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DELLO STATO DI ANDORRA

1. L’utilizzo del prestanome nella quotidianità giuridica in Andorra

1.1 Norme limitative della libertà d’impresa degli stranier

Come anticipato, il presupposto del ricorso all’istituto del prestanome, risiede nelle norme andorrane sulla limitazione della libertà di impresa degli stranieri.

Tali limitazioni trovano, a loro volta, la loro ragion d’essere nelle peculiarità demografiche e fiscali che hanno caratterizzato lo sviluppo socio-economico del Principato nel XX secolo . 152

Il testo completo della sentenza citata è contenuto nella

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Appendice.

Prima di questa, la Sentenza del Tribunale della Mitra LXVIII del

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14 Giugno 1983, che sottolinea come la frequenza di utilizzo di tali accordi abbia ingenerato una consuetudine di osservanza generale tra le parti contraenti.

L.PUIGI FERRIOL, El prestanombre en el derecho del Principado

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de Andorra, in Estudios jurídicos en homenaje al profesor Luis Díez-

Picazo / comité organizador: Antonio Cabanillas Sánchez, Madrid 2003, p. 798.

Per una compiuta ricostruzione dello sviluppo economico

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andorrano nel XX secolo si veda: À. VALLS cit., Lleida 2009, pp. 79-90.

Gli interventi legislativi che maggiormente rispondono a tale ratio limitativa sono molteplici , ma per quanto ci riguarda più da vicino, 153

è indispensabile citarne almeno quattro.

La prima norma, in ordine di tempo, che secondo la dottrina configura una limitazione in ordine alla libertà d’impresa per gli stranieri è rappresentata dal Decreto dell’11 Giugno del 1939, che prevedeva che: “l ’estranger que vulgui establir-se a les Valls, sigui

quina sigui la professió, comerç o indústria a què vulgui dedicar-se, haurà de sol.licitar-ho al M.I. Consell General, el qual lliurarà o negarà el permís després d’escoltar per cada cas l’Hble. Comú de la Parròquia on vulgui establir-se el sol·licitant, i després d’obtenir-ne els informes personals i comercials per via oficial. Naturalment, haurà de posseir el previ permís de residència”.


In secondo luogo, è utile menzionare, dal momento che è ispirato agli stessi criteri, l’articolo 5 del Decreto del 12 Gennaio del 1951, che raccomandava alle amministrazioni locali, che al momento della concessione delle licenze al commercio, si desse priorità agli andorrani.

Un terzo momento fondamentale nella ricostruzione delle limitazioni alla libertà di impresa verso gli stranieri, è costituito dalla creazione del Registro del commercio e dell’industria, nel 1960, con cui si previde anche che “els estrangers que vulguin sol·licitar el número

d’inscripció al Registre de Comerç d’Andorra, hauran de ser en primer lloc posseïdors del permís de residència, i presentar els

Sono puntualmente ricostruiti dal Prof. PUIG I FERRIOL, El

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documents necessaris que provin la seva solvència moral i un certificat de la Cambra de Comerç del país respectiu, en la quid consti que no tenen pendent cap assumpte de suspensió de pagaments, fallides, etc”.

L’importanza della iscrizione a tale Registro, pare ribadita dalla Sentenza del Tribunal Superior numero 1107 dell’11 Marzo 1999, in cui in un passaggio afferma che tale iscrizione costituisce “l’unico strumento che offre pubblicità formale alla proprietà commerciale o industriale di un’azienda”.

Sul punto si anticipi sin da adesso, come si avrà modo di esaminare nel dettaglio al capitolo successivo, che la giurisprudenza, tuttavia, non è incline a considerare tale registro come elemento di piena prova, proprio in ragione della c.d. “tipicità sociale” del rapporto di prestanome; a proposito di tale registro, infatti, la Sentenza Tribunal Superior de la Mitra CCCXXVIII del 12 Giugno 1990 e la Sentenza Tribunal Superior numero 1635 del 18 Ottobre 2001, afferma che, «data la frequenza della figura del prestanome non è mai stata considerata […] la iscrizione nei registri amministrativi, né la contrattazione conseguente a nome di una persona, elemento di piena prova della titolarità di una impresa da parte di quest’ultima»

In quarto e ultimo luogo, con particolare riferimento alle norme che regolano le attività alberghiere, e più in dettaglio per propiziare l'espansione di tali imprese, le Ordinacions del luglio 1971 e del 23 luglio 1973 (Ordinació V), consentono lo sfruttamento degli stabilimenti alberghieri agli stranieri domiciliati nel paese per un periodo di tempo inferiore a dieci anni, a condizione che le Corporazioni locali e il Consiglio Generale, ritengano che sia di interesse per una Parrocchia e, di conseguenza, per il paese in

generale, a condizione che lo straniero presenti un “certificat de

penals” del suo Paese e un certificato della Camera di commercio e

dell'industria dell'ultimo luogo di esercizio.

Ulteriore categoria di limitazioni legislative alle persone fisiche straniere riguardano, poi, le società.

Sono state, infatti, progressivamente imposte anche alle imprese in

forma societaria stringenti limitazioni, per cui, per ragioni simili a

quelle appena menzionate, la figura del prestanome compare e diviene essenziale, anche in ambito societario .
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Sono significative, a questo proposito, le disposizioni contenute negli articoli 1 e 3 dell’Editto del 17 Maggio del 1940, nell’articolo 1 del Decreto del 27 Giugno del 1962 e nell’articolo 1 del Decreto del 14 Luglio del 1964, che disciplinano la partecipazione al capitale straniero nelle società andorrane.


Inoltre, l’articolo 3 del Reglament del 19 Maggio 1983 sulle società commerciali, prevede che il capitale di tali società sia composto da capitale andorrano per un minimo di due terzi, salvo che le società siano considerate di interesse pubblico, o siano concessionarie di pubblico servizio, nel qual caso il governo può autorizzare un

minimum percentuale differente . 155

M. GETE-ALONSO I CALERA, Notes sobre la societat civil

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particular en el Principat d’Andorra, in “Jornades de dret andorrà.

La problemàtica del dret de societats”, Andorra 1986, pp. 43-44. Per una completa rassegna degli interventi in materia di società

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commerciali si veda R. VIÑAS I FARRÉ, La nueva legislación

andorrana en materia de sociedades mercantiles, in El Derecho

internacional y comunitario ante los retos de nuestro tiempo : homenaje a la profesora Victoria Honrubia, Madrid 2009, pp. 765-769.

Deve dirsi che negli ultimi dieci anni, anche in vista di un possibile ingresso all'interno dell'Unione Europea di Andorra , si è assistito 156

a una serie di interventi normativi in materia di società, ispirati a una volontà di liberalizzazione degli investimenti stranieri, improntati a una maggiore apertura economica, come dichiarato dello stesso legislatore in apertura di tali interventi nella sezione dedicata all’ esposizione dei motivi.

Tuttavia va detto subito che tali interventi, non solo non sono mai stati compiutamente attuati, e sono stati oggetto di sostanziali abrogazioni con ritorno al passato, ma addirittura leggi recenti, sulla scorta della crisi economica, hanno reso ancora più restrittiva che nel passato, la partecipazione di capitali esteri ad attività esercitate in forma societaria in Andorra; tali interventi degli ultimi anni hanno dato ulteriore forte impulso all'utilizzo dell’ istituto del prestanome, anche con riferimento ai grandi capitali.

Per una ricostruzione dei rapporti tra Andorra e UE si vedano R.

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VIÑAS I FARRÉ, Las relaciones de la Unión Europea con los países

de pequeña dimensión territorial. Especial referencia al Principado de Andorra, in «Revista Española de Derecho Internacional», Vol.

LXVII 1 (2015), pp.339-340; e M. ENRICH MAS, La integración de

Andorra en la gran Europa, in «El Tribunal Europeo de Derechos

Humanos, una visión desde dentro: en homenaje al Juez Josep Casadevall», Valencia 2015, pp. 76-83.

Devono essere ricordate, a questo proposito, la Llei de societats del 2007 , e le leggi sugli investimenti stranieri del 2008157 158159.


Anche per quanto riguarda la nomina degli amministratori delle società, sebbene sarebbe prolisso analizzarle in questa sede, basti dire che sono previste norme limitative per i non andorrani . 
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L'utilizzo dello schema del prestanome, per risultare formalmente compatibili con tutte le norme limitative, può quindi avvenire attraverso due modalità.


La prima contempla l’ingresso del prestanome nella società come Llei 20/2007 del 18 d’octubre, de societats anònimes i de

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responsabilitat limitada, successivamente modificata dalla Llei 4/2008, dalla Llei 93/2010 e infine dalla Llei 28/2013;

Llei 2/2008 del 8 d’abril, d’inversions estrangeres al Principat

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d’Andorra, su cui è intervenuta modificandone sensibilmente i contenuti la Llei 10/2012 del 21 de juny;

La Llei 2/2008 sugli investimenti stranieri prevedeva che la

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partecipazione da parte di stranieri, nelle società elencate nell’allegato 1 a tale legge, fosse soggetta all’autorizzazione da parte del governo quando risultasse in misura uguale o superiore al 50% più uno del capitale. Per quanto concerne le società elencate nell’allegato 2 (attività di interesse pubblico preminente quali, a titolo esemplificativo, la fornitura di servizi energetici, idrici e di telecomunicazioni o la fabbricazione di armamenti pesanti), era prevista l’ autorizzazione governativa in ogni caso. Ai sensi della successiva e attualmente in vigore Llei 10/2012 è divenuta, invece, necessaria la autorizzazione del ministero competente per ogni investimento straniero, all’esito del quale risulti che quest’ultimo detenga direttamente o indirettamente una partecipazione superiore al 10% del capitale sociale o dei diritti di voto in una società andorrana. In ogni caso poi, anche gli investimenti stranieri che abbiano come effetto la partecipazione diretta o indiretta in misura inferiore o uguale al 10% del capitale sociale o dei diritti di voto, sono comunque soggetti a una dichiarazione successiva al registro degli investimenti stranieri.

R. VIÑAS I FARRÉ, La nueva legislación, cit, p. 776.

socio reale, il cui unico conferimento (o comunque il più importante) è costituito dal rendere possibile l’esercizio dell’oggetto sociale attraverso l’apertura dell’attività e lo sviluppo successivo.

L’altra modalità prevede, semplicemente, che il prestanome resti completamente estraneo al rapporto di società, la quale tuttavia lo autorizza a presentarsi come socio di fronte a terzi . 161

2. Configurazione giuridica del prestanome. Questioni affrontate