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La comunicazione ai familiari dell’ingresso in istituto e dei trasferiment

8. I diritti di informazione

8.1. La comunicazione ai familiari dell’ingresso in istituto e dei trasferiment

Un altro aspetto fondamentale della relazione fra detenuti e familiari riguarda la possibilità reciproca di informare ed essere informati in relazione ad alcuni eventi significativi. L’ordinamento penitenziario non intende recidere i rapporti fra coloro che entrano in carcere ed il mondo esterno, ma al contrario mantenere vive le relazioni sociali ed affettive fra ristretti e persone care, e si inseriscono in questo senso le previsioni della legge e del regolamento che intendono creare una “rete di comunicazioni” fra

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C. 27-9-2013, p.m. in c. La Rocca, 257604; C. 23-9-2013, n. 44330, G.C.; C. 15-11-2013, Attanasio, 258398; Mag. sorv. Reggio Emilia, 29-1-2013, C. pen. 13, 2800. Cfr. C. 9-1-2004, Aparo, 226959, sulla legittimità della limitazione alla ricezione di pacchi disposta nel decreto ministeriale che applicava il regime di

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costoro163. Potremmo affermare che sussista in capo a ristretti e familiari, un diritto di informare ed essere informati, che ha come oggetto una serie di situazioni delicate e che certamente necessitano di essere portate a conoscenza rispettivamente delle persone care se riguardano il detenuto, e di questo se si riferiscono alle prime. Si tratta della comunicazione ai familiari del primo ingresso nell’istituto penitenziario e degli eventuali trasferimenti del detenuto; delle comunicazioni al detenuto di gravi infermità e decessi che colpiscano i familiari, e viceversa delle comunicazioni ai familiari di tali eventi che riguardino il detenuto. Nel caso di decesso del detenuto poi, l’amministrazione penitenziaria avvia una comunicazione con i familiari per gestire anche gli aspetti per così dire procedurali dell’evento infausto.

Le previsioni dell’ordinamento interno trovano la loro legittimazione in ambito europeo nell’art. 24 delle nuove regole penitenziarie europee (approvate con Raccomandazione R(06)2), che fra le altre indicazioni sanciscono il diritto del detenuto a comunicare il più frequentemente possibile con familiari e terzi, nonché l’obbligo per l’amministrazione penitenziaria di informare il detenuto del decesso o della malattia grave di un parente prossimo non appena ne abbia ricevuto notizia, e di informare immediatamente il coniuge o il convivente o, in assenza, il parente più prossimo o qualunque altra persona indicata in precedenza dal detenuto, del suo ingresso in carcere, della sua morte, della sua grave malattia o lesione, o del suo trasferimento in ospedale, salvo che egli abbia chiesto di non farlo.

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Tornando alle previsioni dell’ordinamento interno, la prima da considerare è contenuta all’art. 29 c. 1 ord. pen., che stabilisce che i detenuti e gli internati sono posti in grado di informare immediatamente i congiunti e le altre persone da loro eventualmente indicate del loro ingresso in carcere o dell’avvenuto trasferimento. La previsione è completata negli aspetti operativi dagli artt. 23 e 62 reg. esec.. La prima disposizione, che regola le “Modalità dell’ingresso in istituto”, al 1° c. stabilisce che la direzione debba compiere determinate attività in seguito all’ingresso del soggetto in carcere, tra cui aver cura che il detenuto “sia messo in grado di esercitare la facoltà prevista dal primo comma dell’articolo 29” ord. pen. (la comunicazione dell’ingresso ai familiari) e rimanda all’art. 62 reg. esec. per le modalità. Quest’ultimo impone che immediatamente dopo l’ingresso in carcere, sia provenendo dalla libertà che in seguito ad un trasferimento, gli operatori penitenziari chiedano al detenuto o internato se vuole comunicare l’evento a un congiunto o ad un’altra persona cara e in caso positivo se intende farlo tramite posta o telegramma. Stabilisce poi che di tale dichiarazione venga redatto processo verbale. La comunicazione è contenuta in una lettera in busta aperta o in un modulo di telegramma e riguarda solo il primo ingresso o l’avvenuto trasferimento, e viene presentata alla direzione che provvederà al suo inoltro. Le spese di spedizione sono a carico dell’interessato, tranne che si tratti di minore o di soggetto privo di fondi, nel qual caso saranno a carico dell’amministrazione. Dalla disposizione emerge che la norma lascia all’interessato la libertà di rendere o meno edotti i suoi familiari di tali informazioni. Inoltre si impone che la procedura

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sia caratterizzata da rapidità, infatti il riferimento all’immediatezza riguarda sia la domanda all’interessato circa la sua volontà di procedere o meno alla comunicazione, sia la trasmissione della stessa alla direzione per l’invio. Tale previsione, unitamente a quella relativa alla redazione del processo verbale circa la volontà del detenuto, esprimono l’importanza attribuita dal legislatore a tale attività164. Si rileva inoltre che sull’amministrazione graverebbe un vero e proprio obbligo, rispetto al detenuto, di comunicargli la possibilità di informare i familiari e di inviare tale comunicazione se egli decidesse di avvalersi di tale possibilità, anche se la comunicazione fosse superflua perché i familiari fossero già a conoscenza dell’ingresso in carcere165

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Se in relazione al momento in cui debba effettuarsi la comunicazione dell’ingresso in carcere non ci sono dubbi, dovendo avvenire con rapidità in seguito al suo verificarsi, per quella relativa ai trasferimenti potrebbe porsi l’alternativa circa il momento precedente o quello successivo al trasferimento del detenuto da un istituto all’altro. In realtà i riferimenti normativi, nell’art. 29 ord. pen. all’”avvenuto trasferimento” e all’art. 62 reg. esec. “dopo l‘ingresso in istituto (…) sia in caso di trasferimento”, si riferirebbero al momento successivo all’evento, così come sarebbe imposto da esigenze di sicurezza, evitando che persone esterne all’amministrazione penitenziaria siano a conoscenza del tempo e del luogo del trasferimento.

Per quanto riguarda i possibili destinatari delle informazioni, la disposizione legislativa fa riferimento ai “congiunti e alle altre

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SIRACUSANO F., sub art. 29, inop. cit., p. 340.

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persone (…) eventualmente indicate”, mentre quella regolamentare ad “un congiunto o altra persona indicata”. Emergono due dati. Da un lato, si apprezza anche in questa disposizione il carattere di modernità della legislazione penitenziaria in tema di equiparazione della famiglia legittima a quella di fatto, in quanto i possibili destinatari sono sia i coniugi che gli altri familiari, fino a eventuali conviventi o persone legate al ristretto da rapporti affettivi non conviventi. Il che non è da poco, considerando che la disposizione viene da un epoca in cui tale riconoscimento non c’era, e la legislazione penitenziaria è stata la prima a fornirlo166. L’altra considerazione riguarda il fatto che la disposizione legislativa sembra ammettere che l’informazione possa essere data a più individui, mentre quella regolamentare pare limitarla ad una sola persona.

8.2. La comunicazione reciproca di decessi e gravi infermità