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CAPITOLO 2 ARMONIZZAZIONE O UNIFICAZIONE DEL DIRITTO

4. Il quadro giuridico di riferimento per l’azione di armonizzazione

4.5. La tipologia degli atti giuridici

La scelta dello strumento dipende da vari fattori, compreso il grado di armonizzazione ricercato in base alle circostanze richieste.

Si è già accennato al fatto che l’adozione di una direttiva conferirebbe agli Stati membri un certo grado di flessibilità utile ad adattare le disposizioni delle rispettive leggi di attuazione alla situazione economica e giuridica nazionale.

Per contro potrebbe dare luogo a differenze nell’attuazione che a loro volta costituirebbero un ostacolo al funzionamento del mercato interno.

Un regolamento concederebbe una minore flessibilità agli Stati membri per quanto riguarda l’integrazione negli ordinamenti nazionali, ma d’altra parte si tradurrebbe in condizioni più trasparenti e uniformi per gli operatori economici del mercato interno.

La portata della decisione è ristretta ai destinatari in essa specificati, mentre si è soliti ricorrere a una raccomandazione, avente natura non vincolante, qualora si volessero semplicemente dare indicazioni in un ambito regolato su basi volontarie.

Articolo 249

Per l'assolvimento dei loro compiti e alle condizioni contemplate dal presente trattato il Parlamento europeo congiuntamente con il Consiglio, il Consiglio e la Commissione adottano regolamenti e direttive, prendono decisioni e formulano raccomandazioni o pareri.

Il regolamento ha portata generale. Esso è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

La direttiva vincola lo Stato membro cui è rivolta per quanto riguarda il risultato da raggiungere, salva restando la competenza degli organi nazionali in merito alla forma e ai mezzi.

La decisione è obbligatoria in tutti i suoi elementi per i destinatari da essa designati. Le raccomandazioni e i pareri non sono vincolanti.

La fonte giuridica di riferimento contenuta nel Trattato CE, con l’enunciazione delle tipologie di atti giuridici, è l’art. 249, tuttavia i caratteri degli atti normativi adottati dagli organi dell’Unione europea sono ora precisato dalla Costituzione dell’unione

Questa, all’articolo I-33 opera una distinzione tra atti legislativi e atti non legislativi. Ciascuna categoria viene ripresa in un articolo specifico: articolo I-34 per gli atti legislativi e articolo I-35 per gli atti non legislativi.

Gli atti legislativi sono due, e precisamente la legge e la legge quadro.

Attraverso il confronto con l'articolo 249 del trattato CE, che elenca i cinque atti di base ora in vigore e i loro effetti (direttiva, regolamento, decisione, raccomandazione e parere), è possibile stabilire corrispondenze tra questi e le nuove denominazioni previste dalla Costituzione.

Così, la definizione di legge europea corrisponde a quella di regolamento come lo conosciamo attualmente. Proprio come il regolamento, la legge europea è direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri e non richiede alcun recepimento nel diritto nazionale.

La definizione di legge quadro europea corrisponde a quella di direttiva. Essa fissa gli obiettivi da conseguire, ma demanda agli Stati membri la scelta delle misure da adottare per raggiungere tali obiettivi entro una determinata scadenza.

L'articolo I-34 specifica le modalità di adozione delle leggi e delle leggi quadro, che nella maggior parte dei casi vengono adottate secondo la procedura legislativa ordinaria.

Gli atti non legislativi (articolo I-35) sono quattro: i regolamenti europei, le decisioni europee, le raccomandazioni e i pareri.

Secondo la Costituzione, il regolamento europeo è un atto non legislativo di portata generale che realizza atti legislativi e talune disposizioni specifiche della Costituzione. Essi possono anche assumere la forma di regolamenti europei delegati o di regolamenti esecutivi.

Tali regolamenti potranno essere obbligatori in tutti i loro elementi o obbligatori soltanto per i risultati da conseguire.

La decisione europea, nella sua nuova definizione, comprenderà tanto la decisione rivolta a destinatari specifici quanto la decisione generale, diversamente dalla decisione a norma dell'articolo 249 del trattato CE, che invece interessa unicamente i destinatari da essa designati.

Figurano tra gli atti non legislativi anche le raccomandazioni e i pareri, che non hanno peraltro effetto vincolante.

L'articolo I-35, ultimo paragrafo, conferma il potere generale di raccomandazione della Commissione quale attualmente previsto all'articolo 211 del trattato CE e generalizza quello del Consiglio (articolo I-35).

CostituzioneUE

ARTICOLO I-33 Atti giuridici dell'Unione

1. Le istituzioni, per esercitare le competenze dell'Unione, utilizzano come strumenti giuridici, conformemente alla parte III, la legge europea, la legge quadro europea, il regolamento europeo, la decisione europea, le raccomandazioni e i pareri.

La legge europea è un atto legislativo di portata generale. È obbligatoria in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

La legge quadro europea è un atto legislativo che vincola tutti gli Stati membri destinatari per quanto riguarda il risultato da raggiungere, salva restando la competenza degli organi nazionali in merito alla scelta della forma e dei mezzi.

Il regolamento europeo è un atto non legislativo di portata generale volto all'attuazione degli atti legislativi e di talune disposizioni specifiche della Costituzione. Può essere obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri, oppure vincolare lo Stato membro destinatario per quanto riguarda il risultato da raggiungere, salva restando la competenza degli organi nazionali in merito alla scelta della forma e dei mezzi.

La decisione europea è un atto non legislativo obbligatorio in tutti i suoi elementi. Se designa dei destinatari, essa è obbligatoria soltanto nei confronti di questi.

Le raccomandazioni e i pareri non hanno effetto vincolante.

2. In presenza di un progetto di atto legislativo, il Parlamento europeo e il Consiglio si astengono dall'adottare atti non previsti dalla procedura legislativa applicabile al settore interessato.

L'articolo I-33 elenca quindi i sei nuovi atti giuridici e stabilisce una distinzione tra il livello legislativo e quello non legislativo, il che rappresenta un elemento di assoluta novità rispetto ai trattati attuali.

Inoltre, a differenza dei trattati attuali, ciascuna base giuridica nella Costituzione precisa il tipo di atto che deve essere utilizzato per la sua attuazione. Questo nuovo approccio eviterà esitazioni al momento di scegliere il tipo di atto da utilizzare