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2.1 Il reato

2.1.3 Dissenso per la realizzazione del pezzo

Tuttavia, il proprietario dello spazio potrebbe non aver concordato circa la realizzazione del pezzo, oppure questo potrebbe essere stato realizzato a sua insaputa. Va premesso a tal proposito che l’art. 832 del codice civile recita: “Il proprietario ha il diritto di godere e disporre delle cose in modo pieno ed esclusivo, entro i limiti e con l’osservanza degli obblighi stabiliti dall’ordinamento giuridico”.88

L’istituto proprietario è pilastro e paradigma di tutto il sistema dei diritti reali, i cui caratteri in luce sono indubbiamente assolutezza e immediatezza. Nell’individuazione del diritto di proprietà risulta centrale il jus excludendi alios. Il codice tenta di sintetizzare tutte le facoltà proprietarie consentendo la facoltà al legittimo proprietario di usufruirne pienamente.89 I limiti cui si riferisce questo articolo possono essere di natura pubblica, quali ad esempio i vincoli sulle alienazioni dei beni di riconosciuto valore storico o artistico, o privata, quali quelli relativi alla facoltà di godere il divieto di immissioni o atti emulativi.90 Già la Costituzione italiana, comunque, all’art.42 si interessa alla proprietà privata, recitando:

“La proprietà è pubblica o privata. I beni economici appartengono allo Stato, ad enti o a privati. La proprietà privata è riconosciuta e garantita dalla legge, che ne determina i modi di acquisto, di godimento e i limiti allo scopo di assicurarne la funzione sociale e di renderla accessibile a tutti. La proprietà privata può essere, nei casi preveduti dalla legge, e salvo indennizzo, espropriata per motivi d'interesse generale. La legge

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Regolamento Edilizio del Comune di Venezia, da Comune.venezia.it.

88

De Nova G., Codice Civile e Leggi Collegiate, Torino, UTET, 2000.

89

Cendon P., Commentaro al Codice Civile, Torino, UTET, 1991.

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stabilisce le norme ed i limiti della successione legittima e testamentaria e i diritti dello Stato sulle eredità”.91

Qui viene pertanto determinata la funzione sociale della proprietà prevedendo l’accessibilità a tutti. Queste le norme regolatrici, da cui si deduce come sia pieno diritto del proprietario di accettare o non accettare l’eventuale proposta d un murales sulla propria parete e di poter procedere all’eliminazione dello stesso.

Sotto il profilo della tutela privatistica e delle sanzioni civili, nell’eventualità il graffito sia realizzato senza un precedente accordo, la parte danneggiata avrà diritto a richiedere un risarcimento.

Nel codice civile è trattato il risarcimento dei danni causati da fatti illeciti. L’art.2043 recita infatti che: “qualunque fatto doloso o colposo, che cagiona ad altri un danno ingiusto, obbliga colui che ha commesso il fatto a risarcire il danno”. Si tratta di responsabilità civile in questo caso, evidenziando che trova luogo nei casi di violazione di norme a diretta tutela di interessi privati. Inoltre questi conflitti coinvolgono soggetti non vincolati tra loro da obbligazioni e sono pertanto detti “extracontrattuali”. In questo caso tuttavia viene inteso il danno risarcibile quale la differenza, cioè l’effetto economico negativo, tra la consistenza del patrimonio netto danneggiato, da verificare in un momento successivo rispetto all’evento dannoso, e quella antecedente all’illecito, in modo tale da restituire l’effettiva perdita e ricollocare il valore del patrimonio antecedente all’evento lesivo. Già in questa sede viene esplicitato che la condotta di chi ha causato il danno deve essere caratterizzata dalla colpa o dal dolo. Come già detto precedentemente, con il termine dolo indichiamo un evento previsto e voluto, mentre la colpa è collegata ad un evento non voluto ma conseguente alla imperizia, negligenza, imprudenza o inosservanza di regole. Nel caso di queste ultime tre si può comunque rilevare l’esistenza di una colpa anche senza che vengano violati strettamente i regolamenti, ma semplicemente per l’inosservanza di regole tecniche. Tuttavia divergono tra piano penale e civile i criteri di valutazione, in quanto nel penale risultano essere soggettivi e concreti, mentre sul civile oggettivi ed astratti. Un connotato oggettivo è il fatto stesso di aver violato una disposizione di legge per essere in colpa, seppur debbano essere necessariamente indicate quelle non rispettate. Possiamo

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Branca G., Commentario della Costituzione, art 42, 43 a cura di Rodotà S., Bologna, Zanichelli, 1982.

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sintetizzare dicendo che in chiave civile non domina il principio di riserva di legge e non vige il principio di tassatività, venendo considerato il diritto civile “un terreno privilegiato della legislazione per le clausole generali”.92 Peraltro nell’ordinamento civile vengono ammesse forme di responsabilità indiretta prive di colpevolezza -come ad esempio nel caso della responsabilità dei genitori di cui all’art.2048 c.c., che assume un certo rilievo nel caso della Street Art dato che più di qualche volta sono coinvolti anche minorenni-.

A tal proposito viene sicuramente in rilievo in questa fase anche l’art.2058 del codice civile: “il danneggiato può chiedere la reintegrazione in forma specifica, qualora sia in tutto o in parte possibile. Tuttavia il giudice può disporre che il risarcimento avvenga solo per equivalente, se la reintegrazione in forma specifica risulta eccessivamente onerosa per il debitore”. Pertanto è possibile chiedere il risarcimento in forma specifica, ossia tramite la reintegrazione (nel nostro caso la pulitura del muro) al posto di una somma di denaro.

Ciò detto sotto il profilo civilistico, per quanto riguarda gli aspetti penali è chiaro che nel caso in cui non ci sia il consenso del proprietario o comunque dell’avente diritto, la condotta del writer può facilmente essere ritenuta costituire fatto di reato, qualora ne sussistano gli altri presupposti di legge.

Da un punto di vista penale sono due principalmente i reati con cui regolarmente la comunicazione dei writer si scontra in queste circostanze: danneggiamento e, in particolar modo, imbrattamento. L’artefice del graffito spesso può essere ritenuto colpevole di uno di questi due reati, chiaramente indicati negli articoli 635 e 639 del codice penale.