Oltre a quanto detto sopra, alcune Regioni hanno provveduto a dettare una disciplina specifica in materia di comitati etici operanti presso gli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, al fine di adattare i meccanismi di funzionamento di tali organi consultivi alla struttura di questi peculiari enti sanitari.
In questa sede, pertanto, si ritiene opportuno segnalare le più esaustive –e peraltro molto simili nei contenuti- normative dettate in tale settore56; con la
56 Merita un cenno anche l’art. 21 della l. r. Marche n. 21/06 rubricata “ Disposizioni in materia di
riordino della disciplina dell'Istituto Ricovero e Cura a Carattere Scientifico "INRCA" di Ancona”, il quale, operando una vera e propria delega, si limita a prevedere che la composizione e le funzioni del comitato etico operante nel centro siano disciplinate dal regolamento di organizzazione dell’istituto, il quale è adottato dal direttore generale, previo parere del consiglio di indirizzo e verifica.
precisazione che spesso esse presentano difetti di coordinamento con quanto previsto dal legislatore nazionale, soprattutto con riferimento alla composizione dei comitati, ed in particolare al numero ed alle competenze specialistiche dei membri.
Procedendo in tale analisi, in primo luogo si ricorda l’art. 10 della l. r. Friuli Venezia Giulia n. 14/06 dettata in materia di “disciplina dell'assetto istituzionale, organizzativo e gestionale degli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico "Burlo Garofolo" di Trieste e "Centro di riferimento oncologico" di Aviano”.
Essa norma dispone che il comitato etico indipendente presente in tali strutture, il quale opera in attuazione del decreto del Ministro della salute del 15 luglio 1997 e del decreto del Ministro della salute del 18 marzo 1998, sia nominato dal Direttore Generale, sentiti gli ordini e i collegi professionali, nonché le associazioni di volontariato e di tutela dei pazienti più rappresentative a livello regionale.
Esso è composto “solo” da un esperto di bioetica, un esperto in materie giuridiche, un farmacologo, un biostatistico, tre medici e un rappresentante delle professioni sanitarie, nonché dal Direttore Scientifico, dal Direttore Sanitario e dal responsabile della farmacia.
Con riguardo al profilo delle competenze, a tale organo consultivo sono affidati i compiti di valutare sotto il profilo etico i programmi di sperimentazione scientifica e terapeutica avviati nell'istituto, fornire pareri sulle questioni a esso sottoposte dal Direttore Generale, dal Direttore Scientifico o dal Consiglio di indirizzo e verifica, nonché formulare proposte sulle materie di propria competenza.
In secondo luogo, si segnala l’art. 10 della l.r. Lazio n. 2/06 dettata con riguardo a tutti gli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico di diritto pubblico non trasformati in fondazioni operanti nel territorio regionale.
Detta norma sancisce che il comitato etico è un organismo indipendente costituito nell'ambito degli Istituti ai sensi dei decreti del Ministro della salute 15 luglio 1997 e 18 marzo 1998 e successive modifiche e che i suoi membri devono essere nominati dal Consiglio. Esso, in particolare, deve essere composto da: il Direttore Scientifico, il Direttore Sanitario, il responsabile della farmacia, due esperti in bioetica, un esperto in materie giuridiche, un farmacologo, un biostatistico, due dirigenti medici, un dirigente sanitario, un rappresentante delle professioni sanitarie, un rappresentante delle organizzazioni maggiormente rappresentative degli utenti.
Tale organo consultivo ha la funzione di valutare i programmi di sperimentazione scientifica e terapeutica avviati nell'Istituto, fornire pareri sulle questioni ad esso sottoposte dal Direttore Generale e dal Direttore Scientifico, e di formulare proposte sulle materie di propria competenza. Ancora, l’art. 4 l. r. Liguria n. 7/06, riguardante tutti gli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico non trasformati in fondazione operanti sul territorio regionale, ribadisce che il comitato etico è un organismo indipendente costituito ai sensi dei decreti del Ministro della Salute 15 luglio 1997 e 18 marzo 1998 e successive modifiche.
Tale organo consultivo, nominato dal Consiglio di indirizzo, è composto da: il Direttore Scientifico, il Direttore Sanitario, il responsabile della farmacia, un esperto in bioetica, un farmacologo, un biostatistico, un esperto in genetica, un esperto in materie giuridiche, un rappresentante dei medici convenzionati, il direttore medico di presidio, un rappresentante delle organizzazioni maggiormente rappresentative degli utenti.
Esso è chiamato a valutare i programmi di sperimentazione scientifica e clinica terapeutica avviati negli IRCCS, a fornire pareri sulle questioni ad esso sottoposte dal Direttore Generale e dal Direttore Scientifico nonché a formulare proposte sulle materie di propria competenza.
Da ultimo, si segnala l’art. 6 della l. r. Sicilia n. 18/08 rubricata “Disciplina degli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico di diritto pubblico”, il quale presenta minori problemi di coordinamento con la normativa nazionale, forse anche in considerazione del fatto che il corpo normativo nel quale è inserito è stato emanato in epoca successiva alla sistematizzazione della disciplina nazionale in materia di comitati etici locali operata con il d.m. 12.05.06.
Ed infatti, detto articolo, con riguardo al profilo della composizione, prevede che il comitato etico sia nominato dal Consiglio di indirizzo e verifica dell'Istituto e che esso sia composto secondo le indicazioni fornite dal d.m. ministeriale 12 maggio 2006 e successive modifiche.
Con riguardo al profilo delle competenze, invece, esso sancisce, similmente alle norme sopra esaminate, che il comitato ha le funzioni di valutare sotto il profilo etico i programmi di sperimentazione scientifica e terapeutica avviati nell'Istituto; fornire pareri sulle questioni ad esso sottoposte dal Direttore Generale, dal Direttore Scientifico o dal Consiglio di indirizzo e verifica, formulare proposte sulle materie di propria competenza.
CAPITOLO III
LE PERPLESSITA’ E LE QUESTIONI NON RISOLTE IN MATERIA DI COMITATI (BIO)ETICI ITALIANI.