pubblico tutore dei minori46.

46 Da ultimo, la del. Giunta Regionale 519/10 ha aggiunto ai componenti un laureato con specifica

A quanto detto, deve essere aggiunto che l’art. 4 della del. 4049/04, non modificato da successive normative, prevede che i componenti sono nominati con incarico triennale rinnovabile dal Presidente della Giunta Regionale47, con proprio decreto, sentiti, per le designazioni di propria

competenza, la Federazione regionale degli Ordini dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri del Veneto, i Collegi provinciali IPASVI, il Consiglio Regionale del Veneto dell'Ordine dei giornalisti ed il Coordinamento dei Direttori Generali delle Aziende UU.LL.SS.SS. ed Ospedaliere del Veneto48.

Con riguardo invece al profilo delle competenze, l’art. 3 della del. 4049/04 stabilisce che a tale organo siano affidate le seguenti funzioni:

- fornire alla Giunta Regionale pareri sulle implicazioni etiche delle scelte di programmazione. In particolare fornire consulenza bioetica alla Giunta nell'attività di indirizzo politico ed amministrativo attinente al campo della ricerca e dell'assistenza socio-sanitaria, con particolare riguardo alla programmazione socio-sanitaria regionale, all'allocazione delle risorse, al controllo della qualità dei servizi con riferimento ai processi di umanizzazione della medicina e dell'assistenza, ed agli effetti che ne derivano per la persona e la sua dignità;

- fornire ad istituzioni sociali che operano nella Regione Veneto pareri

sui temi generali di carattere bioetico e sugli aspetti etici degli interventi affidati agli operatori in campo socio-sanitario nonché su questioni specifiche qualora queste presentino rilevanza regionale;

47 Anche se nominati dal Presidente della Giunta Regionale, i membri rispondono all’Assessorato

regionale alle politiche sanitarie. Ed infatti, l’art. 6 prescrive che il Comitato regionale per la bioetica debba trasmettere all'Assessorato regionale alle politiche sanitarie un programma annuale di attività, una relazione annuale sull'attività svolta, nonché una relazione triennale di sintesi alla conclusione di ogni mandato.

48 Di recente, il Presidente della Giunta Regionale ha provveduto a nominare i nuovi membri con

- mettere a disposizione della comunità veneta e dei cittadini che usufruiscono delle prestazioni socio-sanitarie strumenti di valutazione e riflessioni sugli aspetti bioetici delle prestazioni stesse;

- promuovere una diffusa sensibilizzazione ai problemi della bioetica; - promuovere la cultura bioetica e specifiche attività di formazione e

costante aggiornamento sulla materia;

- fornire supporto per riorganizzare i comitati etici per la sperimentazione e definire le linee guida per il loro accreditamento;

- fornire supporto per costituire la rete dei comitati etici per la pratica

clinica e definire linee-guida per il loro accreditamento;

- offrire punto di riferimento per il funzionamento e l'attività dei comitati etici per la sperimentazione e dei comitati etici per la pratica clinica, svolgendo funzione di stimolo e di supporto, promuovendo la loro formazione, la trasparenza e l'uniformità delle procedure seguite nonché adeguata pubblicizzazione dei pareri emessi;

- fornire supporto agli uffici regionali competenti nei rapporti con istituzioni che nel mondo si occupano di bioetica, in particolare i Comitati di Bioetica di altre regioni e nazioni e le Commissioni di bioetica internazionali e sopranazionali.

Relativamente alle modalità di funzionamento del Comitato, l’allegato A alla delibera in esame statuisce, per quel che qui rileva, che:

- l’attività del Comitato è organizzata in gruppi di lavoro, con la

precisazione che ciascun componente può formulare osservazioni e proposte in ordine alle tematiche oggetto di studio e può far parte di uno o più gruppi di lavoro (artt. 3 comma 3 e 12);

- ciascun componente può chiedere l’inserimento, in nota ai pareri approvati dal Comitato, di precisazioni della sua opinione o anche una relazione integrativa o di dissenso (art. 3 comma 4);

- il Comitato elegge al suo interno il Presidente, il quale dura in carica tre anni (rinnovabili) ed ha le funzioni di (artt. 4 e 5):

a. rappresentare il Comitato;

b. promuovere e coordinare l’attività del Comitato;

c. redigere il programma annuale delle attività del Comitato tenendo conto delle richieste della Giunta Regionale;

d. predisporre per la Giunta Regionale la relazione annuale e la relazione triennale conclusiva;

e. convocare esperti di settore per l’esame di particolari tematiche; f. costituire i gruppi di lavoro;

g. favorire il coordinamento dei comitati etici per la pratica clinica; - il Comitato si riunisce una volta al mese, e comunque quando il

Presidente ne ravvisi la necessità o quando ne faccia richiesta almeno un terzo dei componenti (art. 8);

- per la validità delle sedute –le quali non sono pubbliche (art. 15)- è necessaria la presenza di almeno la metà più uno dei componenti (art. 10), mentre il Comitato decide a maggioranza dei presenti (art. 11).

2. Le normative regionali in materia di comitati etici operanti a livello locale