Il Titolo III della direttiva rappresenta l’altro corpo autonomo di disposizioni, dedicato alla concessione di licenze multiterritoriali ai fornitori di servizi musicali online e applicabile solo a quelle società di gestione collettiva che di ciò si occupano.
Ivi le novità introdotte sono essenzialmente due: da un lato, il passaporto paneuropeo per la concessione di licenze multiterritoriali su opere musicali online, dall’altro, il regime
tag-on168.
Sul primo versante si afferma che la concessione di licenze multiterritoriali può essere effettuata non da tutti gli organismi di gestione collettiva, ma solo da quelli che si potrebbero definire paneuropei, i quali devono rispettare alcune caratteristiche e possedere determinati requisiti, soprattutto a livello tecnologico. Questi organismi devono avere sufficienti capacità per trattare per via elettronica i dati necessari alla concessione di dette licenze, in modo efficace e trasparente. Ciò si traduce nella necessità
politiche generali in tema di distribuzione degli importi, di spese generali e altre detrazioni e di importi non distribuibili, l’elenco degli accordi di rappresentanza sottoscritti, con i nomi degli altri organismi con cui tali accordi sono stati conclusi, le procedure disponibili per il trattamento dei reclami e per la risoluzione delle controversie.
167 L’art. 22 rimanda all’allegato alla direttiva per l’elenco di tali informazioni, che comprendono:
il bilancio, una relazione sulle attività svolte, informazioni sui rifiuti alla concessione di licenze, una descrizione della struttura organizzativa e di governance dell’organismo, informazioni sulle entità direttamente o indirettamente detenute o controllate, informazione sui compensi versati nell’anno, una relazione sugli importi destinati ad attività sociali, culturali ed educative,
informazioni finanziarie connesse ai proventi dei diritti, ai costi di gestione e agli importi dovuti ai titolari dei diritti, informazioni sui rapporti con altri organismi di gestione collettiva (che comprendano elementi quali gli importi dovuti e pagati, le spese di gestione e altre detrazioni).
168 Cfr. AREZZO E. (nt. 23), pp. 88 e ss.; la definizione di passaporto pan-europeo è stata
utilizzata dalla stessa Commissione nel suo Staff Working Document Impact assessment
accompanying the document Proposal for a Directive of the European Parliament and of the Council on collective management of copyright and related rights and multi-territorial licensing of rights in musical works for online uses in the internal market, 11 luglio 2012, SWD(2012) 204
109
di conformarsi ad una serie di condizioni, stabilite all’articolo 24, attinenti soprattutto alle capacità di monitorare gli usi dei brani, di identificare con precisione le opere
musicali e i titolari dei diritti e di identificare e risolvere eventuali discrepanze tra i dati in proprio possesso e quelli di altri organismi. Nello svolgimento delle proprie attività, come specificato agli articoli 25-28, gli organismi di gestione collettiva che offrono licenze multiterritoriali devono attenersi a criteri di trasparenza, correttezza e puntualità, con riguardo alle informazioni sui propri repertori, alla possibilità riconosciuta ai soggetti interessati di chiedere, sulla base di validi elementi di prova, la correzione di tali dati, al controllo dell’uso dei diritti, alla trasmissione delle fatture e al pagamento degli importi dovuti ai titolari dei diritti.
L’altra novità, quella del regime di tag-on, dà alle società che non vogliono o non possono adeguarsi alle condizioni di cui sopra la possibilità di stringere accordi di rappresentanza con quelle società che invece le rispettano, con il fine di affidarvi la gestione del proprio repertorio per la concessione di licenze multiterritoriali. L’articolo 29 specifica poi che tali accordi devono essere di natura non esclusiva e che il mandatario è tenuto a gestire il repertorio affidatogli secondo un trattamento non discriminatorio.
È qui evidente l’interesse affinché sia favorita la concessione di licenze multiterritoriali, con il fine già espresso nella raccomandazione del 2005 della creazione di un mercato unico europeo per la fornitura di servizi musicali online169; ciò, inoltre, è reso ancora più
chiaro dalla previsione dell’articolo 30 della direttiva, che pone in capo alle società di gestione interpellate l’obbligo di stipulare un accordo di rappresentanza, nel caso in cui esse già forniscano licenze multiterritoriali per la stessa categoria di diritti per cui la società mandante ha fatto richiesta. Quella che potrebbe prospettarsi come una sorta di invasione nella sfera di libera autonomia delle collecting societies, viene invece
giustificata dalla duplice esigenza di assicurare la rappresentanza ai titolari di diritti iscritti ad un organismo che non concede licenze multiterritoriali e di proteggere le società minori che, non avendo le capacità tecniche per trattare tali tipi di licenze, sarebbero poste ai margini del mercato170.
169 Si veda in particolare il considerando n. 8 della Raccomandazione 2005/737/CE.
110
L’attenzione per la necessità di incoraggiare e consentire l’accesso alle licenze multiterritoriali emerge poi all’articolo 31, dove si attribuisce ai titolari la facoltà di riappropriarsi dei diritti sulle opere musicali online nel caso in cui la società alla quale erano stati affidati, entro il 10 aprile 2017, non conceda licenze multiterritoriali o non consenta ad un altro organismo di farlo in rappresentanza del proprio repertorio. Il titolare ha la possibilità di ritirare anche solo i diritti affidati alla società di gestione ai fini della concessione di licenze multiterritoriali, lasciando quindi inalterati gli eventuali altri diritti, per occuparsene individualmente o affidare la loro gestione ad un altro organismo o ad un terzo autorizzato.
È necessario, infine, ribadire che il tema delle licenze multiterritoriali è esclusivamente circoscritto ai diritti online su opere musicali, ambito dal quale sono altresì esclusi, a norma dell’articolo 32 della stessa direttiva, i diritti su opere musicali online richiesti per programmi radiofonici e televisivi.