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PARTE II IL PROGETTO COMUNITARIO SUL DIRITTO

CAPITOLO 1 LE ORIGINI DEL PROGETTO: LE COMUNICAZIONI DELLA

3. La comunicazione del 2001

La Comunicazione (COM (2001) 398 del, 11.07.2001), diretta al Consiglio e Parlamento europeo, si propone l’obiettivo di “allargare il dibattito sul diritto contrattuale europeo, coinvolgendo il Parlamento europeo, il Consiglio e le diverse parti interessate: imprese, operatori del diritto, accademici e associazioni dei consumatori.”

Essa inoltre conferma il ruolo precursore del diritto contrattuale in un’eventuale politica legislativa della Comunità da intraprendersi nel lungo periodo nel più ampio settore del diritto privato.

L’esigenza primaria di una armonizzazione di tale branca del diritto civile si basa fondamentalmente, come ribadito più volte sia dal Parlamento europeo che dalla stessa Commissione, sul fatto che tale diritto costituisce l’asse portante dell’attività economica per cui le divergenze tra i diritti nazionali possono avere un impatto negativo sulle transazioni transfrontaliere e sul funzionamento del mercato interno.

Naturalmente tale considerazione di carattere fondamentalmente economico non è applicabile negli stessi termini ad altri settori del diritto privato quali il diritto di famiglia, il diritto dei regimi patrimoniali tra coniugi, il diritto di successione ecc. Queste materie sono infatti fortemente impregnate della cultura e delle tradizioni dei sistemi giuridici nazionali (o anche regionali), il che potrebbe creare un certo numero di difficoltà nel quadro dell'armonizzazione.

Altro aspetto da considerare è che nel diritto contrattuale, grazie anche alle norme del diritto internazionale privato, sono più facilmente individuabili principi comuni, tali da poter essere applicati nei rapporti tranfrontalieri tra gli Stati membri, in luogo o in aggiunta alle norme di diritto contrattuale interno .

Il dibattito ed i progetti comunitari intorno ad un diritto contrattuale europeo sono dovuti ad almeno due forze separate: da un lato vi ha contribuito in misura fondamentale l’esistenza e la persistenza di una generale discussione tra accademici sulla fattibilità e sulla ricerca dei possibili contenuti del diritto contrattuale europeo, dall’altro va considerato il sempre maggiore uso di direttive come strumento di armonizzazione di discipline riguardanti il diritto dei contratti, cosicché una sempre maggiore parte del diritto contrattuale è oggi regolato dalla legislazione comunitaria.

Quanto al primo aspetto vi è da considerare l’evoluzione concettuale, sistematica, operativa di cui è al centro l’istituto contrattuale, dovuta a molteplici fattori propulsivi che, soprattutto per esigenze di mercato, propongono soluzioni funzionali, non più ancorate al solo diritto nazionale, ma che si rifanno a forme, concetti, principi, istituti derivati, oltre che da diritto comunitario, anche dall’ordinamento di altri Stati e dal diritto internazionale privato, dando luogo così a contaminazioni che se da un lato consentono un allargamento della visuale giuridica, dall’altro cancellano punti di riferimento fissati da dogmi e tradizioni secolari.

La ricerca di u nucleo di principi comuni diviene pertanto una esigenza, innanzitutto dottrinaria e poi applicativa, volta a restituire un certo grado di sistematicità alla materia contrattuale, nonché a ripristinare quella certezza applicativa sempre più messa in discussione a seguito dell’assimilazione di principi derivati dall’esterno.

Si pensi ad esempio al principio di applicazione generale del contratto messo in discussione dall’esistenza di diversi status applicativi (consumatore, risparmiatore, categorie svantaggiate ecc.) rispetto ai quali il contenuto del contratto deve essere declinato in forma specifica.

Oppure si pensi all’esistenza di posizioni di squilibrio tra le parti che solo di recente il legislatore ha preso in considerazione e che hanno modificato sia il principio della considerazione paritaria del contratto, sia il principio dell’accordo come suo fondamento

necessario, sia il principio della libertà contrattuale conseguente all’incremento delle tipologie dei contratti con contenuto predisposto da una delle parti.

Anche il principio stesso del contratto inteso come legge tra le parti ha subito un aggiornamento alla luce della introduzione del diritto di recesso come strumento di protezione della parte in posizione svantaggiata, così come si evidenzia un sempre più accentuato intervento da parte del giudice in funzione equitativa, di adattamento e di riequilibrio delle posizioni contrattuali.

La comunicazione del 2001 interessa i seguenti settori, che sono già parte del diritto comunitario in vigore e possono fungere quale base di avvio delle definizione di un quadro comune di regole:

- i contratti di vendita e tutti i tipi di contratti di servizi, compresi quelli riguardanti i servizi finanziari1;

- le norme generali sull’esecuzione, la mancata esecuzione e i rimedi giuridici; - la formazione del contratto;

- validità e interpretazione.

- le norme sulle garanzie del credito concernenti i beni mobili - l’arricchimento senza causa;

- aspetti della responsabilità civile connessi ai contratti

Ai fini di individuare una linea di azione il più possibile condivisa, sono state proposte quattro opzioni per il futuro sviluppo del diritto contrattuale europeo:

1. assenza di un’azione comunitaria;

2. promozione di un complesso di principi comuni in materia di diritto contrattuale per arrivare a una maggiore convergenza degli ordinamenti nazionali;

3. miglioramento qualitativo della legislazione già esistente;

4. adozione di una nuova ed esaustiva legislazione a livello comunitario.52 Le risposte alla comunicazione della Commissione sono state quasi sempre favorevoli alle opzioni 2 (promozione di un complesso di principi comuni in materia di diritto

52

Un altro approccio, suggerito dalla stessa Commissione, riguarda la negoziazione di un trattato internazionale nel settore del diritto dei contratti, comparabile alla Convenzione delle Nazioni Unite del 1980 riguardante i contratti di vendita internazionale di merci (CISG), ma con un ambito di applicazione più ampio della sola vendita di merci. Tra le possibili soluzioni ipotizzate dalla Commissione, le disposizioni della CISG potrebbero anche essere incluse nelle opzioni II e IV, così da aumentarne la diffusione nella prassi legale e commerciale.

contrattuale per arrivare a una maggiore convergenza degli ordinamenti nazionali) e 3 (miglioramento qualitativo della legislazione già esistente), e quasi sempre sfavorevoli all’opzione 4 (adozione di una nuova ed esaustiva legislazione a livello comunitario).