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Configurazione giuridica del prestanome Questioni affrontate dalla dottrina andorrana.

DELLO STATO DI ANDORRA

2. Configurazione giuridica del prestanome Questioni affrontate dalla dottrina andorrana.

Senza perdersi in ripetizione di esegesi già affrontate nel precedente capitolo, è opportuno dare menzione delle difficoltà affrontate (anche) dai giuristi andorrani, al momento di determinare la configurazione giuridica dell’istituto oggetto di questo lavoro.

L’approdo di tale esegesi si attaglia all’opinio di alcuni autorevoli esponenti della dottrina, che può pertanto dirsi l'attuale stato dell'arte della teoria generale del prestanome, all'interno dell'ordinamento andorrano.

Il prof. Puig i Ferriol , seguendo la sistematica del Ferrara162 163, colloca il prestanome quale figura di interposizione reale di persona, dal momento che l’interposizione fittizia, altrimenti, presuppone che le parti siano tutte - compreso il terzo contraente - d’accordo nel dare vita a un negozio giuridico simulato.

Al contrario, la dottrina andorrana, è concorde nell’affermare che si tratta di un accordo privato o segreto, tra interponente e interposto, a cui il terzo resta estraneo, non conoscendo che il prestanome agisce

L.PUIGI FERRIOL, El prestanombre, cit, p.799.

161

L.PUIGI FERRIOL, El prestanoms, cit, p.703.

162

F. FERRARA, Della simulazione dei negozi giuridici, cit., p. 215 ss.

per conto e nell'interesse della persona che sta “dietro” di lui.


Del tutto peculiare, del resto, come il medesimo Puig i Ferriol, inoltre, sottolinei che il prestanome sia una soluzione giuridica, collegata a quelle ricavabili dalla regola per cui la realtà prevale sull’apparenza; regola che si incontra già nel codice giustinianeo C. 4.22.3 (si quis gestum a se fecerit alium agisse scribi, plus actum

quam scriptum valet) e che viene applicata dai tribunali delle Valli

d’Andorra.164

Con diversa prospettiva, inoltre (e sebbene questo non sia esclusivo evidentemente del solo diritto andorrano), la dottrina dell’ordinamento pirenaico afferma sistematicamente che l’accordo di prestanome rientra pacificamente nella più ampia categoria dei

contratti fiduciari. In particolare, è stato osservato165 come si tratti di una figura di fiducia cum amico contracta, dal momento che il

pactum fiduciae impone al prestanome di dover agire in conformità

alle finalità pattuite col fiduciante, senza che tale patto emerga all’esterno di tale relazione166.


Si può osservare sin d’ora che, questi inquadramenti dottrinali descritti, appaiono a più riprese confermati anche dalla giurisprudenza del Tribunale della Mitra167, e, per quanto concerne la giurisprudenza più recente del Tribunal Superior de Justicia, da una M. GETE-ALONSO I CALERA, Contractes fiduciaris i indirectes,

164

cit., p. 121. Ibidem, p. 118.

165

L.PUIGI FERRIOL, El prestanombre, cit, p.803.

166

I riferimenti sono, tra le molte, alle sentenze del 20 Dicembre

167

1979 (numero XXVI), del 14 Giugno 1983 già citata (LXIX), e le menzionate sentenze del 22 Giugno e 7 Luglio 1987 (CCXVI e CCXV) e del 25 e 29 Gennaio del 1988 (CCXXXIII e CCXXXI).

sentenza in cui compare come delegato il magistrato e professore Abril Campoy168, il quale in un passaggio sostiene che: “el

prestanom constitueix una modalità del anomenats negocis fiduciaris (fiducia cum amico), mitjançant la interposició real de persona, en virtut del qual una persona de nacionalitat andorrana cedeix, a canvi de controprestació o no, el seu nom a una altra a l’exercici d’una activitat empresarial al Principat d’Andorra”. 


Tuttavia, se sono chiari e pacifici i tratti menzionati che ne fissano il concetto, è viceversa, maggiormente dibattuta la questione circa la validità di tale accordo; ed è questa la questione più delicata e dibattuta oltre che più rilevante nel concreto.

I problemi maggiori sembrano sorgere in virtù del carattere segreto del patto e divengono spinosi al momento di affrontare gli effetti della dissociazione davanti ai terzi tra il titolare reale, vero dominus dell’affare o dell’attività, e il titolare apparente o prestanome; appare complesso soprattutto individuare quale siano la conseguenze di fronte alle disposizioni amministrative che regolano l’esercizio dell’attività commerciale, sia individuale che in forma societaria.

Per compiere una analisi delle problematiche specifiche affrontate dalla dottrina (e anche dalla giurisprudenza) andorrana sul punto, conviene analizzare singolarmente i rapporti tra i vari soggetti in gioco, ossia il prestanome, il titolare reale e il terzo contraente.

Sentenza della Sala civile del Tribunal Superior de Justícia

168

numero 1960 del 26 Febbraio 2003. Si ricorda anche la già citata sentenza numero 1451 del 30 Novembre del 2000, pronunciata sotto la presidenza del magistrato Puig i Ferriol, che in quel caso operava anche quale giudice istruttore. Il testo completo di entrambe le sentenze è riportato in appendice.

Preliminarmente a tale esegesi, si rende necessario puntualizzare che lo sforzo ricostruttivo compiuto, trova la sua ragion d’essere in una palese sproporzione tra i documenti rintracciabili - attraverso cui la dottrina andorrana si è cimentata nella esposizione sistematica dell’istituto del prestanome - e la mole di pronunce giurisprudenziali che sono intervenute, solo negli ultimi decenni, a regolare i rapporti in esame.

Sembra a chi scrive, tuttavia, che questa discrasia tragga origine precipuamente da una caratteristica propria, un connotato caratterizzante del diritto andorrano, i cui interpreti tendono ad avere uno sguardo maggiormente rivolto alla risoluzione del caso concreto, piuttosto che alla scienza teoretica e all’ inquadramento di teorizzazioni generali169.

2.1. La persona del prestanome.

a. La prima questione che si pone è riferibile alla capacità del soggetto interposto. A tal proposito si ricorda che l’intera attuazione del negozio avviene nell'interesse e per conto del vero dominus Per un approfondimento sulla questione della assenza, negli

169

attuali sistemi di diritto comune, di una scientia iuris attiva, si veda A. LANDI, Note a margine di un recente convegno sul diritto comune

vigente, cit. In tale contesto si parla addirittura di “sistema mutilato”

e di “forte giurisprudenzializzazione del sistema”, seguendo le indicazioni della dottrina di S. CAPRIOLI, Autonomia ed eteronomia

nel diritto delle imprese, in La legislazione societaria sammarinese,

Rimini 1990, p. 28, e U. SANTARELLI, Cinque lezioni sul diritto

comune delle società, in "Miscellanea dell'Istituto giuridico

sammarinese", fasc. 2, Agosto 1992, p. 9. Lo stesso Prof PUIG I FERRIOL, Prologo a Fonaments de dret privat andorrà cit, Volume 1, Andorra 2005 p. VIII; sottolinea come il mancato sviluppo delle fonti dottrinali nel sistema andorrano, abbia comportato che l’opera di sintesi e interpretazione del sistema delle fonti -che spetterebbe alla dottrina- sia in realtà svolto tradizionalmente dalla giurisprudenza decidente.

dell’attività. Tale attuazione trae origine dal potere di rappresentanza che viene conferito al prestanome tramite un contratto di mandato, il quale produce i suoi effetti solo inter partes.

A questo accordo seguiranno poi i contratti stipulati dal “testaferro” con i terzi, per cui il soggetto che funge da prestanome, in conclusione, deve essere sia in possesso della capacità d’ agire per stipulare l’ accordo fiduciario con l’interponente170, sia possedere i requisiti di capacità richiesti dalla legge per stipulare validamente i diversi contratti con terze parti171.

b. Una questione ulteriore riguarda i vizi della volontà nei contratti stipulati dal prestanome con i terzi, in virtù della sua condizione di fiduciario.

Rilevano, a questo fine soltanto i vizi (l’errore, la violenza e il dolo) sofferti dal prestanome al momento della stipulazione coi terzi e non, invece, i vizi della volontà riconducibili al titolare reale.

Allo stesso modo, per quanto concerne una eventuale discrepanza tra la volontà interna e la volontà dichiarata, sarà rilevante - ai fini dell’efficacia del contratto - esclusivamente la “sfera interiore” del prestanome .172

c. Infine è utile gettare lo sguardo sull’atteggiarsi in concreto della clausola generale di buona fede, nelle dinamiche dell’istituto in questione.


Sulla base di quanto afferma sul punto Puig i Ferriol173, nelle ipotesi in cui si richiami tale clausola generale, la buona fede deve rilevare

GETE-ALONSO I CALERA, Contractes fiduciaris, cit., p.123.

170

L.PUIGI FERRIOL, El prestanombre, cit, p.805.

171

Ibidem, p. 806.

172

L.PUIGI FERRIOL, El prestanoms, cit, p.709.

nei confronti di entrambi i soggetti, anche laddove il contratto venga stipulato dal prestanome (che agisce in nome proprio, ma nell'interesse e per conto del vero titolare dell’attività).

In particolare, laddove l’interponente/titolare reale, non possa meritare la qualifica di acquirente di buona fede, non potrà far ricorso al prestanome al solo fine di valersi della buona fede di quest’ultimo, per un mero vantaggio personale. 


Allo stesso modo, la buona o mala fede in capo al titolare apparente, ripercuoterà i suoi effetti anche nei confronti del titolare reale.