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La connessa responsabilità degli intermediari online e il concetto di “comunicazione al pubblico” nelle piattaforme

L’EVOLUZIONE DELLA PRATICA DEL LINKING.

3.8. La connessa responsabilità degli intermediari online e il concetto di “comunicazione al pubblico” nelle piattaforme

“peer-to-peer”: il caso The Pirate Bay.

La Corte di Giustizia dell’Unione Europea torna ad interessarsi della Direttiva Infosoc sull’armonizzazione di alcuni aspetti del diritto d’autore e dei diritti connessi con altre due sentenze pregiudiziali rese nel 2017, che le hanno permesso di completare l’interpretazione della nozione di comunicazione al pubblico, prendendo in considerazione la questione dei soggetti intermediari, che, mediante la fornitura di mezzi tecnici, possono

115 Frosio G., Pragmatismo, contaminazioni e politiche del linking nella

giurisprudenza della CGEU, in riv. Annali italiani del diritto d'autore, della cultura e dello spettacolo (AIDA), Giuffrè, Milano, 2017, p. 363.

116 Borghi M., Hyperlink: la Corte europea riscrive il diritto di comunicazione al

favorire l’illecita messa a disposizione di opere protette. In questi due casi emerge la suddetta tendenza della Corte ad attribuire maggior responsabilità e doveri di diligenza a soggetti professionali in materia di linking. Infatti, i principi già esplicati dalla Corte sono stati ribaditi prima nella pronuncia Filmspeler118

e poi nella pronuncia The Pirate Bay.

Nel primo caso la Corte ha ritenuto compreso nel perimetro della comunicazione al pubblico la vendita di un lettore multimediale, detto filmspeler, nel quale era stato installato un software open source integrato da “estensioni (add-ons) disponibili su internet, contenenti collegamenti ipertestuali a siti web liberamente accessibili al pubblico, i quali hanno la funzione di attingere ai contenuti desiderati sui siti di streaming e di riprodurli con un semplice clic sul lettore multimediale”119.

Successivamente, la Corte ha ulteriormente allargato le maglie del concetto di comunicazione al pubblico, pronunciandosi su una controversia portata alla sua attenzione dallo Hoge Raad der Nederlanden (Corte suprema dei Paesi Bassi) che ha interessato la responsabilità di un gestore di una piattaforma di condivisione in modalità peer-to-peer120, la Pirate

Bay, di opere protette dal diritto d’autore. La controversia121

118 Causa Filmspeler C-527/15, Stiching Brein contro Jack Frederik Wullems

in in EUR-Lex.

119 Bronzo E., La Corte UE mette al bando filmspeler, 26 aprile 2017, in riv. Il

Sole 24 ore online, Norme e Tributi.

Url: www.ilsole24ore.it Data di consultazione: 4/6/2019.

120 Voce “peer-to-peer” in Treccani, enciclopedia online: “locuzione inglese che

indica una rete informatica nella quale i computer degli utenti connessi fungono nello stesso tempo da client e da server. In tal modo, gli utenti sono in grado di accedere direttamente l'uno al computer dell'altro, visionando e prelevando i file presenti nelle memorie di massa e mettendo a loro volta a disposizione i file che desiderano condividere. Le reti peer-to-peer sono usate in particolare per scambiare file audio o video”.

URL:www.treccani.it Data di consultazione: 31/05/2019.

121 Causa The Pirate Bay C-610/15, Stiching Brein contro Ziggo BV e XS4All

scaturisce dalle domande di Stichting Brein, fondazione che protegge gli interessi dei titolari dei diritti d’autore, dirette a ingiungere due società, Ziggo e XS4All, che forniscono accesso a Internet, di bloccare la piattaforma The Pirate Bay, in virtù degli artt. 3, paragrafo 1, e 8, paragrafo 3 della direttiva 2001/29/CE. La Corte ha ritenuto che, anche se le opere sono pubblicate dagli utenti della piattaforma e non dai gestori di essa, questi ultimi abbiano un ruolo essenziale ai fini della configurazione della messa a disposizione delle opere, poiché indicizzano ed elencano su tale piattaforma i file torrent122 che permettono agli

utenti di individuare le opere e condividerle nella rete con altri utenti (meccanismo peer-to-peer), spiegando come senza il loro contributo “le opere in questione non potrebbero essere condivise dagli utenti o, quantomeno, la loro condivisione su Internet sarebbe più complessa”123.

Come già accennato, tradizionalmente si riteneva che solo coloro che potevano esercitare il controllo sull’opera messa a disposizione potevano commettere una violazione diretta dei diritti esclusivi altrui; diversamente, la violazione appariva come accessoria, da cui scaturiva una responsabilità meramente concorsuale. Il caso del linking, infatti, configurava un concorso nell’illecito altrui, in quanto contribuiva solo alla messa a disposizione altrui. Come è noto, la responsabilità per violazione del diritto d’autore è una responsabilità oggettiva, perciò indipendente da fattori soggettivi legati a colui che pone in essere la condotta illecita. Al contrario, la responsabilità per

122 Voce “Torrent” in Wikipedia, enciclopedia online: “Torrent è l'estensione dei

file di BitTorrent, un protocollo peer-to-peer (P2P) che consente la distribuzione e la condivisione di file su Internet”.

concorso dipende da fattori soggettivi e da comportamenti negligenti o omissivi che facilitino o aggravino la violazione altrui. La recente giurisprudenza della Corte di giustizia in materia di linking evidenzia una mutazione della tutela autoriale in un regime ibrido al confine tra la tutela diretta e quella concorsuale. I criteri oggettivi della responsabilità diretta per violazione dei diritti esclusivi d’autore si confondono con quelli soggettivi della responsabilità extra-contrattuale, tipici della responsabilità per concorso124. Le ragioni di questa

contaminazione sono due, una di carattere strutturale e una di carattere sostanziale125. La prima consiste nella scelta della Corte

di giustizia di fornire una soluzione condivisa per evitare che nei vari ordinamenti nazionali si propenda per soluzioni diverse in merito alla tutela dei diritti esclusivi d’autore. La seconda consiste nella ricerca da parte della Corte di una soluzione che bilanci gli interessi dei titolari del diritto d’autore e i diritti fondamentali.

3.9. Il quadro della Corte di Giustizia sulla pratica del linking