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contrarre dell‟Enel dottrina e giurisprudenza sono impegnate, in quegli anni,

allora, a definire forme e condizioni per l‟operatività di un tale limite all‟autonomia contrattuale del monopolista legale. Il c.d. «diritto al contratto» dell‟utente viene così bilanciato, nell‟interpretazione dell‟art. 2797 c.c affermatasi come prevalente (e non solo in questo campo), con altri interessi pubblici o connessi alla natura imprenditoriale dell‟attività esercitata dall‟ente pubblico. Quarto ed ultimo problema specifico di ordine civilistico, in quell‟epoca, riguarda la fase di esecuzione del contratto di somministrazione, le cui problematiche vengono risolte attraverso il ricorso ai principi e alle regole civilistiche generali in tema di contratti di durata a prestazioni corrispettive. La fase precontrattuale, come è noto, non riceve in questi anni altra disciplina se non quella rimessa alla pattuizione delle parti e alle regole ricavabili dal principio di buona fede. All‟esito delle analisi di questi aspetti brevemente illustrati della contrattazione in materia energetica e del correlativo atteggiamento dello Stato, diretto imprenditore, alla dottrina del tempo non rimane che chiedersi quale sia l‟autonomia contrattuale dell‟utente nell‟ambito del servizio pubblico di erogazione di energia elettrica. Ed infatti, salvo la predeterminazione del prezzo e l‟imposizione dell‟obbligo a contrarre (entrambi aspetti per i quali, in verità, già le trattazioni di carattere generale forniscono in quegli anni spiegazioni per una composizione compatibile di tali istituti con il principio di autonomia), l‟impresa elettrica (pubblica e monopolista) è sostanzialmente libera di articolare tutta la propria attività contrattuale e lo stesso contenuto del contratto nelle forme ritenute più adeguate. Ad ogni modo, anche quella forma di libertà dell‟utente esercitata nel solo momento dell‟adesione, permette di riconoscere esistente anche in capo allo stesso una situazione di autonomia privata (l‟adesione, appunto o, detto altrimenti, l‟an del contratto), sebbene distante dalla classica ed aprioristica formulazione di essa in termini di piena libertà di volere.

117 Va ricordato però che, proprio al fine di garantire la concorrenza e la

pluralità di produttori, a nessun soggetto è consentito produrre o importare, direttamente o indirettamente, più del 50 % del totale dell‟energia elettrica prodotta o importata in Italia. Vedremo, poi, come il sistema dell‟Acquirente Unico e il ruolo a questo assegnato nel fenomeno delle contrattazioni abbia consentito di realizzare la concorrenza tra produttori (fase iniziale della filiera), anche in costanza di un mercato finale non concorrenziale (il mercato vincolato). Proprietà e contratto si confermano, in questi esempi appena citati, strumenti per la strutturazione dei mercati. Dobbiamo ricordare, in

In questa sede ci si concentrerà sulla fase finale della filiera e, dunque, sulla disciplina dell‟attività di fornitura di energia e sui relativi contratti.

Naturalmente, l‟attuale strutturazione del mercato dell‟elettricità fa sì che il cliente che stipula un contratto sul mercato libero debba anche concludere un contratto di trasmissione e distribuzione e il contratto di dispacciamento.118 A tali fini egli può stipulare un contratto di mandato con

questa sede, che la liberalizzazione comunitaria del settore energetico (e corrispondentemente quella italiana) è graduale ed avviene per fasi, anche in considerazione delle peculiarità di questo mercato, caratterizzato da due elementi di difficile «gestione» in un contesto di concorrenzialità: la natura di servizio pubblico e la presenza di un monopolio naturale nella gestione delle reti di trasmissione e distribuzione. In Italia la liberalizzazione del mercato dell‟energia elettrica viene così avviata effettivamente, ma parzialmente, con il d.l. 79 del 1999 (c.d. Decreto Bersani), attuativo della direttiva 96/92 Ce. L‟AEEG accoglie con favore il provvedimento: «il decreto favorisce il graduale affermarsi dei tre fondamentali fattori che possono permettere ai servizi a rete di funzionare secondo meccanismi realmente competitivi: la numerosità degli operatori nell‟offerta e nella domanda, l‟accesso alla rete, l‟esistenza di controlli» (AUTORITÀ PER L‟ENERGIA ELETTRICA E IL GAS, Relazione annuale, 1999, p. 10). Il decreto si inserisce in un contesto in cui, in virtù di previsioni estremamente generiche, già sono stati dettati i principi fondamentali del mercato elettrico come servizio di pubblica utilità ed è stata istituita l‟Autorità per l‟energia elettrica e il gas, organismo cui è stato attribuito dalla l. 481 del 1994 il compito di «regolare» questo particolare mercato. In relazione ai mercati dell‟energia elettrica, l‟art. 1 del citato decreto 79 del 1999 stabilisce che «le attivita' di produzione, importazione, esportazione, acquisto e vendita di energia elettrica sono libere nel rispetto degli obblighi di servizio pubblico contenuti nelle disposizioni del presente decreto. Le attivita' di trasmissione e dispacciamento sono riservate allo Stato ed attribuite in concessione al gestore della rete di trasmissione nazionale di cui all'articolo 3. L'attivita' di distribuzione dell'energia elettrica e' svolta in regime di concessione rilasciata dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato».

118 Per quanto riguarda la vendita di energia elettrica ad opera dei distributori, si deve ricordare che alle imprese di distribuzione le cui reti alimentano più di 100.000 clienti finali, a partire dal 1 luglio 2007, e quindi dalla piena liberalizzazione del mercato della vendita di energia, è stato imposto che l‟attività di vendita debba essere effettuata in regime di separazione societaria rispetto all‟attività di distribuzione. La misura è un tipico intervento di regolazione pro-concorrenziale che ha avuto lo scopo di evitare che i distributori godessero di posizioni di rendita privilegiata in virtù del fatto che erano gli unici soggetti con i quali i clienti vincolati erano

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il proprio nuovo fornitore: anzi, nelle condizioni generali dei contratti di fornitura, il cliente rilascia al venditore apposito mandato senza procura per la stipula dei contratti propri delle altre fasi della filiera necessari perché possa materialmente realizzarsi la fornitura.119

Nel paragrafo che segue cercheremo di esporre con ordine alcuni dei principali interventi dell‟Autorità in relazione ai contratti di vendita di energia elettrica nel mercato libero e in quello vincolato, vale a dire nelle due articolazioni del mercato della fornitura dell‟energia all‟utente prima della completa liberalizzazione del luglio del 2007.

2.2. Il mercato libero e il mercato vincolato.

Inizialmente la fase finale della filiera, quella relativa alla fornitura di elettricità, infatti, trova sbocco in due diverse tipologie di mercati: l‟una liberalizzata (il mercato libero); l‟altra non ancora aperta alla concorrenza (il mercato vincolato). Vedremo oltre come tale liberalizzazione «a due stadi», suggerita dalla stessa direttiva, abbia inciso sulla disciplina contrattuale in relazione ai due diversi mercati della produzione e della vendita-fornitura. Per il momento ci limiteremo ad illustrare il peculiare meccanismo di conclusione dei relativi contratti e la tipologia dei rispettivi mercati, anticipando che esso è ormai superato in virtù della piena liberalizzazione del mercato. Quel meccanismo, tuttavia, rimane esemplare per quanto riguarda la stretta corrispondenza tra struttura del mercato e diritto dei contratti.

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