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L’art. 80 l.d.a., coerentemente con l’art. 3 della Convenzione di Roma, definisce come artisti interpreti ed esecutori “gli attori, i cantanti, i musicisti, i ballerini e le altre persone che rappresentano, cantano, recitano, declamano o eseguono in qualunque modo opere dell'ingegno, siano esse tutelate o di dominio pubblico”. Ai sensi dell’art. 82 l.d.a. sono poi compresi anche “coloro che sostengono nell'opera o composizione drammatica, letteraria o musicale, una parte di notevole importanza artistica, anche se di artista esecutore comprimario; i direttori dell'orchestra o del coro; i complessi orchestrali o corali, a condizione che la parte orchestrale o corale abbia valore artistico di per sé stante o non di semplice accompagnamento”.

Per quanto concerne i diritti riconosciuti agli artisti interpreti ed esecutori, bisogna qui distinguere quelli patrimoniali da quelli morali, circostanza che in parte allontana la tipologia qui trattata dagli altri diritti connessi.

Sotto il profilo dello sfruttamento economico, agli artisti, come agli altri soggetti titolari di diritti connessi, sono riconosciuti una serie di diritti esclusivi e a compenso per la propria prestazione.

I diritti esclusivi sono elencati al secondo comma dell’art. 80 l.d.a., che trova

corrispondenza con il modello del diritto europeo ed internazionale62, e consentono a chi

li detiene di: autorizzare la fissazione delle loro prestazioni artistiche; autorizzare la riproduzione diretta o indiretta, temporanea o permanente, in qualunque modo o forma, in tutto o in parte, della fissazione delle loro prestazioni artistiche; autorizzare la

comunicazione al pubblico, in qualsiasi forma e modo, la diffusione via etere o via satellite delle proprie prestazioni artistiche dal vivo. Se la fissazione consiste in un

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supporto fonografico e se questa è utilizzata a scopo di lucro o meno, è riconosciuto a favore degli artisti interpreti o esecutori un compenso; autorizzare la messa a

disposizione del pubblico delle fissazioni delle proprie prestazioni artistiche e delle relative riproduzioni; autorizzare la distribuzione delle fissazioni delle loro prestazioni artistiche; autorizzare il noleggio o il prestito delle fissazioni delle loro prestazioni artistiche e delle relative riproduzioni. Il loro esercizio si esplica rifiutando a terzi

l’autorizzazione allo sfruttamento economico o per il tramite di atti negoziali di consenso, in genere strutturati sul modello della licenza.

Oltre ai diritti esclusivi, come accennato, alcune utilizzazioni dei prodotti culturali sono state assoggettate ad un regime di diritto a compenso, previsto anche dal legislatore europeo63. Nella normativa italiana l’equo compenso è contemplato per le utilizzazioni

secondarie delle performance: al secondo comma dell’art. 80 l.d.a., lettera c, si prevede un compenso per l’utilizzazione della fissazione dell’interpretazione su un supporto

fonografico, rimandandosi al riguardo agli articoli 73 e 73-bis, rispettivamente relativi al compenso per l’utilizzazione effettuata a scopo di lucro e all’equo compenso per

l’utilizzazione effettuata a scopo non di lucro.

Inoltre, l’art. 84 l.d.a., relativamente alle opere cinematografiche, audiovisive o sequenze di immagini in movimento, presume che, contestualmente alla stipula del contratto per la produzione di tali prodotti culturali, gli artisti interpreti ed esecutori abbiano ceduto i loro diritti di fissazione, riproduzione, radiodiffusione (compresa la comunicazione via satellite), distribuzione e autorizzazione del noleggio; ciononostante agli artisti è riconosciuto un equo compenso per l’utilizzazione economica delle opere in questione. Come per gli autori, la durata dei diritti a contenuto patrimoniale è limitata nel tempo e, nello specifico, è pari a cinquant’anni che decorrono dalla prima esecuzione,

rappresentazione o recitazione o dalla prima pubblicazione/ comunicazione al pubblico di una loro fissazione su un mezzo diverso dal fonogramma. Se si tratta, invece, di

un’esecuzione fissata su un fonogramma, il termine, che decorre dalla sua

63 La Direttiva 2001/29/CE all’art. 5, relativo alle eccezioni e limitazioni ai diritti connessi,

contempla la possibilità per gli Stati membri di prevedere alcune limitazioni al diritto di riproduzione a condizione che i titolari del diritto ricevano un equo compenso.

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pubblicazione/comunicazione al pubblico, è di settant’anni. Ciò emerge dall’art. 85 l.d.a., recentemente modificato dal d. lgs. 21 febbraio 2014, che ha recepito la direttiva

2011/77/UE. Quest’ultima ha innalzato la durata della protezione da cinquanta a settant’anni considerando l’importanza del contributo creativo degli artisti interpreti o esecutori, riconosciuta a livello sociale; si rilevava, inoltre, che l’iniziale durata di cinquant’anni non era sufficiente a tutelare le esecuzioni di tali soggetti per tutto l’arco della loro vita, data la tendenza degli artisti a iniziare la loro carriera in giovane età64.

Come precedentemente già accennato, tra l’artista e la sua interpretazione sussiste un legame personale che fa sì che l’esecuzione, rappresentazione o interpretazione di

un’opera porti con sé un riflesso della personalità artistica dell’interprete. Ciò si traduce nell’esigenza di tutelare interessi che fanno capo non solo alla sfera patrimoniale, ma anche a quella morale.

La l. 633/1941 sancisce, all’art. 81, che gli artisti interpreti ed esecutori hanno il diritto di opporsi alle riproduzioni e comunicazioni al pubblico delle proprie performance che possano risultare pregiudizievoli per il proprio onore o la propria reputazione. L’art. 83 poi riconosce il diritto alla paternità della propria esecuzione, rappresentazione o recitazione affermando che “gli artisti interpreti e gli artisti esecutori [...] hanno diritto che il loro nome sia indicato nella comunicazione al pubblico della loro recitazione, esecuzione o rappresentazione e venga stabilmente apposto sui supporti contenenti la relativa fissazione, quali fonogrammi, videogrammi o pellicole cinematografiche”; la portata dell’articolo citato si estende, però, ai soli artisti che hanno sostenuto le prime parti nell’opera, come specificato dallo stesso articolo 83 appena richiamato.

L’attribuzione dei diritti morali è prevista anche dal WPPT, dedicando loro l’art. 5. Qui vengono riconosciuti il diritto alla paternità e quello di opporsi a qualsiasi deformazione, mutilazione o modificazione che arrechi pregiudizio alla reputazione dell’artista.

64 Così rilevato nei considerando della direttiva 2011/77/UE, del 27 settembre 2011, che modifica

la direttiva 2006/116/CE concernente la durata di protezione del diritto d’autore e di alcuni diritti connessi.

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Tali diritti sono mantenuti per tutta la vita di quest’ultimo e sono indipendenti dalle vicende dei diritti patrimoniali. Si specifica inoltre che, anche dopo la morte del titolare, i diritti morali vengono mantenuti almeno fino all’estinzione di quelli a contenuto

patrimoniale e vengono esercitati dai soggetti o dalle istituzioni a tal fine legittimate. Infine, anche se mancano espliciti riferimenti normativi, si può affermare che i diritti morali accordati agli artisti interpreti ed esecutori sono indisponibili, e ciò in ragione della natura strettamente personale degli interessi che proteggono65.

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CAPITOLO II