2.1 Il reato
2.1.4 Il danneggiamento
I graffiti possono essere puniti secondo l’articolo 635 attualmente vigente del Codice Penale, che recita:
“Chiunque distrugge, disperde, deteriora o rende, in tutto o in parte,inservibili cose mobili o immobili altrui con violenza alla persona o con minaccia ovvero in occasione
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di manifestazioni che si svolgono in luogo pubblico o aperto al pubblico o del delitto previsto dall’articolo 331, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.
Alla stessa pena soggiace chiunque distrugge, disperde, deteriora o rende, in tutto o in parte, inservibili le seguenti cose altrui:
1) edifici pubblici o destinati a uso pubblico o all’esercizio di un culto, o su cose di interesse storico o artistico ovunque siano ubicate o su immobili compresi nel perimetro dei centri storici ovvero su immobili i cui lavori di costruzione, di ristrutturazione, di recupero o di risanamento sono in corso o risultano ultimati, o su altre delle cose indicate nel numero 7 dell’articolo 625;
2) opere destinate all’irrigazione;
3) piantate di viti, di alberi o arbusti fruttiferi, o su boschi, selve o foreste, ovvero su vivai forestali destinati al rimboschimento;
4) attrezzature o impianti sportivi al fine di impedire o interrompere lo svolgimento di manifestazioni sportive.
Per i reati di cui al primo e secondo comma, la sospensione condizionale della pena è subordinata all’eliminazione delle conseguenze dannose o pericolose del reato, ovvero, se il condannato non si oppone, alla prestazione di attività non retribuita a favore della collettività per un tempo determinato, comunque non superiore alla durata della pena sospesa, secondo le modalità indicate dal giudice nella sentenza di condanna”.
Questa formulazione della norma fu a sua volta il frutto di precedenti modifiche, nel 1997 (art13, L.08-10-1997, n.352), nel 2007 (art. 3-bis, D.L.08-02-2007) e poi nel 2009 con l’art.3 della L.15 Luglio 2009, n.94 comma 2. Pare interessante soffermarsi qui in particolare su quest’ultima modifica, in quanto essa fu motivata, nel contesto del più ampio provvedimento legislativo risalente al 2009 rivolto a rafforzare la sicurezza pubblica, anche in altri più rilevanti ambiti (c.d. “pacchetto sicurezza”), dalla volontà legislativa di contrastare maggiormente il fenomeno del graffitismo nella sua visione vandalica. Questa norma di modifica affermava93:
“All’articolo 635 del codice penale, sono apportate le modificazioni:
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a) al secondo comma, numero 3), dopo le parole: “centri storici” sono inserite le seguenti: “ovvero su immobili i cui lavori di costruzione, di ristrutturazione, di recupero o di risanamento sono in corso o risultino ultimati;
b) dopo il secondo comma è aggiunto il seguente:
“Per i reati di cui al secondo comma, la sospensione condizionale della pena è subordinata all’eliminazione delle conseguenze dannose o pericolose del reato, ovvero, se il condannato non si oppone, alla prestazione di attività non retribuita a favore della collettività per un tempo determinato, comunque non superiore alla durata della pena sospesa secondo le modalità indicate dal giudice nella sentenza di condanna”.
Il testo modificato nel 2009, vigente fino al gennaio 2016, risultava pertanto il seguente: “Chiunque distrugge, disperde, deteriora o rende, in tutto o in parte, inservibili cose mobili o immobili altrui, è punito, a querela della persona offesa, con la reclusione fino a un anno o con la multa fino € 309.
La pena è della reclusione da sei mesi a tre anni e si procede d’ufficio se il fatto è commesso:
1) con violenza alla persona o con minaccia;
2) da datori di lavoro in occasioni di serrate, o da lavoratori in occasioni di sciopero, ovvero in occasione di alcuno dei delitti preveduti dagli articoli 330, 331 e 333;
3) su edifici pubblici o destinati a uso pubblico o all’esercizio di un culto, o su cose di interesse storico o artistico ovunque siano ubicate o su immobili compresi nel perimetro dei centri storici ovvero su immobili i cui lavori di costruzione, di ristrutturazione, di recupero o di risanamento sono in corso o risultano ultimati, o su altre delle cose indicate nel n.7 dell’articolo 625;
4) sopra opere destinate alla irrigazione;
5) sopra piantate di viti, di alberi o arbusti fruttiferi, o su boschi, selve o foreste, ovvero su vivai forestali destinati al rimboschimento;
5-bis) sopra attrezzature e impianti sportivi al fine di impedire o interrompere lo svolgimento di manifestazioni sportive.
Per i reati di cui al secondo comma, la sospensione condizionale della pena è subordinata all’eliminazione delle conseguenze dannose o pericolose del reato, ovvero, se il condannato non si oppone, alla prestazione di attività non retribuita a favore della
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collettività per un tempo determinato, comunque non superiore alla durata della pena sospesa, secondo le modalità indicate dal giudice nella sentenza di condanna”.
Interessante l’evoluzione dell’articolo nella successiva modifica relativa al 2016, che porterà l’articolo alla forma attuale. Volendo porre un confronto tra com’era prima e com’era dopo:
Prima della modifica del 2016 Dopo la modifica del 2016
Chiunque distrugge, disperde, deteriora o rende, in tutto o in parte, inservibili cose mobili o immobili altrui, è punito, a querela della persona offesa, con la reclusione fino a un anno o con la multa fino € 309.
Chiunque distrugge, disperde, deteriora o rende, in tutto o in parte,inservibili cose mobili o immobili altrui con violenza alla persona o con minaccia ovvero in occasione di manifestazioni che si svolgono in luogo pubblico o aperto al pubblico o del delitto previsto dall’articolo 331, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.
Cui segue:
Pre 2016 - La pena è della reclusione da sei mesi a tre anni e si
procede d’ufficio se il fatto è commesso:
Post 2016 - Alla stessa pena soggiace chiunque distrugge,
disperde, deteriora o rende, in tutto o in parte, inservibili le seguenti cose altrui:
1) con violenza alla persona o con minaccia; 1) edifici pubblici o destinati a uso pubblico o all’esercizio di un culto, o su cose di interesse storico o artistico ovunque siano ubicate o su immobili compresi nel perimetro dei centri storici ovvero su immobili i cui lavori di costruzione, di ristrutturazione, di recupero o di risanamento sono in corso o risultano ultimati, o su altre delle cose indicate nel numero 7 dell’articolo 625;
2) da datori di lavoro in occasioni di serrate, o da lavoratori in occasioni di sciopero, ovvero in occasione di alcuno dei delitti preveduti dagli articoli 330, 331 e 333;
2) opere destinate all’irrigazione;
3) su edifici pubblici o destinati a uso pubblico o all’esercizio di un culto, o su cose di interesse storico o artistico ovunque siano ubicate o su immobili compresi nel perimetro dei centri storici ovvero su immobili i cui lavori di costruzione, di ristrutturazione, di recupero o di risanamento sono in corso o risultano ultimati, o su altre delle cose indicate nel n.7 dell’articolo 625;
3) piantate di viti, di alberi o arbusti fruttiferi, o su boschi, selve o foreste, ovvero su vivai forestali destinati al rimboschimento;
4) sopra opere destinate alla irrigazione; 4) attrezzature o impianti sportivi al fine di impedire o interrompere lo svolgimento di manifestazioni sportive.
5) sopra piantate di viti, di alberi o arbusti fruttiferi, o su boschi, selve o foreste, ovvero su vivai forestali destinati al rimboschimento;
5-bis) sopra attrezzature e impianti sportivi al fine di impedire o interrompere lo svolgimento di manifestazioni sportive.
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Per poi concludersi così:
Pre 2016 Post 2016
Per i reati di cui al secondo comma, la sospensione condizionale della pena è subordinata all’eliminazione delle conseguenze dannose o pericolose del reato, ovvero, se il condannato non si oppone, alla prestazione di attività non retribuita a favore della collettività per un tempo determinato, comunque non superiore alla durata della pena sospesa, secondo le modalità indicate dal giudice nella sentenza di condanna
Per i reati di cui al primo e secondo comma, la sospensione condizionale della pena è subordinata all’eliminazione delle conseguenze dannose o pericolose del reato, ovvero, se il condannato non si oppone, alla prestazione di attività non retribuita a favore della collettività per un tempo determinato, comunque non superiore alla durata della pena sospesa, secondo le modalità indicate dal giudice nella sentenza di condanna
Le modifiche del 2016 hanno portato ad una sorta di parziale depenalizzazione del reato di danneggiamento. In data 15 Gennaio 2016 venne raggiunta l’attuale versione col d.lgs. n.7 che modificò, sostituì ed integrò alcune disposizioni del codice penale, tra cui l’art. 635. Ciò cambiò che, nell’eventualità di imputazione di danneggiamento, il decreto, entrato in vigore il 6 febbraio, ha abrogato il primo comma dell’articolo 635, determinando pertanto in questo modo l’”abolitio criminis” per il danneggiamento semplice. Si è pertanto assistito a distanza di pochi anni ad un radicale cambiamento di prospettiva: da un iniziale inasprimento della norma ad un radicale alleggerimento, denotando un atteggiamento molto diverso del legislatore in un arco di tempo quantitativamente ristretto; seppur, va sottolineato, rimane tutt’ora il danneggiamento aggravato. Infatti, il danneggiamento è ora punibile come reato “con violenza alla persona o con minaccia”.
Peraltro il reato di danneggiamento ora è, in tutti i casi, punibile non a querela ma processabile d’ufficio.
Per quanto concerne l’eventuale applicazione al fenomeno del graffitismo il cambiamento è in realtà parziale. Resta infatti la fattispecie di cui all’art.635 n.1 comma 2, che è molto estesa e potrebbe riguardare in astratto e, salvo quanto poi si dirà nella differenza tra danneggiamento e imbrattamento, molti dei fatti commessi con i graffiti, riguardando la realizzazione del fatto su:
- edifici pubblici o destinati a uso pubblico; - cose di interesse storico o artistico;
- immobili compresi nel perimetro dei centri storici; - immobili in ristrutturazione.
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