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condizionamento di condotte e attività di impresa delle imprese esercent

servizi di elettricità. Questi soggetti assumono in parte compiti che in precedenza appartenevano all‟AEEG. Essi sono: Il GRTN, vale a dire il Gestore della Rete di Trasmissione Nazionale dell‟Elettricità (ora, dal 1 ottobre 2006 GSE, Gestore dei servizi elettrici); Il GME, ossia il Gestore del Mercato Elettrico; L‟AU, l‟«Acquirente unico». Nell‟originario impianto del d.lvo n. 79 del 1999 Acquirente Unico, società appositamente costituita e partecipata dal GRTN, aveva il compito di stipulare e gestire contratti di fornitura al fine di garantire ai clienti vincolati la disponibilità della capacità produttiva di energia elettrica necessaria e la fornitura di energia elettrica in condizioni di continuità, sicurezza ed efficienza del servizio nonché di parita' del trattamento, anche tariffario (art. 4 d.lvo n. 79 del 1999). Nel 2004 (d.m. Ministero delle attività produttive del 19 dicembre 2003) Acquirente Unico è subentrata a Enel s. p.a. con il ruolo di garante nella fornitura di energia elettrica al mercato vincolato. Per adempiere alle funzione assegnatale dal Decreto Bersani «l'acquirente unico, sulla base di direttive dell'Autorità' per l'energia elettrica e il gas, stipula contratti di vendita con i distributori elettrici a condizioni non discriminatorie, anche al fine di consentire l'applicazione della tariffa unica ai clienti vincolati, nel contempo assicurando l'equilibrio del proprio bilancio» (art. 4 comma 6 d.lvo. n. 79/1999). Insomma, secondo il paradigma del d.lvo n. 79, Acquirente unico è deputato ad acquistare l‟energia dai produttori: esso è chiamato, quindi, a stipulare con i produttori, ponendoli in condizione di concorrenzialità, contratti di fornitura. Sulla base delle direttive dell‟AEEG, poi, è deputato a stipulare contratti di fornitura con i distributori elettrici i quali, a loro volta, stipulano contratti di fornitura con i clienti finali vincolati. Questo meccanismo fa perno sull‟istituzione di un soggetto (Acquirente unico) con il compito di acquistare, a livello accentrato e alle condizioni più favorevoli del mercato, tutta l‟energia che si stima necessaria a soddisfare la domanda dell‟utenza «più debole». L‟energia così acquistata viene ceduta ai distributori con contratti di fornitura stipulati sulla base delle Direttive dell‟AEEG che consentano l‟applicazione di condizioni non discriminatorie e della tariffa unica (prevista dall‟art. 1 comma 7 d.lvo n. 79 del 1999).

131 Rinviamo al precedente capitolo per quanto riguarda le teorie sulla regolazione come «simulazione» delle scelte private.

Le sue deliberazioni incidono su tutti gli altri aspetti della libertà contrattuale: sulla libertà di scegliere se concludere il contratto o sulla libertà di determinare il contenuto. Essa, in generale, in un quadro legislativo di definizione dei suoi poteri assai articolato e variegato, incide (più o meno legittimamente) su ogni aspetto della contrattazione privata, dalla definizione del modo della conduzione dei rapporti precedenti la conclusione del negozio, alla determinazione dell‟efficacia vincolante del contratto. Tali interventi in materia contrattuale sono tutti ricondotti (e giustificati) con esigenze di realizzare le condizioni di un mercato concorrenziale.

Questa istituzione, per la verità, assomma in sé compiti di regolazione del mercato e di tutela dell‟utenza (sia di quella vincolata che di quella del mercato libero).132

132 Con la delibera n. 70/97, l‟Autorità da‟ attuazione all‟art. 3, comma 5,

della legge istitutiva n. 481/95 in materia di aggiornamento delle tariffe in relazione ai costi variabili di combustibile. E‟ questo il più rilevante atto prima di quelli attraverso i quali essa ha operato per l‟attuazione del Decreto Bersani. E‟ però quest‟ultimo provvedimento normativo che ha imposto l‟introduzione dei tre strumenti di regolazione caratterizzanti i servizi infrastrutturali e tipicamente utili a costruire il carattere concorrenziale dei relativi mercati. Questi strumenti costituiscono ciò che è stato individuato

come il «nucleo stabile della regolazione pro-competitiva». BRUTI LIBERATI, La

regolazione pro-concorrenziale dei servizi pubblici a rete. Il caso dell‟energia elettrica e del gas naturale, Milano, 2006, p. 10. Essi sono tipicamente orientati a garantire le condizioni di competitività dell‟impresa e consistono

in: a- Direttive rivolte ad introdurre forme di separazioni (c.d. unbilding) di

vari aspetti che riguardano costituzione o bilancio o amministrazione dei soggetti che operano nei vari segmenti del mercato elettrico. Scopo di queste misure è quello di impedire sussidi incrociati tra attività liberalizzate e attività non liberalizzate della stessa filiera economica ed anche quello di garantire l‟imparzialità di soggetti che gestiscono le infrastrutture essenziali per l‟erogazione dei servizi. L‟AEEG ha emanato varie direttive relative alla separazione contabile e amministrativa per i soggetti che operano nel settore dell‟energia elettrica (delibera dell‟11 maggio 1999, n. 61, successivamente modificata e integrata con la delibera 5 dicembre 2001, n. 310). b- Direttive dirette a garantire tutte le imprese che intendono operare in un dato mercato di poter accedere alle infrastrutture necessarie in proprietà di altri (c.d. third party access). Ciò rappresenta il presupposto fondamentale per l‟aumento della offerta e, quindi per la realizzazione della competitività nel mercato. c- Direttive volte a eliminare o, quanto meno, ridurre e contenere, la posizione dominante degli ex monopolisti. Ad

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Contrariamente a quanto si possa pensare proponendo un‟automatica connessione biunivoca tra liberalizzazione e autonomia contrattuale, l‟Autorità è stata chiamata a disciplinare, o ha comunque disciplinato, sia i contratti del mercato non liberalizzato che quelli del mercato liberalizzato. D‟altra parte, con riferimento ai contratti del mercato libero, la possibilità, per l‟utente, di scegliere il proprio contraente, si accompagna con un‟incisiva determinazione del contenuto del contratto ad opera dell‟Autorità. L‟art. 6 del D.lvo n. 79 del 1999, infatti, demanda all‟Autorita' per l'energia elettrica e il gas, il compito di stabilire, «con riferimento ai contratti con i clienti idonei, le clausole negoziali e le regolamentazioni tecniche indispensabili al corretto funzionamento dell'intero sistema elettrico, da inserire nei contratti stessi». Per quanto governato, nella sua discrezionalità, dal principio di indispensabilità, dunque, il potere dell‟Autorità di disciplinare i contratti privati è assai incisivo, ben più che

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