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IL PERCORSO VERSO L’ARMONIZZAZIONE E LA DIRETTIVA 2014/26/UE

1. Gli interventi delle istituzioni comunitarie

1.2 La Risoluzione del Parlamento Europeo del

Il primo intervento specifico in tema di società di gestione collettiva si ha nel 2004, con l’adozione da parte del Parlamento europeo della Risoluzione su un quadro comunitario

per le società di gestione collettiva nel settore dei diritti d’autore e dei diritti connessi129.

Questa constatava che il tema della gestione costituisce un elemento fondamentale nella materia giuridica del diritto d’autore e dei diritti connessi, considerando anche

129 Risoluzione del Parlamento europeo su un quadro comunitario per le società di gestione

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l’incidenza sul prodotto interno lordo dell’UE dei prodotti e servizi offerti in quest’ambito, all’epoca circa il 5-7%.

Veniva poi evidenziata l’importanza, in questo settore, di un’adeguata partecipazione di tutte le parti interessate all’intera catena di produzione della ricchezza, esaltando altresì il ruolo determinante di una rapida, equa e professionale acquisizione dei diritti, in vista di elevati successi economici e culturali. Ed è proprio in quest’ottica e per il

raggiungimento di quest’ultimo fine che, secondo il Parlamento europeo, si può comprendere l’importanza delle società di gestione collettiva. Queste ricoprono una posizione di grande interesse nella misura in cui stimolano la creatività culturale, influenzano lo sviluppo della diversità culturale e linguistica, contribuiscono alla diffusione delle opere e ne facilitano l’accesso. Tali enti costituiscono, soprattutto, un punto di raccordo indispensabile tra creatori e utenti assicurando che ciascun avente diritto sia retribuito per l’utilizzo dell’opera, ciò anche in considerazione delle

innumerevoli possibilità di sfruttamento delle creazioni dell’ingegno offerte dalle nuove tecnologie.

L’importanza del ruolo che le collecting ricoprono si desume anche dall’indifferenza per il fatto che esse, nella maggior parte dei casi, si affermano come monopoli de jure o de

facto130: ciò, in termini di concorrenza, non costituisce un problema, a patto che non siano

imposte restrizioni irragionevoli ai membri dell’ente o all’accesso ai diritti da parte dei potenziali clienti. L’obiettivo era quello di delineare un parametro di legittimità delle collecting operanti in una posizione dominante o in un regime di monopolio, sia esso legale o di fatto131.

Il tema concorrenziale trapela frequentemente, tanto nei vari punti della risoluzione, quanto negli interventi successivi, in particolar modo, come si vedrà, nella decisione

130 Il contenuto della Risoluzione in esame ripropone le decisioni della Corte di Giustizia europea

nei casi Tournier (Corte di Giustizia 13 luglio 1989, causa 395/87, in Racc., 1989, p. 2521) e

Lacazeau (Corte di Giustizia 22 febbraio 1989, cause 110/88, 241/88 e 242/88, in Racc., 1989, p.

2811), confermando in particolare le considerazioni fatte in tema di monopoli.

131 Cfr. BASSAN F., La regolazione nell’Unione europea della gestione collettiva del diritto

d’autore on line su opere musicali, in SPADA P. (a cura di), Gestione collettiva dell’offerta e della domanda di prodotti culturali, Giuffrè Editore, Milano, 2006, p. 49.

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CISAC in materia di accordi di reciprocità tra società di gestione collettiva. L’interesse è che, in ogni caso, l’applicazione del diritto di concorrenza non sia pregiudicato.

In questa occasione, inoltre, il Parlamento europeo evidenziava che gli adeguamenti operati in tema di gestione dei diritti, resi necessari soprattutto dal processo di digitalizzazione a seguito della direttiva 2001/29/CE, erano ancora insufficienti e

auspicava l’adozione di iniziative comunitarie, con uno speciale riguardo alla gestione in forma collettiva. Ciò, ad ogni modo, nel rispetto dei principi relativi al diritto d’autore e al diritto alla concorrenza. Inoltre, nell’esortare tali interventi, invitava la Commissione europea a tenere in considerazione la dimensione culturale e sociale delle funzioni svolte dalle società di gestione collettiva. A tal riguardo veniva portato come esempio la prassi adottata da molte collecting, soprattutto in ambito musicale, di sostenere alcune opere non commerciali, ma che di per sé sono dotate di un valore culturalmente rilevante: ciò a conferma della tesi per cui le società di gestione giocano un ruolo importante nel favorire lo sviluppo e il pluralismo culturale.

La risoluzione frequentemente ribadiva il valore delle società di gestione collettiva quale significativo strumento tra le varie opzioni per un’efficace tutela dei diritti d’autore; considerazione, questa, che sembra sottendere l’irrinunciabilità. Ciò in considerazione del fatto che gli sviluppi della società dell’informazione e le novità apportate dall’allora recente direttiva 2001/29/CE aprivano la strada ai nuovi sistemi di gestione digitale dei diritti, che avrebbero inciso soprattutto sulla protezione dei diritti connessi.

Il riferimento qui era ai compensi collettivi per le copie private, per i quali si prevedeva che gli innovativi strumenti digitali ne avrebbero migliorato la gestione. Tuttavia, sebbene venisse riconosciuta la possibilità di maggiori introiti offerta dai nuovi mezzi informatici, si affermava che, per il momento, i sistemi di gestione digitali non avrebbero automaticamente sostituito i compensi collettivi per le copie private, affermando altresì l’insostituibilità di gran parte delle attività svolte dalle collecting.

Infine, ci sono alcuni temi che emergono in modo preponderante nella risoluzione: la necessità di una base normativa per un esercizio più semplice dei diritti; l’esigenza di creare strumenti comuni, parametri comparabili e un maggiore coordinamento dei settori di attività delle diverse società di gestione, per una migliore inter-operatività e

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cooperazione tra di esse, anche in tema di controlli; l’auspicio per l’applicazione di un principio di trasparenza sull’operato delle collecting societies, in termini di obblighi informativi verso l’interno e l’esterno, e quindi consistente nella pubblicazione delle tariffe, dei criteri di ripartizione, dei bilanci d’esercizio e delle informazioni sugli accordi di reciprocità.