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269 Conservazione della documentazione.

Nel documento Art. 268 c.p.p. (pagine 59-62)

1. I verbali e le registrazioni sono conservati integralmente presso il pub- blico ministero che ha disposto l’intercettazione.

2. Salvo quanto previsto dall’articolo 271 comma 3, le registrazioni sono conservate fino alla sentenza non più soggetta a impugnazione. Tuttavia gli interessati, quando la documentazione non è necessaria per il procedimento, possono chiederne la distruzione, a tutela della riservatezza, al giudice che ha autorizzato o convalidato l’intercettazione. Il giudice decide in camera di consiglio a norma dell’articolo 127 .

3. La distruzione, nei casi in cui è prevista, viene eseguita sotto controllo del giudice. Dell’operazione è redatto verbale.

SOMMARIO: I. La conservazione della documentazione. - II. La distruzione di verbali e registrazioni irrilevanti.

I. La conservazione della documentazione. 1

L’art. 269 c. 1 prescrive che il p.m., il quale ha disposto l’intercettazione, deve conservare integralmente presso il proprio ufficio i verbali e le registrazioni. La formula potrebbe essere interpretata nel senso che le comunicazioni stralcia- te perché ritenute irrilevanti non sono inserite nel fascicolo delle indagini pre- liminari, ma devono essere custodite in un archivio separato presso il p.m. Tut- tavia, anche alla luce dei lavori preparatori, dai quali emerge che l’uso dell’avverbio “integralmente” nell’ambito dell’art. 269 c. 1 mirava ad evitare dispersioni del materiale raccolto sembra conveniente l’interpretazione secondo cui la norma impone che tutte le registrazioni ed i relativi verbali - tranne ciò che è stato già distrutto, perché ritenuto irrilevante o inutilizzabile - devono es- sere custoditi integralmente in un archivio separato presso l’ufficio del p.m., siano stati acquisiti o meno al fascicolo per il dibattimento [FILIPPI (2) 2734]. Lo scopo dell’obbligo di conservazione - il quale è imposto dall’art. 269 per le sole registrazioni “fino alla sentenza non più soggetta a impugnazione”, ma es- so deve intendersi implicitamente esteso anche ai verbali [FILIPPI (2) 2734] - è non soltanto quello di consentire un controllo sulla legittimità delle intercetta- zioni eseguite, ma anche quello di permettere alle parti di consultare la docu- mentazione custodita per l’eventuale utilizzazione nello stesso o in altro proce- dimento o per sollecitare la distruzione del materiale irrilevante o inutilizzabile. Pertanto, fino al passaggio in giudicato della sentenza l’interessato può ascolta- re le registrazioni utili in vista del loro deposito presso il giudice competente per il diverso procedimento ex art. 270 c. 2.

II. La distruzione di verbali e registrazioni irrilevanti. 1

La previsione dell’obbligo di distruzione delle registrazioni e dei verbali del- le comunicazioni manifestamente irrilevanti è dettata a tutela della riservatezza delle persone, siano parti o estranei, su fatti non pertinenti al processo. La Corte costituzionale, è noto, aveva auspicato che la legge predisponesse un compiuto

sistema - anche a garanzia di tutte le parti in causa - per l’eliminazione del ma- teriale non pertinente ribadendo il principio - ritenuto connaturale alla finalità del processo - secondo il quale non può essere acquisito agli atti se non il mate- riale probatorio rilevante per il giudizio, in modo da garantire la segretezza del- le comunicazioni non pertinenti a quel processo che terzi, allo stesso estranei, abbiano fatto attraverso l’apparecchio telefonico sottoposto a controllo di inter- cettazione ovvero in collegamento con questo, concludendo come il rigoroso ri- spetto di questo principio sia essenziale per la puntuale osservanza degli artt. 2 e 15 Cost. [C Cost. 34/1973, GCost 1973, I, 335]. Più tardi, essendo la decisio- ne circa la distruzione dei verbali e registrazioni irrilevanti particolarmente complessa - da una parte, infatti, vi è l’esigenza ex artt. 2 e 15 Cost. di salva- guardare la riservatezza delle persone coinvolte nell’intercettazione, mentre dall’altra occorre non sacrificare il diritto di difesa delle parti o di terzi, per i quali tali comunicazioni potrebbero rappresentare la prova dell’innocenza - la Corte costituzionale ha imposto al giudice l’obbligo di sentire - con la procedu- ra camerale ex art. 127 - le parti interessate riguardo all’eventuale utilità di uno strumento probatorio acquisito con sacrificio della propria sfera di riservatezza, sul quale in futuro, in caso di riapertura delle indagini, potrebbe fondarsi, ad avviso delle parti medesime, un giudizio di non colpevolezza a proprio vantag- gio [C Cost. 463/1994, GP 1995, I, 118, la quale ha chiarito, tra l’altro, che tra i soggetti interessati a richiedere la distruzione di verbali e registrazioni ex art. 269 c. 2 va ricompreso anche il p.m., il quale solleciti la distruzione della do- cumentazione contestualmente alla richiesta di archiviazione della notizia di re- ato]. La S.C., a sua volta, ha specificato che, in materia di distruzione delle re- gistrazioni delle conversazioni telefoniche intercettate e ritenute irrilevanti ai fini del procedimento, richiesta dall’interessato a tutela della propria riservatez- za, è necessario, prima di decidere sull’istanza, che sia esaurita la procedura prevista dall’art. 268. Il solo deposito degli atti e la conseguente possibilità da parte degli indagati di prenderne visione e di ascoltare il testo delle telefonate non è sufficiente, quindi, per poter procedere immediatamente all’esame della richiesta [C VI 28.7.1997, Tosti, CED 208651]. Per quel che concerne il profilo relativo all’integrità del contraddittorio, è stato precisato che la procedura per la distruzione della documentazione relativa ad intercettazioni telefoniche rite- nute non necessarie deve avvenire nel contraddittorio di tutte le parti interessate e non solo degli interlocutori delle conversazioni in esame [C VI 13.2.2007,

CED 236179]. Pertanto, è stato ritenuto abnorme il provvedimento con cui il

giudice rifiuta de plano la distruzione di registrazioni telefoniche, senza decide- re in camera di consiglio [C V 29.7.1994, Bagnolati, GI 1995, II, 490. In termi- ni, altresì, C V 23.2.1994, p.m. in c. Stefani, ANPP 1994, 738. Contra, invece, C I 21.2.1994, Fagiolo, GP 1994, III, 694]. In giurisprudenza si è anche pun- tualizzato che la distruzione della documentazione delle intercettazioni, i cui ri- sultati non possono essere utilizzati a norma dell’art. 271 c. 1 e 2, non può esse- re disposta in esecuzione di una dichiarazione di inutilizzabilità intervenuta nel procedimento incidentale de libertate, perché essa presuppone una situazione d’inutilizzabilità processualmente insuscettibile di modifiche, che faccia esclu-

dere la possibilità di utilizzazione futura nell’ambito del processo [C VI 26.4.2007, Ferraro ed altro, GP 2009, III, 37]. Allo stesso modo, la S.C. ha, di recente, precisato che la distruzione della documentazione delle intercettazioni inutilizzabili presuppone che l’inutilizzabilità sia stata dichiarata con decisione insuscettibile di modifiche e, pertanto, non può essere ordinata nel caso in cui la decisione predetta sia intervenuta nel giudizio abbreviato richiesto soltanto da alcuni coimputati [C VI 29.1.2009, Di Franco, CP 2010, 1577].

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La dottrina ritiene che la mancata o irrituale conservazione del materiale e l’illegittima distruzione di quello irrilevante, pur potendo incidere sull’attendibilità della prova, sono modalità esecutive prescritte da leges imper-

fectae e costituiscono mera irregolarità [BRUNO (1) 175]. Anche per la giuri- sprudenza l’omessa distruzione, quando questa è doverosa, comporta una mera irregolarità, essendo sempre possibile una successiva distruzione [C I 12.11.1997, Cuomo, CP 1999, 1861, CED 210182].

Bibliografia: (1) BRUNO, Intercettazioni di comunicazioni o conversazioni, 175; (2) FILIPPI, Sub art. 269, in Comm Giarda-Spangher 2734.

Nel documento Art. 268 c.p.p. (pagine 59-62)