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Questa comunicazione intende riallacciarsi, mettendone a fuo- fuo-co e sviluppandone i numerosi spunti di natura processuale, alle due

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1. Questa comunicazione intende riallacciarsi, mettendone a fuo- fuo-co e sviluppandone i numerosi spunti di natura processuale, alle due

relazioni ascoltate nel pomeriggio ; vale a dire alle stimolanti — e in più punti, comprensibilmente — appassionate considerazioni che i proff. Uckmar e Falsitta hanno dedicato, muovendosi su linee ampia-mente convergenti di critica al rigorismo delle nostre Corti superiori, al problema della tutela cautelare nel processo tributario. L a viva ed attualissima questione è in particolare quella della ammissibilità di provvedimenti giurisdizionali (non già frutto di graziosa supervisione amministrativa « g i u s t i z i a l e » : art. 39 D.P.R. n. 602 del 1973)

su-scettibili di sospendere, in pendenza del giudizio, la riscossione coativa del tributo o, più propriamente, la efficacia del titolo esecu-tivo fiscale (ruolo od ingiunzione) (1).

(*) Il presente scritto riproduce nella sostanza, salvi taluni arricchi-menti ed aggiornaarricchi-menti bibliografici e giurisprudenziali, il testo di una comu-nicazione al Convegno « Procedimenti tributari e garanzie del cittadino » te-nutosi a Venezia il 25 febbraio 1983, i cui Atti sono in corso di pubblicazione presso la Cedam, Padova (ad essi si rinvia per la lettura delle relazioni dei Proff. Uckmar, Falsitta e Moschetti, cui in più punti si farà riferimento nel testo del nostro scritto).

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In un senso certo non tecnico, eppure assai incisivo e pertinente, si è inteso a questo riguardo, a fronte della chiusura giurisprudenziale (almeno nelle istanze più elevate), parlare in dottrina di rinascita del non rimpianto principio del solve et repete, il quale — secondo l'abusata efficace metafora — estromesso solennemente dalla porta del processo tributario per opera della Corte Costituzionale, non man-cherebbe di rientrarvi, in più dimessa (ma certo non tranquillizzante) veste, attraverso quella finestra, dischiusa dagli artt. 15, 39 e 54 D.P.R. n. 602 del 1973 e dagli artt. 60 e 62 D.P.R. n. 633 del 1972 (poco diverso l'art. 175 del previgente t.u. imp. dir.) (2), che la S.C. e la stessa Corte Costituzionale evitano di richiudere, come agevol-mente si sarebbe potuto con l'integrare in via ermeneutica la lacuna legislativa in tema di strumenti di tutela cautelare, di carattere inibitorio, nel processo tributario.

Quando il prof. Uckmar intitola la sua relazione alla « rinascita del solve et repete », il consapevole actenicismo dell'espressione — cui a questo proposito per primo fece ricorso già Micheli (3) — non esclude dunque che si connoti con ciò in modo sostanzialmente cor-retto, poiché aderente almeno alla sua sostanza socio-economica, il fenomeno cui quasi quotidianamente si assiste della possibilità per l'amministrazione finanziaria di riscuotere coattivamente almeno una parte del tributo asseritamente evaso, sottraendosi alla possibilità che venga provocato al riguardo un vaglio giurisdizionale preventivo, dotato così di efficacia inibitoria piuttosto che solamente a posteriori restituoria, come fatalmente accadrà per le sentenze definitive delle zione tributaria, Milano, 1969, spec. p. 404 ss.; nonché, da ultimo, sulla pro-cedura di ingiunzione ZACCARIA, in Dir. e prat. trib., 1980, I, p. 886 ss.

Come notava Uckmar, appare concettualmente distinto — eppure difficil-mente suscettibile di venire all'atto pratico impostato dalla giurisprudenza su basi diverse ed impregiudicate — il problema della eventuale sospendibilità della (parziale) esecutorietà dell'atto di accertamento fiscale, cioè della entità che sta a monte del titolo esecutivo fiscale, condizionando la possibilità di con-fezionarlo: su tale diversa prospettiva v. spec. GPENDI, Ancora sulla

sospen-sione cautelare nel processo tributario, in Giur. it., 1980, I, 1, cc. 1296-1298 ; nonché P. TESATJBO, L'inesistenza di tutela cautelare nel processo tributario

nel pensiero della cassazione, in questa Rivista, 1980, II, p. 101 ss. (Per un interessante, ma peculiare, caso di sospensione ex art. 700 c.p.c. del potere di un ente pubblico economico — ente naz. carta e cellulosa — di compiere gli atti preparatori del ruolo esattoriale v. Pret. Abbiategrasso 28 giugno 1974, in Foro pad., 1974, I, 1, p. 419 ss., con nota favorevole di TAVORMINA).

(2) Sulla questione della « facoltatività » della iscrizione provvisoria nel previgente sistema v. tuttavia DE MITA, Le iscrizioni a ruolo delle imposte

sud redditi, Milano, 1979, p. 228 s., nonché DA ROSA, Ancora sulle iscrizioni a

ruolo, in Boll, trib., 1981, p. 410.

(3) Il contraddittorio nel contenzioso tributario, in questa Rivista, 1975, I, p. 545.

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autorità giurisdizionali competenti a decidere il merito del ricorso del contribuente.

Per quanto non occorra previamente pagare il tributo per poter adire il giudice con ricorso e provocare così una tutela giurisdizionale in contraddittorio con l'organo impositore (4), rimarrebbe pressoché impossibile evitare interinalmente di adempiere — seppur parzial-mente ed eventualparzial-mente in via coattiva — prima della formazione dell'accertamento giurisdizionale, anche solo di primo grado, in or-dine alla precisa entità e — ciò che è più grave — alla effettiva sussistenza del rapporto di imposta per il quale è unilateralmente ed amministrativamente formato il titolo esecutivo fiscale.

Dunque solve (prima dell'accertamento giurisdizionale, seppur non necessariamente prima della proposizione dell'azione intesa a sol-lecitarlo) e poi, se del caso, nei modi e nei tempi ad ognuno noti ed incisivamente ricordati da Falsitta, ripeta pure il contribuente (ta-lora reete : colui che neppure doveva ritenersi tale) quanto già versato senza giustificazione.

Una volta negato un potere di inibitoria del giudice tributario (avviso questo che pare prevalente nella « maggioranza silenziosa » delle commissioni (5) e che le pronuncie della S.C. e della Corte Cost. rischiano di avvalorare decisamente) non rimarrebbe davvero che pro-vare a far ricorso a quella valvola di chiusura, e talora di sicurezza, dell'intero nostro sistema dei rimedi processuali (non già della sola giustizia civile, che pure sarebbe funzione di portata amplissima) che sembra essere divenuto l'art. 700 c.p.c., vero Jolly dell'attuale espe-rienza giuridica, come ricordava Uckmar. Non potrebbe tuttavia na-scondersi che tale operazione (6), seppure in alcuni casi praticamente

(4) Sulla distinzione — tecnicamente senz'altro assai netta — tra solve

et repete ed esecutorietà non sospendibile, v. già Corte cost. 7 luglio 1962, n. 87 ed ancora, più recentemente, id. 13 marzo 1974, n. 67. In dottrina, per tutti, MONTESANO, Processo civile e pubblica amministrazione, Napoli, 1960, p. 196 ss.

(5) L'espressione è di F. TESATTHO (in Giur. it., 1980, III, 2, c. 10); per estese indicazioni sull'orientamento della giurisprudenza v. anche GLENDI, op.

cit., c. 1275 s., note 5-10, e PROTO PISANI, In tema di significato costituzionale

della tutela cautelare e di potere di sospensione dei giudici tributari, in Foro it., 1982, I, 1, c. 1216 (tali due scritti commentano, rispettivamente, la pronuncia della Cass., Sez. un., 5 marzo 1980, n. 1473, e della Corte cost. 1 aprile 1982, n. 63. cui si fa ricorrente riferimento nel testo ; nello stesso senso v. già Cass. 11 ottobre 1978, n. 4507, in Boll, trib., 1978, p. 1863. Da ultimo la Corte cost. ba ribadito il proprio orientamento (ord. 24 marzo 1983, n. 80, in Boll, trib., 1983, p. 859 ss., con nota di M. MAFEZZONI).

(6) Con successo esperita, da ultimo, avanti Pret. Firenze 26 gennaio 1982, in Boll, trib., 1982, p. 474, con nota di F. TESAURO e Pret. Empoli 28 luglio 1982,

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necessaria per evitare nelle more il verificarsi di pregiudizi irrepara-bili, lascia estremamente perplessi sotto il profilo della sua corret-tezza processuale, almeno ove non si versi in ipotesi di radicale « ca-renza di potere » (7), per varie ragioni, su cui qui non è il caso di indugiare, ma comunque assai note, fra le quali spicca l'ostacolo della ripartizione delle giurisdizioni. Il rimedio cautelare di cui si avverte sensibilmene l'esigenza va ricercato altrove, cioè all'interno del siste-ma del contenzioso tributario; e ciò o ravvisando a questo riguardo una lacuna solo apparente (così integrabile per analogia in forza di principi generali — analogia iuris —, oppure più puntualmente — analogia legis — facendo riferimento, oltre che allo stesso art. 700 c.p.c., all'art. 21 L. n. 1034 del 1971 istitutiva dei TAR (8)) ; ovvero, qualora si ritenga la lacuna intenzionale ed effettiva — così insupe-rabile in via semplicemente interpretativa (9) —, ricorrendo assai plau-sibilmente al sindacato di costituzionalità delle leggi (per contrasto in particolare con gli artt. 3, 24 e 113 Cost.).

Sulle recise critiche che la dottrina, pressoché unanimemente (10), ha rivolto alle rigoristiche posizioni assunte, sotto tutti questi ri-guardi, dalle Sezioni Unite della Cassazione e poi, con i medesimi lisi argomenti, dalla stGSSR Corte Costituzionale (11), non intendiamo qui

in Giust. oiv., 1982, I, p. 3155 ss., con nota adesiva di MORBIDELLI, Tutela

caute-lare nel processo tributario (tale seconda decisione ha inoltre nuovamente in-vestito della questione la Corte costituzionale: v. infra). V. pure Pret. Ischia 28 febbraio 1983, in Boll, trib., 1983, p. 859 ss. ; Pret. Mestre 16 aprile 1982, in Corr. trib., 1982, p. 1274 e Pret. Cinquefrondi 23 settembre 1982, ivi, p. 2214. (7) V. GLENDI, Ancora sulla sospensione, cit., c. 1291 ss. (con salvezza di determinati casi-limite, ivi esemplificati); nonché oggi, con ampia disamina, spec. MALAOÙ, Tutela cautelare atipica ed esecuzione fiscale, in Riv. trini, dir.

e proc. civ., 1983, spec. p. 588 ss. e 593 ss. (cui si rinvia anche per una attenta indagine del rapporto fra potere di disapplicazione e di inibitoria ; dello stesso a., in argomento, v. già Questioni di giurisdizione in materia di sospensione

cautelare dell'esecuzione esattoriale, ivi, 1981, p. 607 ss.). Da ultimo, contra l'applicabilità dell'art. 700 in siibjecta materia, Pret. Bari 28 febbraio 1983, in Boll, trib., 1983, p. 859 ss.

(8) Direzione di ricerca, quest'ultima, cui anche oggi non sono mancati significativi consensi, specie nella relazione di Uckmar ; v. pure P. TESATJBO,

Profili sistematici del processo tributario, Padova, 1980, p. 170 (l'analogia, tuttavia, non mi pare debba essere portata troppo avanti, specie in sede le-gislativa : v. infra in nota).

(9) Anche un tale ostacolo potrebbe, peraltro, risultare vincibile: v. i rigorosi rilievi svolti in proposito da F. TESATTRO, op. ult. cit.. c. 9 ss.

(10) Analitiche indicazioni in GLENDI, op. cit., c. 1275, note 2-4 (si ricor-deranno dunque, nelle note di questo scritto, soprattutto i contributi ancor più recenti). Le voci discordanti sono poche: oltre a PREMONTI, in questa Rivista, 1978, p. 49 ss., si tratta soprattutto di BATTISTONI FERRARA, Tutela cautelare e

processo tributario, in I processi speciali, Napoli, 1979, p. 103 ss.

(11) Sulla interessante genesi di questa pronuncia, poiché in qualche mi-sura (soggettivamente, attraverso cioè la persona del relatore) collegata a quella

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ritornare; tali critiche — sostenute da una dovizia di argomenti (let-terali, sistematici, costituzionali, ecc.) — hanno riecheggiato ampia-mente nelle due relazioni: specialampia-mente Falsitta ha fineampia-mente e con pacata severità saputo mostrare come le posizioni dei due autorevoli consessi risultino singolarmente intrise dei caratteri — che di con-sueto parrebbero invece porsi in logica antitesi — della ipocrisia e ad un tempo della ignoranza di molte peculiarità del fenomeno del-l'accertamento e della riscossione tributaria.

Le coordinate, pratiche non meno che giuridiche, che consentono di cogliere un ulteriore più generale profilo di grave inadeguatezza della impostazione restrittiva che si critica sono state stamane offerte dalla relazione, davvero nitida e profonda, del prof. Moschetti sul fenomeno dell'accertamento tributario, così come il legislatore (ed, ancor prima, la logica) vorrebbe che fosse e così come, malaugurata-mente, esso in effetti funziona. Non di rado — ci è stato mostrato — l'accertamento tributario è tale solo di nome; in realtà si tratta, in taluni recenti casi perfino dichiaratamente ( !), di un « non accerta-mento », vale a dire — a tutto voler concedere e con espressione benignamente eufemistica — di un ballon d'essai del fisco (o di una attività amministrativa lato sensu « cautelativa »).

Tale constatazione vale, mi pare, a porre in crisi anche il rilievo, piuttosto ricorrente, della sufficienza sotto il profilo della tutela cau-telare delle misure di sospensione della esecutività dell'accertamento ope legis gradualmente disposte, per l'imposta sul reddito e per l'I.V.A., nella misura dei due terzi fino alla decisione giurisdizionale di primo grado e poi in più ridotte proporzioni correlate alla misura del tributo accertato nei vari gradi di giudizio (12). E ciò anche a

ta-bella Cassazione, ha richiamato l'attenzione Uckmar; trattasi di profilo certo non tranquillizante, anzi assai inopportuno, tuttavia probabilmente da non so-pravvalutare : altre, più radicate e non contingenti, sembrano le ragioni del cri-ticato orientamento rigoristico : a parte la eventuale prevenzione giuridico-psico-logica del giudicante — certo non trascurabile ed inefficacemente prevenuta nel nostro ordinamento processuale (ci si consenta di rinviare a CONSOLO, Ricusazione

del giudice per precedente cognizione della causa, in Riv. dir. civ., 1982, II, p. 179 ss.) —, pare di sentire l'eco della identificazione, in agguato quasi na-turalmente in tempi di profonda crisi della finanza pubblica, fra ragion fiscale e superiore ragion di Stato.

(12) V. così PROTO PISANI, In tema di significato costituzionale, cit., spec. c. 1221, criticando piuttosto l'iter argomentativo seguito dalla Corte cost. — là dove, incongruamente e contraddicendo propri precedenti, essa nega rilevanza costituzionale alla tutela cautelare, facendo impertinentemente leva sulla teorica della « tutela giurisdizionale differenziata » —, che (molte del)le conclusioni raggiunte. La gradualità nella riscossione, come attualmente regolata ed al-meno in linea di massima (con la riserva, cioè, di cui in nota seg.),

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cere del fatto decisivo che analoga cautela legislativa gradualistica neppure risulta sempre sancita fuori del campo delle imposte dirette (in particolare per l'imposta di bollo e sulle concessioni governative) ed inoltre che quella cautela comunque non risulta affatto adeguata alle ipotesi — certo patologiche, ma parrebbe non proprio infrequenti — in cui gli uffici tributari confenzionino titoli esecutivi per importi superiori a quelli legislativamente consentiti in pendenza di giudizio oppure incorrano in errori materiali (tipico esempio la duplicazione della iscrizione a ruolo), oppure ancora si rivolgono per la riscossione non al contribuente m a ad eventuali suoi « coobbligati solidali di-pendenti », per i quali non pare in radice prevista analoga garanzia di gradualità.

Tutto ciò, quest'oggi lucidamente ricordato da Falsitta, la dot-trina non aveva mancato — sul punto davvero unanimemente per-plessa (13) — di mettere già da tempo criticamente a fuoco ; eppure la Corte Cost. ha disinvoltamente trascurato (14) di considerare

que-sto macroscopico profilo di incongruenza della disciplina legislativa rebbe fedelmente la probabilità di fondamento della pretesa tributaria sulla base del criterio generale ed astratto — ma non irragionevole ed anzi equi-librato — DELL'i^ quod plerumque acoidit (e ciò sulla scia di BATISTONI FER-RARA, op. oit., p. 112 ; contra, per tutti, sottolineando l'apriorismo e la non se-lettività della cautela legale — spec. GLENDI, Sulla sospensione cautelare nel

processo tributario, in Dir. e pratica trib., 1977, II, 919 ss., nonché in Ancora

sulla sospensione, cit., c. 1286 ss., con posizione preferibile specie qualora si abbia ragionevole motivo di ritenere che, a motivo della tendenziale super-ficialità degli « accertamenti » fiscali, questi difficilmente possano dirsi atten-dibilmente fondati neppure nella misura di un terzo. Rimarrebbe poi comunque circoscritto il valore argomentativo di una considerazione di indole statistica, per definizione non aderente al caso concreto ma solo a valori aggregati).

Muovendo dalla constatazione che la recente legislazione sul condono (art. 32, comma 5, 1. 7 agosto 1982, n. 516) ha temporaneamente sospeso anche le iscrizioni a ruolo provvisorie di un terzo, MAXAGÙ, Tutela cautelare, cit., p. 586, rileva il disagio dello stesso legislatore nei riguardi della inelasticità dell'attuale sistema di riscossione.

(13) V. infatti, oltre a PROTO PISANI, op. cit., c. 1221, io stesso BATISTONI FERRARA, op. cit., p. 113 ; nonché da ultimo F. TESA URO, L'inesistenza, cit., p. 114.

Altra ipotesi, certo patologica ma davvero non infrequente, può ritenersi quella in cui si provveda all'iscrizione a ruolo di un importo maggiore di quanto risulta dalla dichiarazione, magari sostenendosi che si tratta di una mera « rettifica » piuttosto che di un vero « accertamento » : anche qui, pur in presenza di un ricorso del contribuente avverso l'atto impositivo non pre-ceduto da atti accertativi (art. 16 d.p.r. n. 636 del 1972), la stessa graduale sospensione ope legis non pare trovare modo di operare e si avverte così par-ticolarmente la esigenza di una possibilità di cautela ope iudicis.

(14) In ciò fors'anche facilitata dalla scelta — non sempre casuale ed irreprensibile, lamentava Uckmar — delle ordinanze di rimessione da pren-dere in considerazione; è cosi certo da sperare che non si tardi a pronunciare su ipotesi di rimessione occasionate proprio dal verificarsi di eventi « pato-logici» del tipo ricordato: PROTO PISANI, op. cit., c. 1221.

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vigente, al riguardo lesiva, fra l'altro, della stessa esigenza di parità di trattamento fra i vari soggeti passivi della riscossione tributaria. 2. Il discorso potrebbe agevolmente dilatarsi a ragione della ric-chezza di profili problematici e di prese di posizione che in materia è dato di ravvisare. Ma ciò non può in questa sede avvenire; conviene così chiudere la prima parte di questo intervento, critico (e direi quasi scontatamente critico), nei riguardi dell'impostazione assunta dalla giurisprudenza nelle istanze superiori, trascorrendo così a conside-rare quali prospettive di sviluppo rimangano oggi aperte nei riguardi di questa delicatissima tematica.

Iniziamo questa telegrafica ricognizione valutando le possibili, e senz'altro auspicabili, evoluzioni de lege lata, prescindendo cioè da un intervento legislativo risolutore, del quale si dirà nei successivi paragrafi.

a) La piattezza e incompletezza degli argomenti che dovrebbe-ro fungere da persuasivo supporto alle pdovrebbe-ronunce della S.C. e del Giu-dice costituzionale può non implausibilmente sollecitare nei giudici di merito (soprattutto dunque nelle Comm. trib. di I grado, più di-rettamente investite dal problema) un atteggiamento di fermezza e di indipendenza nel continuare a ragionare con la propria testa ed in aderenza alla propria più immediata ed intensa sensibilità alle esi-genze dei casi concreti rispetto alle giurisdizioni superiori. Tale orien-tamento, auspicato in dottrina (15) e del quale già si notano decisi esempi in giurisprudenza (16), lungi dal configurare una sorta di «deplorevole ribellione» delle magistrature inferiori, null'altro co-stituirebbe — è appena il caso di notarlo — che l'esercizio del potere-dovere di ogni giudice di non adagiarsi supinamente sui precedenti, sia pure autorevoli, il cui significato orientativo mai può costituire una relevatio ab onere cogitandi ed è chiamato ad operare, nel nostro ordinamento giudiziario, piuttosto imperio rationis che ratione imperii (17).

(15) V. spec. GI.ENDI, op. ult. oit., c. 1301 ss. ; nonché M. MAFEZZONI, Sulla

sospensione cautelare degli atti d'imposizione, in Boll, trib., 1982, spec. p. 765. (16) V., peraltro con riguardo alla applicazione dell'art. 700 c.p.c., Pret. Empoli 28 luglio 1982, cit. ; tale pronuncia, inoltre, rimette nuovamente la que-stione alla Corte cost. sollecitandone un ripensamento (adesivo sotto entrambi i profili MORBIDELLI nella cit. nota); applica inoltre l'art. 700, in una ipotesi di carenza del presupposto di imposta, Comm. trib. II grado Parma 19 luglio 1982 in Boll trib.. 1983, p. 425 ss., con nota di M. MAFEZZONI.

'(17) Art. 65 r.d. 30 gennaio 1941, n. 12. sulle cui conseguenze a questo riguardo, per tutti, ANDRIOLI, Dir. proc. civ., I, Napoli, 1979, p. 926 ss. ; sulla

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b) La non scalfìtta possibilità per le commissioni tributarie di riconoscersi un potere inibitorio sembra comunque senz'altro circo-scritta, de lege luta, alle ipotesi di riscontrata presenza di un pregiu-dizio irreparabile ricollegabile all'integrale pagamento del tributo « accertato ».

A questo (solo) risultato paiono infatti condurre tutte le vie in-terpretative percorribili: applicazione analogica dell'art. 700 c.p.c.;

dell'art. 21 L. 1034 del 1971 istitutiva dei TAR (diversa la lettera — « gravi ragioni » — ma non l'interpretazione applicativa (18) del-l'art. 39 T.U. del 1924 sul Consiglio di Stato); infine il riferimento ai principi! generali del nostro ordinamento processuale costituzio-nalmente garantiti dall'art. 24 Cost. (e, sotto il profilo specifico qui in considerazione, altresì dall'art. 113 Cost.) (19).

c) Pur sempre nei riguardi dell'ipotesi di periculum in mora così intensamente connotato (cioè in termini di irreparabilità, sui vari modi di intndere la quale nozione v. peraltro infra), potrebbe ricer-carsi la extrema ratio della tutela d'urgenza pretorile ex art. 700 c.p.c. ; oppure, più correttamente, nuovamente sollecitarsi (20) dal Giudice Costituzionale una pronuncia (interpretativa) di accogli-mento della eccezione di incostituzionalità, tutt'altro che

infondata-carenza di un vincolo alla interpretazione della legge ordinaria assunta dalla Corte cost., per tutti, LIEBMAN, in Rvv. dir. proc., 1966, p. 473.

(18) V., per tutti, SANDULLI, Manuale di diritto amministrativo, II, Na-poli, 1982, p. 1289 ; CAIANIELLO, Lineamenti del processo amministrativo, To-rino, 1976, p. 340.

(19) Sulla inerenza della tutela cautelare (dei pregiudizi irreparabili, almeno) alla effettività della funzione giurisdizionale v., fra i molti, PROTO PISANI, op. loc. cit. (ove un rinvio anche a scritti precedenti dell'a.) ; GLENDI,

An-cora sulla sospensione, cit., c. 1278 s. (ove richiami alle posizioni di Verde e La China) ; MORBIDELLI, op. loc. cit. ; TROCKER, Processo civile e Costituzione, Milano, 1974, spec. p. 259. Nella giurisprudenza v. soprattutto Corte cost. 27 dicembre 1974, n. 284, in Foro it., 1975, I, 263, con nota di PROTO PISANI e in Giur. cost., 1975, 3349 ss., con nota di PACE, « E f f e t t i v i t à » del diritto di

difesa• e potere giudiziario. (La stretta inerenza del potere cautelare inibitorio alla giurisdizione è convinzione assai risalente: inhibitio est provisio quaedam

ad iurisdictionem et iura partium de caetero conservandum (Lancellottus)). Si noti, infine, come pur nell'ambito del contenzioso tributario non sia mancata la espressa previsione di misure cautelari a favore della pretesa creditoria del fisco (v., per l'ipoteca legale e il sequestro conservativo, gli artt. 26 e 27 della 1. 7 gennaio 1929, n. 4 ; su tale profilo, ili dottrina, ampiamente v. tuttora At.-LO RIO, Diritto processuale tributario'', Torino, 1962, p. 154 s.) ; la carenza di protezione interinale delle (eventuali) ragioni del contribuente può così risul-tare, fra l'altro, asimmetrica e sperequata.

(20) Come è già avvenuto — a quanto consta — almeno ad opera di Pret. Empoli 28 luglio 1982, cit. ; nonché già da parte di Comm. trib. I grado di Piacenza 4 aprile 1982, in Boll, trib., 1982, p. 1581, con nota di MAFEZZONI