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PARTE II IL PROGETTO COMUNITARIO SUL DIRITTO

CAPITOLO 3 – GLI SVILUPPI DEI LAVORI DELLA COMMISSIONE EUROPEA

3. La posizione del Parlamento europeo

Rispetto alla elaborazione del Quadro comune di riferimento, quale prima misura proposta nel piano d'azione della Commissione del 2003, si è espresso nel 2006 anche il Parlamento europeo60.

Nel considerare il CFR rispondente alla richiesta del Parlamento europeo di trovare concetti giuridici, soluzioni e terminologie comuni nei sistemi giuridici degli Stati membri in quanto strumento contenente una terminologia e norme comuni nel settore del diritto contrattuale europeo, il Parlamento ha precisato che tale strumento dovrebbe essere reso accessibile al pubblico in modo da essere utilizzato dalle istituzioni europee, sia nella revisione del diritto comunitario esistente, sia nella nuova legislazione.

Il Parlamento europeo ha tuttavia sottolineato come esso si limiti a taluni aspetti del diritto contrattuale, mentre esso si potrebbe estendere non solo al diritto contrattuale generale, ma anche alle norme in materia di compravendita, alle norme concernenti i contratti di prestazione di servizi, compresi i servizi finanziari e i contratti assicurativi, alle norme in materia di garanzie personali, alla legislazione in materia di situazioni debitorie extracontrattuali, alle norme in materia di trasferimento di proprietà di beni mobili, alle norme in materia di garanzia del credito e alla legislazione finanziaria. 61

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relazione della Commissione 23.9.2005 COM(2005) 456 definitivo (Prima relazione annuale sullo stato di avanzamento dei lavori in materia di diritto contrattuale europeo e di revisione dell'acquis).

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P6_TA(2006)0109 23 marzo 2006 Risoluzione del Parlamento europeo sul diritto contrattuale europeo e la revisione dell'acquis: prospettive per il futuro (2005/2022(INI)).

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Il PE ribadisce la convinzione, già espressa nelle sue risoluzioni del 26 maggio 1989, del 6 maggio 1994, del 15 novembre 2001 e del 2 settembre 2003, secondo cui un mercato interno omogeneo non può essere pienamente funzionale se non si compiono ulteriori passi verso l'armonizzazione del diritto civile;invita la Commissione ad avvalersi senza indugio dell'attività dei gruppi di ricerca in materia di definizione del diritto contrattuale europeo e della rete per un quadro comune di riferimento (rete QCR5), al fine di utilizzarne i risultati innanzitutto per larevisione dell'"acquis" nel settore del diritto civile e successivamente per lo sviluppo di un diritto civile comunitario (ibidem).

D’altra parte lo stesso Consiglio di Tampere non si era limitato al diritto commerciale, anzi, nella sua posizione sulla prima comunicazione della Commissione, esso aveva chiesto che fosse elaborato uno studio sulle norme di responsabilità civile e su quelle in materia di proprietà. Pertanto, dovrebbe essere valutato, secondo il Parlamento europeo, che l’ambito di ricerca concernente il CFR potrebbe andare, nel prosieguo dei lavori, oltre il settore del diritto contrattuale.

Quanto all’applicazione del CFR che, secondo la Commissione, dovrebbe essere applicato nell'adeguamento del diritto comunitario esistente e nella nuova legislazione comunitaria, il Parlamento europeo ritiene tuttavia che debbano essere precisate le modalità di connessione tra il CFR e il diritto comunitario.

Ritiene altresì che il CFR debba porsi come corpus normativo generale tale da poter determinare il sistema giuridico applicabile alla tipologia contrattuale posta in essere di volta in volta: esso deve quindi trascendere la portata delle misure settoriali per porsi effettivamente come strumento di riferimento per l’intero sistema giuridico comunitario, non solo ristretto al diritto contrattuale.62

Per quanto riguarda il carattere vincolante o opzionale del CFR per le parti contraenti il Parlamento europeo è dell’idea che il carattere opzionale ed in esso le alternative di "opt in" e "opt out" non siano mutuamente esclusive, ma si appoggino l'una sull'altra. Inizialmente, dovrebbe essere possibile per le parti contrattuali servirsene volontariamente in forma opzionale; più avanti, una volta stabilito con successo il sistema, le norme potranno diventare vincolanti per le parti63.

In definitiva, per il Parlamento europeo pur se il PROGETTO AVVIATO DALLA Commissione con l’elaborazione del CFR va nella direzione giusta, tuttavia esso deve essere

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Il PE rileva che disposizioni giuridiche troppo dettagliate su singoli aspetti del diritto contrattuale comportano il rischio di non saper reagire in modo flessibile alle mutate circostanze giuridiche ed è quindi favorevole all'adozione di norme generali, compresi i concetti giuridici che non sono definiti con precisione, assicurando ai tribunali la necessaria discrezionalità nei giudizi (ib.)

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Il PE rileva che il diritto in fase di elaborazione deve essere applicabile non solo alle operazioni contrattuali tra imprese (business-to-business) ma anche a quelle tra imprese e consumatori; invita la Commissione a distinguere, ove necessario, tra le disposizioni giuridiche applicabili alle operazioni tra imprese e quelle applicabili alle operazioni tra imprese e consumatori e a separare sistematicamente i due settori; sottolinea che è importante tener conto del principio fondamentale della libertà di concludere un contratto, in particolare nel settore business-to-business(ib.).

precisato nella sua reale portata, nei rapporti con il diritto comunitario vigente, nella sua coerenza interna. Infine, secondo il Parlamento europeo, i lavori dovrebbero prevedere un sufficiente coinvolgimento degli utenti del diritto nell'elaborazione delle varie misure64.

Nella successiva risoluzione del settembre 200665, il Parlamento europeo ribadisce la sua convinzione che un mercato interno uniforme non può essere pienamente funzionale senza ulteriori progressi verso l'armonizzazione del diritto civile, quindi sostiene un'impostazione del CFR quale strumento di carattere generale, al momento di intervento in materia di diritto contrattuale, ma che vada al di là della tutela dei consumatori.

Nel precisare infine che il risultato finale a lungo termine potrebbe dare luogo a uno strumento vincolante, il Parlamento europeo sottolinea la necessità di mantenere aperte tutte le varie opzioni possibili riguardo allo scopo e alla forma giuridica da conferire al futuro CFR.