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DELLO STATO DI ANDORRA

3. I rapporti tra i soggetti implicati.

3.1. Relazione tra prestanome e titolare reale del negozio.

Tra il titolare reale e quello apparente (prestanome) esiste una relazione interna che deriva dal contratto fiduciario, che viene considerato, come già ricordato, res inter alios acta.

Nell’ambito di questa relazione interna, i due soggetti determinano liberamente le condizioni del loro rapporto, come ad esempio la durata, e attribuiscono all’interposto la legittimazione ad attuare per conto dell’interponente.


Tale pactum fiduciae risulta inopponibile ai terzi, come emerge da una costante giurisprudenza174. In particolare sono significative le parole della sentenza del Tribunale della Mitra del 14 Giugno 1983, che sanciscono: l’existència mai no negada d’un contracte de fidùcia Tra le altre Sentenze del Tribunal Superior de Justícia, si

174

segnalano: la 287 del 9 Marzo 1995, la 734 del 13 Marzo 1997, la 927 del 12 Marzo 1998, la 939 del 8 Aprile 1998, la 965 del 18 Giugno 1998, la 1960 del 26 Febbraio 2003.

Tra le più recenti si vedano la Sentenza del 27 Febbraio 2018 num. 487, la num.78 del 14 Settembre 2017, la 228 del 20 Gennaio 2017 e la 270 del 30 Gennaio 2014.

o de prestanom […] no pot tenir, en el millor dels casos altre abast que el de lligar les parts contractants, però no a tercers per als quals el dit conveni és res inter alios acta que no els pot beneficiar ni perjudicar.

Il rapporto tra titolare reale e prestanome (titolare formale), che agisce per conto dello stesso, presenta profili di minore complessità e gode di una maggiore rilevanza pubblica, nei casi in cui si tratti di attività commerciali, soggette a forme di iscrizione pubblicitaria obbligatorie per legge (ad esempio l’iscrizione nel Registre de

Comerç i Indústria), posto che tali iscrizioni, svolgono il compito

precipuo di far fede di fronte a terzi di ciò che appare pubblicamente e determinano, in tal modo, le conseguenti responsabilità.

In questo contesto, l’evidenza formale attesta tale rapporto ai terzi e prevale rispetto alla sottostante realtà sostanziale tra le parti.

Il Prof. Puig i Ferriol inquadra, inoltre, questo rapporto in un contratto di mandato . 175

In virtù di questa relazione il titolare reale conferisce al prestanome un potere di rappresentanza, che legittima quest’ultimo ad attuare in nome proprio, ma nell’interesse e per conto del titolare reale del negozio.

Il prestanome appare, quindi, come titolare formale dell’attività, della quale, tuttavia, titolare reale è l’interponente.

Il contratto tra i due soggetti può essere, peraltro, stipulato a titolo

oneroso o gratuito.

In caso di onerosità, è spesso previsto che il corrispettivo, non copra danni o spese derivanti dal negozio stipulato coi terzi, che devono comunque essere rifuse dal titolare reale, in virtù dei principî generali

L.PUIGI FERRIOL, El prestanoms, cit, p.705.

relativi al contratto di mandato.


Se tale corrispettivo non viene versato, il prestanome vanta il diritto di ritenzione dei beni che avrebbe l’obbligo di consegnare.176 


Una delle questioni principali che emergono a proposito del rapporto interponente-interposto, riguarda le conseguenze giuridiche delle acquisizioni operate dal prestanome che intervenga come parte contraente. Il problema che si pone è quello se sia necessario un secondo negozio di trasferimento al titolare reale, o se, viceversa, quest'ultimo acquisisca in via automatica e diretta dal terzo contraente.

La giurisprudenza maggioritaria accoglie questa seconda impostazione, sul presupposto che la titolarità del prestanome non è di più che una mera apparenza; si intende quindi che rispetto alle acquisizioni fatte dal titolare apparente da terzi, sempre che siano pertinenti al giro dei traffici propri dell'attività commerciale, il titolare reale acquisisca direttamente anche se questa acquisizione è

È questa l’impostazione fatta propria dal professor Puig i Ferriol,

176

che si basa sulla ratio della disposizione del Digesto 30.70, ossia:

GAIUS libro octavo decimo ad edictum provinciale. Si servus Titii furtum mihi fecerit, deinde Titius herede me instituto servum tibi legaverit, non est iniquum talem servum tibi tradi, qualis apud Titium fuit, id est ut me indemnem praestes furti nomine, quod is fecerit apud Titium.

(Lo stesso <GAIO>, nel libro diciottesimo All'editto provinciale. Se un servo di Tizio abbia commesso un furto nei miei confronti, quindi Tizio, avendomi istituito erede, abbia legato a te il servo, non è iniquo che tale servo ti venga consegnato nella stessa situazione giuridica in cui era presso Tizio, cioè, in modo che tu mi tenga indenne per quel furto che egli aveva commesso <mentre era> presso Tizio).

Testo e traduzione consultabili sul sito di “Progetto Digesto” all’indirizzo http://dbtvm1.ilc.cnr.it/digesto/DBT_Isapi.dll? AZIONE=CERCALIBRO&HTM=0&LINGUAGGIO=*&LIBRO=1 9&SIGLA=DIG_L.

avvenuta attraverso l'opera del fiduciario, e, in virtù di essa, possa rivendicare egli stesso le cose oggetto dell’acquisizione diretta177. È opportuno notare come tale giurisprudenza, prediliga una ricostruzione attenta alla realtà sostanziale: si tiene, infatti, in considerazione la funzione perseguita dal contratto, che rimane sì, stipulato in nome del “testaferro”, ma comunque nell’interesse e per conto dell’impresa di cui è titolare l’altra parte del rapporto fiduciario.

Il prestanome, di conseguenza, ha l’obbligo, nel caso il titolare reale non si trovi nel possesso di un bene acquisito da terzi, di consegnare a quest'ultimo tale bene. Se la traditio non è possibile, il titolare apparente ha l’obbligo di custodire il bene con diligenza fino alla consegna.


Dobbiamo precisare, inoltre, che non è possibile, secondo questa ricostruzione, che il prestanome nel possesso del bene acquisito, acquisti il bene per usucapione, poiché non potrà presumersi l’animus possidendi (ossia l'intenzione di tenere la cosa come propria mediante l'esercizio di un'attività corrispondente all'esercizio della proprietà o di altro diritto reale)178.

Si segnala la posizione diversa di Ferrara, per cui il titolare reale

177

non può in alcun modo sostituirsi al prestanome nelle relazioni giuridiche generate da quest’ultimo. Si rende necessario, quindi, secondo questa diversa impostazione, un negozio di trasmissione successivo dal titolare apparente a quello reale. Si veda F. FERRARA,

La simulación de los negocios jurídicos, Madrid 1926, p. 268.

Per un esame completo dell’usucapione nel sistema di diritto

178

comune andorrano si veda J.M. ABRIL CAMPOY, La Constitució de

drets reals, in Fonaments de dret privat andorrà - sota la coordinació

Un altro aspetto dell’esame del rapporto interno tra titolare reale e titolare apparente, riguarda l’atteggiarsi delle conseguenze di una

mala gestio della impresa da parte del titolare reale.

La giurisprudenza , in tali occasioni, ha stabilito la priorità del 179

principio pacta sunt servanda, in virtù del quale, nel caso di controversie sulla gestione dell’impresa, il prestanome non possa pretendere di convertirsi in effettivo titolare, potendo solamente estinguere la relazione fiduciaria e richiedere il risarcimento dei danni e pregiudizi materiali e morali che possa aver subito.


In ultima analisi, resta da approfondire l’atteggiarsi della

responsabilità verso i terzi; è utile chiedersi, cioè, se la terza parte

possa reclamare un credito non solo al prestanome, ma anche al titolare reale dell'attività.

La tesi affermativa prevale, sulla considerazione che non siamo di fronte a un caso di rappresentanza apparente, che presupporrebbe la inesistenza di un titolo di legittimazione ad agire nell'interesse e per conto del vero proprietario dell’azienda.


Viceversa, questo titolo esiste e trova la propria fonte nella relazione interna tra interponente e interposto, e seppur ignorato dal terzo al momento della stipulazione, è innegabile che questo occultamento avvenga a vantaggio dell'effettivo titolare dell'impresa.

Conseguentemente, sembra corretto affermare che anche il titolare reale debba occuparsi dei debiti contratti dal prestanome che ha agito nell'interesse e per conto del “debitore reale”.

Alla luce di questo ragionamento, sembra opportuno stabilire una

responsabilità solidale tra mandante e mandatario nei confronti dei

Sentenza del Tribunal Superior de Justícia del 18 Dicembre 1997

179

creditori, che trova la propria fonte nella norma del Digesto 19.1.13.25, che contempla la actio utilis institoria180;

Tale disposizione, appunto, prevede una responsabilità solidale del mandante e del mandatario, di fronte ai terzi che abbiano stipulato un contratto con quest’ultimo.

La responsabilità in solido in oggetto, può ulteriormente essere fondata sulla considerazione che, dal momento in cui diviene manifesto che il prestanome ha agito nell’interesse e per conto del vero proprietario dell’impresa, risulta chiaro come sia l’interponente a godere dei benefici conseguiti attraverso il meccanismo

Per approfondimenti sulla Actio utilis institoria si vedano:


180

E. VALIÑO, Actiones Utiles, Pamplona 1974, pp. 148-149; M. TALAMANCA, Istituzioni di diritto romano, Milano 1990, pp. 84-89 e 264-272; e G. FINAZZI, L’agire per altri nei rapporti obbligatori, in A. PADOA SCHIOPPA, «Agire per altri: la rappresentanza negoziale processuale amministrativa nella prospettiva storica Convegno, Università di Roma Tre, 15-17 novembre 2007», Napoli 2007, pp. 73-85;


D.19.I.13.25 ULPIANUS Si procurator vendiderit et caverit emptori,

quaeritur, an domino vel adversus dominum actio dari debeat. et Papinianus libro tertio responsorum putat cum domino ex empto agi posse utili actione ad exemplum institoriae actionis, si modo rem vendendam mandavit: ergo et per contrarium dicendum est utilem ex empto actionem domino competere.


ULPIANO Se il procuratore abbia venduto e abbia prestato al compratore stipulazione di garanzia <per la ratifica>, si pone la questione se l'azione debba essere data a o contro l'interessato. E Papiniano, nel libro terzo Dei responsi, reputa che si possa agire contro l'interessato con l'azione da compera in via utile sull'esempio dell'azione institoria, sempre che abbia conferito mandato di vendere la cosa. Pertanto, e reciprocamente <se il procuratore abbia comprato> occorre dire che compete all'interessato l'azione da compera in via utile.

Testo e traduzione consultabili sul sito di “Progetto Digesto” all’indirizzo http://dbtvm1.ilc.cnr.it/digesto/DBT_Isapi.dll? AZIONE=CERCALIBRO&HTM=0&LINGUAGGIO=*&LIBRO=1 9&SIGLA=DIG_L.

interpositivo, e pertanto, si possa ricorrere alla finzione dell’esistenza di una società tra il prestanome e l’interponente.


Tale responsabilità quindi, sarebbe conseguenza della applicazione delle norme sulla responsabilità solidale dei soci per i debiti sociali previste dal Digesto 45.2.91.

È questa l’impostazione fatta propria a partire dalle sentenze del Tribunale Superiore della Mitra del 18 novembre 1975 e 16 dicembre 1986, tra le altre181.

La responsabilità solidale in esame, poi, secondo Gete Alonso y Calera deve essere riconosciuta indipendentemente dalla relazione interna tra prestanome e titolare reale, all’interno della quale, poi, potranno esercitarsi tutte le azioni di ripetizione opportune; anche qualora sussista un contratto di società, il prestanome ha diritto di richiedere agli altri soci ciò che ha pagato in conseguenza di questa responsabilità in solido182.

In particolare, appare chiaro a questo proposito, il IV “Considerant” della sentenza del 15 dicembre 1986, per cui; “el principi de

solidaritat  i simplificació que priva en la vida mercantil exigeix, seis perjudica de les relaciones internes que pugni existir entre el titular normal de la botiga (…) i de les sedes eventuales i reciproques acciones de repetició , que tant la titular formal al suscitar la confiança en else tercera que contracten ama aquella, com el fiduciant que fa seus els beneficis (i que ha d’estar al principi d’idèntica atribució del periculum i del commodum), ambdues han

La regola rimane costante e affermata pressoché in ogni sentenza

181

riguardante il prestanome: tra le più importanti si vedano la già citata Sentenza del Tribunal Superior de Justícia num. 1960 del 26 Febbraio 2003 (giudice istruttore J. M. Abril Campoy), nonché la num. 1396 del 29 Giugno 2000 (giudice istruttore Lluis Puig i Ferriol), la num. 1355 del 13 Aprile 2000. Tra le più recenti si segnala la già citata Sentenza del 27 Febbraio 2018 num. 487.

GETE-ALONSO I CALERA, Contractes fiduciaris, cit., p.127.

de sofrir i pagar els consegüents deutes, tot fent-se ineludible el pronunciament de condemna establert en la 1- i 2- Sala”

( Tribunale Superiore della Mitra del 18 febbraio 1975 e D. 45.2.91 e D. 45.2.7) “.

Questa impostazione è ribadita dalla sentenza successiva della stessa Corte dell'11 marzo 1991, che nel suo Considerant VI, afferma che: ”l'agente può dirigersi indifferentemente contro uno qualsiasi dei titolari, cioè contro il titolare formale, sia contro il titolare reale, poiché, secondo la giurisprudenza del Tribunale Superiore, non solo sono entrambi responsabili, ma lo sono in solido”183.