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In modo similare ai produttori di fonogrammi, la ratio della tutela che viene accordata a questa categoria di soggetti risiede nel fatto che gli organismi di radiodiffusione

prendono l’iniziativa e si assumono la responsabilità economica della diffusione al

pubblico di programmi, contribuendo alla divulgazione delle informazioni e della cultura. Oggetto della protezione sono le emissioni di radiodiffusione, che ai sensi dell’art. 3 della Convenzione di Roma, si definiscono come “la diffusione di suoni o di immagini e di suoni per mezzo di onde radioelettriche, al fine della ricezione da parte del pubblico”. L’art. 2 del WPPT fa rientrare nella definizione anche le trasmissioni via satellite e le

trasmissioni di segnali in forma criptata “qualora il decodificatore sia messo a disposizione del pubblico dall’organismo di radiodiffusione o con il suo consenso”.

Ad ogni modo, la protezione riguarda i segnali emessi e non si estende ai loro contenuti, pertanto viene fatta salva l’esistenza di altri diritti d’autore o connessi.

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La tutela prevista dalla normativa italiana si esplica in una serie di facoltà, elencate all’art. 79 l.d.a.58. Nello specifico, sono previsti i diritti esclusivi di autorizzare una serie

di operazioni: la fissazione delle proprie emissioni effettuate su filo o via etere; la

riproduzione, in tutto o in parte, delle fissazioni delle proprie emissioni, sia essa diretta o indiretta, temporanea o permanente, in qualunque modo o forma; la ritrasmissione su filo o via etere delle proprie emissioni, nonché la loro comunicazione al pubblico, se questa avviene in luoghi accessibili mediante pagamento di un diritto di ingresso; la messa a disposizione del pubblico delle fissazione delle proprie emissioni, di modo che ciascuno possa avervi accesso nel luogo o nel momento scelti individualmente; la distribuzione delle fissazioni delle proprie emissioni.

Inoltre, è previsto il diritto esclusivo di utilizzare la fissazione delle proprie emissioni per nuove trasmissioni o ritrasmissioni o per nuove registrazioni.

La durata dei diritti elencati è di cinquant’anni dalla prima diffusione di una emissione59.

Sul piano internazionale, anche in questo caso si fa riferimento alla Convenzione di Roma del 1961. Questa, all’art. 6, sancisce il principio del trattamento nazionale che ogni Stato aderente alla convenzione si impegna a rispettare nei confronti della categoria di soggetti in esame in due casi: quando la sede sociale dell'organismo di radiodiffusione è situata in un altro Stato contraente e quando l'emissione è stata diffusa da una stazione emittente situata nel territorio di un altro Stato contraente. Lo stesso articolo specifica al par. 2 che la tutela può non essere accordata alle emissioni “se non quando la sede sociale dell'organismo di radiodiffusione sia situata in un altro Stato contraente e l'emissione sia stata diffusa da una stazione emittente situata nel territorio dello stesso Stato contraente”; ciò previa notificazione depositata presso il Segretario generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite.

Come per i produttori di fonogrammi, lo sviluppo delle nuove tecnologie digitali ha ampliato il bacino di utilizzazioni possibili delle opere oggetto di questa categoria di

58 Articolo modificato dal d. lgs. 9 aprile 2003, n. 68, in recepimento della Direttiva 2001/29/CE.

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diritti connessi. Inoltre, la diffusione via satellite, via Internet e le ritrasmissioni via cavo fanno inevitabilmente emergere il contrasto tra territorialità del diritto e la tendenza alla diffusione transfrontaliera, e quindi l’inclinazione a valicare i confini nazionali, dei programmi emessi. Il bisogno di risolvere i problemi derivanti da questa sorta di scontro e la necessità di una maggiore armonizzazione hanno condotto

all’emanazione della Direttiva 93/83/CEE, volta a coordinare alcune norme in materia di radiodiffusione via satellite e ritrasmissione via cavo, che ha fissato le regole per la diffusione di programmi oltre le frontiere dei singoli Stati membri, all’interno comunque della Comunità europea.

2.2 Il titolo di acquisto

Parimenti al diritto d’autore, per godere della tutela offerta dai diritti connessi non è richiesto l’adempimento di alcuna formalità. Un elemento di differenziazione è però costituito dal titolo d’acquisto originario: se per il diritto d’autore questo è sempre costituito dalla creazione dell’opera, per i diritti connessi si deve fare riferimento a momenti e procedimenti diversi, strettamente collegati alla natura ed alle specificità delle attività costituenti l’oggetto della tutela.

Qui si comprende meglio il motivo per cui, inizialmente, si è affermato che un

denominatore comune per le varie tipologie di diritti connessi è costituito dall’intento di salvaguardare interessi imprenditoriali e industriali. Infatti, la protezione è garantita anche di fronte ad un apporto non creativo all’opera, a patto che tale contributo permetta alla stessa di acquisire un valore aggiunto. Quest’ultimo si manifesta, dunque, in un apporto che può essere sia di tipo finanziario ed organizzativo, come avviene per i

fonogrammi e le emissioni radiotelevisive, sia interpretativo ed emotivo, caso tipico degli artisti interpreti ed esecutori. In generale, “le fattispecie costitutive dei diritti connessi prevedono prestazioni tecniche, organizzative o artistiche che realizzano tipicamente un’intermediazione tra autore e pubblico nella fruizione dell’opera dell’ingegno; e

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reciprocamente non richiedono la creazione di nuove forme espressive o di nuovi contenuti ideativi”60.

Il titolo d’acquisto rileva ai fini della decorrenza della protezione, in quanto costituisce il momento dal quale si calcola il termine di durata della tutela, ma ciò solo se non è avvenuta pubblicazione. In via generale si possono considerare come circostanze rilevanti la fissazione su un supporto materiale per il fonogramma, come per la

realizzazione cinematografica, l’effettiva messa in onda per le emissioni radiotelevisive, il momento dell’esecuzione, rappresentazione o recitazione per gli artisti interpreti ed esecutori.

Si può sottolineare come, per alcuni prodotti culturali, la loro sola realizzazione è condizione necessaria ma non sufficiente per il sorgere dei diritti connessi: infatti, mentre agli artisti e ai produttori fonografici ed audiovisivi vengono riconosciuti i rispettivi diritti indipendentemente dalla comunicazione al pubblico del loro prodotto, non è così per le emissioni radiotelevisive, per le quali si rende invece necessaria anche una divulgazione al pubblico.

2.3 Gli artisti interpreti ed esecutori