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IL PERCORSO VERSO L’ARMONIZZAZIONE E LA DIRETTIVA 2014/26/UE

1. Gli interventi delle istituzioni comunitarie

1.3 La Raccomandazione della Commissione del

Un’altra tappa importante nel percorso di armonizzazione è la Raccomandazione della Commissione Europea del 2005 sulla gestione transfrontaliera collettiva dei diritti

d’autore e dei diritti connessi nel campo dei servizi musicali on line autorizzati132. Questa

è stata accompagnata da due Commission Staff Working Documents che prospettavano uno studio (Study on a Community initiative on the cross-border collective management

of copyright del 7 luglio 2005) ed una valutazione d’impatto (Impact assessment reforming cross-border collective management of copyright and related rights for legitimate online music services dell’11 ottobre 2005133). L’oggetto principale,

immediatamente percepibile, dell’intervento della Commissione e dei documenti citati è quello della gestione dei diritti online, in particolare nel settore musicale, e non l’intero universo delle collecting, anche se non manca una generale linea d’intervento sulle società di gestione collettiva nel loro complesso134.

Fin da subito, nella raccomandazione, si evidenziava l’emergere di una nuova categoria di utilizzatori, la cui nascita e crescita sono state favorite dallo sviluppo delle nuove tecnologie e di Internet: si tratta degli utilizzatori commerciali che usano opere musicali, ma anche altro materiale, online; tali utilizzi richiedono, per ogni diritto, l’ottenimento di una licenza. E qui sorge il problema dello scontro tra territorialità delle licenze e natura

132 Raccomandazione 2005/737/CE del 18 maggio 2005.

133 SEC(2005) 1254.

134 Cfr. MIRONE A., Libertà di associazione e gestione collettiva dei diritti di proprietà

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transnazionale dell’utilizzo delle opere online, per il quale la Commissione voleva

incentivare la ricerca di una soluzione. Si affermava, infatti, che la concessione di licenze per i diritti online è spesso limitata su base territoriale, per cui gli utilizzatori si

rivolgono al gestore collettivo del proprio Stato; tuttavia, gli utenti necessitano di una politica di concessione delle licenze che risponda in modo adeguato all’ubiquità del mondo online. Pertanto la Commissione riteneva opportuna la previsione di una licenza multiterritoriale, ossia uno strumento in grado di coprire il territorio di più Stati

membri, sulla base dell’idea di fondo secondo la quale il mantenimento di un principio di territorialità, tanto difeso dalle società di gestione collettiva, comporterebbe un ostacolo allo sviluppo del mercato europeo, la raccomandazione si rivolgeva proprio alle collecting societies, invitandole ad abbandonare un tale principio per favorire una piena

competizione tra i vari enti operanti a livello europeo135.

La situazione dipinta dalla raccomandazione e dai documenti prima citati fa trasparire una certa segmentazione del mercato della gestione collettiva, innanzitutto dal punto di vista degli utilizzatori. Ciò è la naturale conseguenza del principio di territorialità che permea l’attività delle collecting societies e dei contratti di reciproca rappresentanza tra le varie società: questi due fattori, di fatto, impediscono agli utenti di rivolgersi agli enti che hanno sede in un paese diverso da quello di residenza e l’invito alla previsione di licenze multiterritoriali va proprio nella direzione opposta a questa naturale tendenza, in favore di una maggiore competitività tra enti di gestione.

Tuttavia, la segmentazione del mercato cui si è accennato prima è ben visibile anche dal lato dei titolari dei diritti a causa di una sorta di principio di residenza, che collega gli autori e i titolari di diritti in genere alla società di gestione collettiva del proprio Stato. Pertanto, l’intervento sulle collecting societies qui auspicato non riguardava il solo profilo degli utilizzatori, in quanto l’esito di ciò sarebbe una mera gara al ribasso dei prezzi che priverebbe le società della possibilità di differenziare la propria offerta136, ma

135 Cfr. SANFILIPPO P. M., La gestione collettiva dei diritti d’autore e connessi tra regolazione e

concorrenza, in AIDA, 2007, p. 454 e ROSSI DAL POZZO F., ALBERTI J., Legittimità

«comunitaria» e costituzionale del nuovo IMAIE: può sussistere un «interesse pubblico» a tutela del monopolio?, in AIDA, 2011, p.433.

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anche quello dei titolari dei diritti. In questo senso nella raccomandazione si affermava che tali soggetti dovrebbero avere il diritto di scegliere il gestore collettivo cui affidare la gestione di qualsivoglia diritto per la prestazione di servizi musicali on line autorizzati; ciò indipendentemente dallo Stato membro di residenza o dalla cittadinanza propria o della società di gestione.

Venivano altresì indicati alcuni principi che dovrebbero guidare il rapporto tra titolari e gestori collettivi, in base ai quali i primi dovrebbero avere la facoltà di determinare i diritti online da affidare alla gestione collettiva e la portata territoriale del mandato dei gestori, nonché la facoltà di ritirare qualsiasi diritto online, trasferendone la gestione multiterritoriale a un altro gestore collettivo, sempre indipendentemente dai fattori di residenza o cittadinanza.

La necessità di superare il principio della territorialità emerge anche in relazione alla distribuzione delle remunerazioni, la quale dovrebbe avvenire in modo equo e senza discriminazioni basate sulla residenza o cittadinanza del titolare dei diritti.

Infine, dal testo della raccomandazione emerge un altro tema, ossia quello della trasparenza, argomento che, del resto, è una costante nei diversi interventi delle istituzioni comunitarie in tema di società di gestione collettiva. A questo proposito la Commissione rilevava la necessità per i gestori collettivi di raggiungere più elevati livelli di razionalizzazione e trasparenza nell’ambito dello svolgimento delle proprie attività, nonché in materia di rispetto delle regole della concorrenza; pertanto raccomandava l’applicazione di una serie di obblighi di comunicazione nei confronti di tutti i titolari dei diritti, relativamente a licenze concesse, alle tariffe applicate e alle royalties incassate e ripartite.

In sintesi, la raccomandazione del 2005 si poneva come un invito, diretto agli Stati membri, alla promozione di un quadro normativo adeguato per la gestione dei diritti d’autore e connessi nella prestazione di servizi musicali online autorizzati e per un miglioramento degli standard di governance e trasparenza delle collecting; l’importanza dell’intervento della Commissione sta nel fatto che, per la prima volta, con la previsione di uno strumento quale la licenza multiterritoriale, si tentava un superamento del

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principio di territorialità, scardinando il collegamento tra l’autore, la sua residenza e la società di gestione collettiva137.

Da ultimo si possono rilevare alcune critiche alla raccomandazione della Commissione, e in particolare quelle mosse dal Parlamento Europeo nella sua risoluzione del 2007138.

Innanzitutto veniva criticato l’approccio di soft-law adottato senza un ampio ed esaustivo processo di consultazione delle parti interessate e, soprattutto, senza un coinvolgimento formale del Parlamento stesso, dato che la raccomandazione andava palesemente oltre una mera interpretazione o integrazione delle norme esistenti.

Ulteriori aspetti critici evidenziati dal Parlamento Europeo concernevano i timori di un’applicazione analogica ad altri settori e di minaccia per i repertori minori.

Nel primo caso la preoccupazione era che, sebbene indirizzata alla sola vendita online di registrazioni musicali, la raccomandazione, a causa della sua formulazione imprecisa, potesse essere applicata anche ad altri settori che offrono servizi online, come la radiodiffusione.

Nel secondo caso, si temeva che un sistema di concorrenza così prospettato minasse la sopravvivenza dei repertori minori e locali, a scapito della creatività e diversità culturale di cui le società di gestione collettiva nazionali si fanno sostenitrici, in ragione della loro tradizionale funzione solidaristica: il potenziale effetto di un tale modello concorrenziale sarebbe stato quello di favorire la concentrazione di diritti nelle mani degli enti di

gestione più grandi ed una concorrenza tra gestori per attrarre i titolari più redditizi, con evidenti conseguenze negative per i titolari più piccoli, nonché per i piccoli e medi gestori collettivi. Pertanto il Parlamento Europeo sottolineava che una maggiore concorrenza poteva sì essere positiva, ma affinché risultasse tale per tutte le parti e non fosse nociva

137 Cfr. BASSAN F., La regolazione nell’Unione europea della gestione collettiva del diritto

d’autore on line su opere musicali, in AIDA, 2013, p. 50.

138 Risoluzione del 13 marzo 2007 sulla Raccomandazione 2005/737/CE della Commissione, del 18

ottobre 2005, sulla gestione transfrontaliera collettiva dei diritti d’autore e dei diritti connessi nel campo dei servizi musicali on line autorizzati (2006/2008(INI)), consultabile all’indirizzo

http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P6-TA-2007- 0064+0+DOC+XML+V0//IT.

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per la diversità culturale, doveva essere controllata, equa, trasparente ed esclusivamente riguardante la qualità e il costo dei servizi offerti e non anche il valore dei diritti139.