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2.1 Il reato

2.1.2 Consenso per la realizzazione del pezzo

Da un punto di vista strettamente penale nell’ottica del reato è di notevole importanza la volontà del proprietario del muro dove è stato realizzato il murales.

Il consenso in diversi casi fa sì che la punibilità venga meno. L’art. 50 del codice penale recita che: “non è punibile chi lede o pone in pericolo un diritto, col consenso della persona che può validamente disporne”.85 Quindi il consenso, quando viene dimostrato, elimina l’illiceità penale costituendo di fatto una giustificazione, ispirandosi al tradizionale principio volenti et consentienti non fit iniuria. Non vi sarebbe ragione per cui lo Stato debba tutelare penalmente un interesse cui un privato decide di rinunciare consentendo la lesione, eccetto nel caso di un danno sociale o di diritti che la legge considera irrinunciabili -come il diritto alla vita, per cui ad esempio il consenso della vittima non scrimina il reato di omicidio-. Venendo a mancare questo, che spiega l’intervento dello Stato con la sanzione punitiva, decade anche l’interesse alla repressione in quanto non esiste un nocumento pubblico. Il giudice accerta la liceità del fatto, che altrimenti costituirebbe reato. La forma assolutoria sarà: “perché il fatto non costituisce reato”.

Il consenso di cui all’art. 50 ha comunque natura di semplice atto giuridico, un permesso tramite cui viene attribuito un potere di agire ad un destinatario. Ad eccezion fatta per casi speciali in cui la dimensione temporale non possa essere spezzata, il consenso si può comunque sempre revocare.

Il consenso per essere valido deve essere libero o spontaneo, immune da violenza,

errore o dolo. Si può manifestare in diverse forme: scritto, orale o desunto da

comportamenti oggettivamente univoci. Può anche essere putativo nelle circostanze in cui il soggetto agisca supponendo la sua esistenza erroneamente. Il consenso dell’offeso può inoltre essere presunto nel caso in cui si possa ritenere che il titolare lo abbia concesso.

Come già accennato, vi sono tuttavia determinate circostanze in cui può sussistere un danno pubblico, in cui lo Stato ha un interesse diretto per la conservazione del bene e in

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cui il consenso non è sufficiente a eliminare il pregiudizio per la collettività. Perciò non è illimitata l’efficacia del consenso a causa del suo eventuale carattere antisociale. Si deve trattare pertanto di un diritto disponibile: un diritto di cui la persona possa disporre. In generale il consenso può rendere lecita l’offesa dei beni che non presentino un’utilità sociale. Naturalmente nel singolo caso sono necessarie più specificazioni. Ma vi è comunque un aprioristico bisogno del consenso dello Stato. In due casi viene comunemente concordato che il consenso non ha alcun efficacia: reati che danneggiano direttamente gli interessi dello Stato (delitti contro la personalità dello Stato, contro la pubblica amministrazione, contro l’amministrazione della giustizia, ecc) e delitti che ledono un numero indeterminato di persone (delitti contro l’ordine pubblico, contro l’incolumità pubblica, contro la fede pubblica, contro l’ordine economico, contro la moralità pubblica e il buon costume, ecc).86

Occupandoci ora del campo specifico del graffitismo, si può dire che è possibile, quindi comporre un murales su una parete, a patto che il proprietario di questa dia il suo consenso, ma ciò solo ed esclusivamente nella circostanza in cui questo evento non vada ad offendere i diritti dello Stato o di un numero indeterminato di persone. In assenza di danno sociale, il consenso rende agibile al writer la realizzazione della sua opera e non è una casualità che sempre più spesso vi siano privati che si affidano a street artist per ravvivare i propri spazi con hall of fame creative e colorate. Naturalmente, nei casi in cui si tratti di beni vincolati in quanto beni culturali o paesaggistici, ciò non sarebbe autorizzato se non vi fosse una concessione della sovrintendenza, a causa del danno che potrebbe conseguirne ai concittadini o per un determinato valore storico-artistico riscontrato nello spazio a disposizione. In questo caso potrebbero sussistere i reati previsti dal Codice dei beni culturali e paesaggio, o, se ne ricorrono i presupposti, i reati di danneggiamento perseguibili d’ufficio.

Infatti, oltre al consenso del privato, è fondamentale che non vi siano vincoli di altra natura per la realizzazione del pezzo, per il quale l’autorizzazione del proprietario potrebbe non essere sufficiente. Questi, sintetizzando, possono essere tendenzialmente di quattro tipi:

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- Paesaggistico; - Storico-Artistico;

- Regolamento Comunale, a seconda delle norme edilizie locali; - Leggi Speciali (ad esempio Legge Speciale di Venezia).

L’indennità dell’autorizzazione del proprietario resta comunque; anche nel caso il muro sia pubblico. In quel caso sarà necessaria l’autorizzazione del proprietario dell’ente pubblico (Comune, Inps, Stato, Regione, ecc). Per lavorare sul muro se si affaccia sullo spazio pubblico è inoltre necessario il permesso del Comune in cui esso si trova, concesso o meno a seconda delle regole stabilite dal regolamento edilizio locale, ossia lo strumento normativo in grado di regolare a livello comunale le modalità costruttive della edificazione.

Il Regolamento Edilizio del Comune di Venezia, ad esempio, è suddiviso in 83 articoli raccolti in sette titoli: disposizioni generali, interventi di trasformazione del territorio urbano (ulteriormente suddiviso in: disposizioni generali, procedimento per l’acquisizione dell’atto abilitativo all’attività edilizia, oneri, esecuzione degli interventi, eliminazione delle barriere architettoniche), gli organi (commissione edilizia), conformazione e dotazione degli edifici (ulteriormente suddiviso in: disposizioni generali, edifici), norme igienico sanitarie (ulteriormente suddiviso in: prescrizioni igienico – costruttive, fognature, ambienti interni, cautele da osservare nell’esecuzione dei lavori), sanzioni e norme transitorie e finali.

L’art.44 interessa il nostro tema, riconducendosi al Decoro degli edifici. Esso, recita: “Tutte le costruzioni devono rispettare nel loro aspetto esterno il decoro edilizio ed inserirsi armonicamente nel contesto urbano. A tal riguardo il Dirigente competente, sulla base di indirizzi e di pareri quadro della Commissione Edilizia, ha la facoltà di imporre ai proprietari l’esecuzione di opere (intonacature, tinteggiature, ecc.) e la rimozione di elementi (scritte, insegne, decorazioni, coloriture, sovrastrutture di ogni genere, ecc.) contrastanti con le caratteristiche ambientali, al fine di conseguire soluzioni più corrette. Qualora a seguito di demolizione o di interruzione di lavori, parti di edifici visibili da luoghi aperti al pubblico, costituiscano deturpamento dell’ambiente, è facoltà del dirigente competente d imporre ai proprietari la loro sistemazione. Il Dirigente competente deve, ingiungendo l’esecuzione delle opere, di cui ai commi

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precedenti, indicare le modalità di esecuzione e fissare i termini dell’inizio e della ultimazione dei lavori, riservandosi l’intervento sostitutivo, con oneri a carico del proprietario inadempiente”.87

Questo articolo si dimostra di notevole importanza perché testimonia come, ricercando il decoro edilizio, possano essere effettuate delle modifiche che possono essere pro o contro le opere d’arte proposte nei muri, modificando comunque l’aspetto urbano cercando un aspetto armonizzato.