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condizioni di fornitura dei servizi di bilanciamento In deroga al paragrafo 2,

gli Stati membri possono prevedere che le autorità di regolamentazione presentino all'organo competente dello Stato membro, affinché adotti una decisione formale, le tariffe o almeno le metodologie di cui al paragrafo […]. Se necessario, le autorità di regolamentazione hanno facoltà di imporre ai gestori del sistema di trasmissione e di distribuzione di modificare le condizioni, le tariffe, le regole, i meccanismi e le metodologie di cui ai paragrafi 1, 2 e 3 per garantire che siano proporzionati e vengano applicati in modo non discriminatorio».

4.1. I «contratti bilaterali». Il tentativo legislativo di nuove categorie contrattuali.

Non tutti i contratti del mercato dell‟energia sono tipici o disciplinati dalla legge.139 Nel d. l.vo 79 del 1999 l‟unico «tipo» (meglio, l‟unica

139 Si ricorderà, invece, come nell‟epoca del monopolio, il contenuto del

contratto sia quello risultante, oltre che dalle norme generali sul tipo, dalle condizioni generali predisposte dal monopolista. In quell‟epoca tutti i “sottotipi” di contratti di somministrazione di energia elettrica di cui abbiamo parlato nelle note precedenti, sono disciplinati da condizioni generali di contratto predisposte dal monopolista Enel. Queste ultime, peraltro, possono essere modificate, integrate o specificate da appositi «patti speciali»

attraverso i quali l‟Enel dispone, per ogni sottotipo, regole ad hoc per

specifici rapporti di erogazione. Anche le c.d. «condizioni particolari» hanno simile portata, riguardando specificamente le regole relative alle caratteristiche della fornitura, all‟impegno di potenza, alle tariffe ecc… In questo periodo, dunque, le condizioni generali di contratto sono predisposte dall‟Enel in relazione alle diverse ipotesi di uso dell‟energia elettrica somministrata. Il rischio che il legislatore dell‟epoca vuole evitare tramite il controllo sul contenuto dei contratti di somministrazione di energia elettrica e tramite forme di intervento «conformativo» del contenuto del contratto ad opera del CIP (e, ma solo in epoca più tarda, della Presidenza del Consiglio dei ministri), è quello di garantire prestazioni accessibili e di qualità e un assetto regolativo dei rapporti tra produttore-fornitore e utente non eccessivamente squilibrato in favore del primo. In relazione al controllo sul contenuto va ricordato come alcune delle clausole predisposte possono rivestire carattere di vessatorietà con conseguente necessità di applicare, a tutela dell‟utente, i meccanismi «protettivi» di cui all‟art. 1341 c.c. e 1342 c.c.. Più di recente, a questa tutela di carattere “formale” si aggiunge quella introdotta della legislazione europea (dir. 93/13 CEE) di carattere sostanziale. Gli articoli 1469 bis e ss. (ora 33 ss. Codice del Consumo) inaugurano la vera e propria stagione del controllo giudiziale sul contenuto del contratto. Quest‟ultimo rimane comunque liberamente predisposto da almeno una delle parti, il monopolista. In relazione alle misure conformative del contratto di somministrazione di energia elettrica il ruolo centrale viene svolto, come abbiamo già visto, dalla determinazione autoritativa dei prezzi ad opera del CIP . La sua attività rappresenta un vero e proprio limite all‟autonomia delle parti (o, quantomeno, dell‟erogatore) di determinare liberamente il contenuto del contratto (o, meglio, l‟oggetto di una delle obbligazioni). La conformazione del regolamento contrattuale è così

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categoria) di contratto previsto è quello dei «contratti bilaterali». All‟art. 2 comma 9 del d. l. vo 79 /1999 si definisce «contratto bilaterale» «il contratto di fornitura di servizi elettrici tra due operatori del mercato», vale a dire tra clienti «idonei» (cfr. art. 6 d. l. vo 79/1999).140

Tali sono, ormai, dopo la completa liberalizzazione del mercato della vendita dell‟energia, tutti i contratti stipulati anche dai clienti domestici che abbiano scelto un fornitore. Attraverso questi contratti, quindi, un soggetto (produttore o grossista) vende energia elettrica ad un altro (cliente finale o altro grossista) nel mercato libero. Essi sono conclusi al di fuori del sistema delle offerte (vale a dire del mercato organizzato da GME, la borsa elettrica)141 e le relative condizioni giuridiche ed economiche sono

contenuta e moderata, e il suo carattere è prevalentemente correttivo dello squilibrio del rapporto di forza contrattuale.

140 Art. 6 d. l.vo n. 79 del 1999, rubricato «Contrattazione bilaterale» dispone che: « 1.Con determinazione dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas […] sono stabilite, con riferimento ai contratti con i clienti idonei, le clausole negoziali e le regolamentazioni tecniche indispensabili al corretto funzionamento dell'intero sistema elettrico, da inserire nei contratti stessi. La medesima Autorita', su richiesta degli interessati e previo conforme parere del gestore della rete, puo' autorizzare contratti bilaterali, in deroga al sistema delle offerte […] anche dopo che il gestore del mercato assuma la gestione di sua competenza. /2. L'autorizzazione di cui al comma 1 puo' essere condizionata o negata solo per motivi di incompatibilita' delle clausole contrattuali con quanto disposto dall'articolo 3, commi 1, 2 e 3, del presente decreto, e comunque quando tali contratti pregiudichino gravemente la concorrenza o la sicurezza ed efficienza del servizio elettrico. I provvedimenti negativi, corredati delle relative motivazioni, sono comunicati alla

Commissione europea. /3. L'Autorita' per l'energia elettrica e il gas,

sentito il gestore della rete, per i contratti bilaterali autorizzati in deroga al sistema delle offerte […] determina […] uno specifico corrispettivo, aggiuntivo a quello di cui all'articolo 3, comma 10, che i produttori, i venditori e i fornitori di servizi sono tenuti a versare al gestore della rete medesima […]. /4. Fino all'attuazione del dispacciamento di merito economico, l'Autorita' per l'energia elettrica ed il gas vigila sul corretto comportamento degli operatori del mercato ed in particolare adotta idonei rimedi, anche sanzionatori, in caso di accordi in contrasto con le disposizioni di cui al comma 1».

141 E‟ la borsa elettrica, il luogo virtuale in cui avviene l'incontro tra domanda e offerta per la compravendita dell'energia elettrica all'ingrosso. Tale meccanismo di incontro tra domanda e offerta determina la formazione del prezzo dell‟energia. In base all‟art. 5 d. l.vo 79 /1999 « La gestione

liberamente negoziate tra le parti. Con la discutibile formula di contratti «bilaterali» il legislatore ha voluto sottolineare il fatto che le due parti del contratto negoziano e instaurano un rapporto del quale, almeno teoricamente, sono entrambi regolatori e poli dialettici di composizione dei rispettivi interessi.

Tuttavia, in relazione a quei contratti, l'Autorita' per l'energia elettrica e il gas ha il potere stabilire «le clausole negoziali e le regolamentazioni tecniche indispensabili al corretto funzionamento dell'intero sistema elettrico, da inserire nei contratti stessi» (art. 6 comma 1 d. 79/1999).

Né dunque, nonostante l‟affermata libertà nella contrattazione del mercato libero, la regolazione del mercato ad opera dell‟AEEG fa ampio ricorso a tecniche di integrazione del contenuto e di disciplina dell‟attività di negoziazione in genere.

Ciò è stato fatto dall‟Autorità, in applicazione dell‟art. 6 d. l. vo n.79 appena citato, con la delibera n. 78/1999 che ha disposto che i contratti bilaterali, ad esecuzione continuata, di fornitura di servizi elettrici a clienti idonei «dovranno contenere» clausole negoziali in base alle quali:

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