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Procedura per l’utilizzazione in un altro procedimento

Nel documento Art. 268 c.p.p. (pagine 68-70)

270 Utilizzazione in altri procedimenti.

VI. Procedura per l’utilizzazione in un altro procedimento

L’art. 270 c. 2 prescrive, ai fini dell’utilizzazione dei risultati delle intercetta- zioni disposte in un diverso procedimento, che i verbali e le registrazioni devo- no essere depositati presso l’autorità competente per il procedimento ad quem, applicandosi le disposizioni dell’art. 268 c. 6 (avviso del deposito ai difensori, che hanno facoltà di esaminare gli atti e ascoltare le registrazioni in vista dell’udienza stralcio, cui hanno diritto di partecipare, previo avviso), 7 (trascri- zione integrale nelle forme della perizia delle registrazioni ovvero stampa in forma intellegibile delle informazioni contenute nei flussi di comunicazioni in- formatiche o telematiche) e 8 (facoltà dei difensori di estrarre copia delle tra- scrizioni e fare eseguire la trasposizione della registrazione su nastro magneti- co). La giurisprudenza ha, innanzitutto, precisato che, ai fini dell’utilizzazione dei risultati delle intercettazioni telefoniche effettuate in un altro procedimento, l’art. 270, nel richiamare il rispetto delle disposizioni dell’art. 268 c. 6, 7 e 8, non esige il rifacimento delle operazioni di trascrizione, risultando salva- guardate le prerogative della difesa attraverso il deposito nel procedimento “di- verso” degli atti concernenti le intercettazioni [C I 22.4.2005, D’Amico e altri,

CED 231501]. Si è, inoltre, affermato che l’omesso deposito degli atti relativi

alle intercettazioni disposte in altro procedimento, ivi compresi i nastri di regi- strazione, presso l’autorità competente per il procedimento ad quem, non ne de- termina l’inutilizzabilità, in quanto detta sanzione non è prevista dall’art. 270 e non rientra nel novero di quelle di cui all’art. 271, aventi carattere tassativo [C V 3.4.2010, Badescu, CP 2010, 1023. In precedenza, si era espressa negli stessi termini C VI 5.4.2007, Bisognano, CP 2008, 2533; C VI 26.1.1993, Milano,

CED 192970].

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Si era ritenuto, in giurisprudenza, che oltre ai verbali ed alle registrazioni, nel diverso procedimento dovevano essere depositati, in copia, anche i decreti di autorizzazione adottati dal g.i.p. nel procedimento di origine [C VI 10.10.1992, Bruzzese, CED 191896]. Tuttavia, soprattutto in epoca meno risalente è preval- so l’orientamento opposto [C IV 20.11.2003, Grado ed altri, CED 226815; C SF 8.10.2003, Abbinante, CED 226166; C V 23.7.2003, Dervishi e altri, DPP 2003, 1345]. Le S.U. hanno risolto il contrasto formatosi in giurisprudenza af- fermando il principio di diritto secondo cui, nel caso di acquisizione dei risulta- ti di intercettazioni disposte in altro procedimento, l’eventuale inutilizzabilità della prova a norma dell’art. 271 può dipendere dall’illegalità del procedimento di ammissione dell’intercettazione, ma non dalla mancata trasmissione del do- cumento rappresentativo dell’intervenuta autorizzazione o della proroga delle

operazioni e, trattandosi di un fatto processuale, il fatto dal quale dipende tale illegalità va provato dalla parte che la eccepisce. In particolare, nel caso di uti- lizzazione di intercettazioni in procedimento diverso da quello nel quale sono state disposte, gli atti che devono essere depositati presso l’autorità competente per il diverso procedimento sono esclusivamente quelli indicati nell’art. 270 c. 2, vale a dire i verbali e le registrazioni, di talché, ai fini dell’utilizzabilità di dette intercettazioni, non è necessario il deposito presso l’autorità competente per il diverso procedimento anche dei decreti autorizzativi delle intercettazioni, ma l’eventuale mancanza o illegittimità dell’autorizzazione può e deve essere rilevata anche nell’ambito del procedimento ad quem, spettando, però, alla par- te interessata a far valere l’inutilizzabilità delle intercettazioni, di provare tale mancanza o illegittimità, richiedendo ex art. 116 e allegando quale documenta- zione di atti irripetibili, a norma dell’art. 238 c. 3, i decreti autorizzativi conte- stati e, nel caso, gli atti cui questi si riferiscono per relationem [C SU

23.11.2004, p.m. in c. Esposito, GD 2004, 50, 65. In linea, successivamente, C IV 28.9.2005, Cornetto ed altri, GD 2006, 18, 96; nonché, da ultimo, C VI 15.1.2009, Pagano, CP 2010, 1578; C VI 24.11.2009, Scafidi, CP 2010, 4311]. 3

Non essendo prevista alcuna decadenza, la parte interessata può richiedere l’utilizzazione delle intercettazioni anche nella fase dibattimentale del diverso procedimento [C II 18.11.1992, p.m. in c. Serra, ANPP 1994, 291].

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Un profilo di particolare interesse, esaminato dalla giurisprudenza, è quello re- lativo ai rapporti tra il giudizio - in tema di utilizzabilità dei risultati delle inter- cettazioni - espresso nel procedimento d’origine e quello proprio del processo

ad quem. Sul punto la S.C. ha puntualizzato che la deliberazione circa

l’utilizzabilità nel procedimento di origine non pregiudica quella che sarà for- mulata nel procedimento ad quem, nel quale, tuttavia, al giudice è riservato il potere-dovere di valutare la legittimità dell’ammissione e dell’esecuzione dell’intercettazione nel procedimento di origine. Allo stesso modo le valutazio- ni del giudice ad quem, essendo meramente incidentali, non spiegano efficacia alcuna nel procedimento a quo [C SU 23.11.2004, p.m. in c. Esposito, GD 2004, 50, 65]. Si è chiarito, altresì, che il controllo - demandato al giudice del procedimento diverso che utilizza i risultati di intercettazioni disposte in altro procedimento - sia in ordine alla necessità di eseguire le intercettazioni nel pro- cedimento di origine, sia ai fini dell’accertamento di delitti per i quali è obbli- gatorio l’arresto in flagranza di reato, da luogo ad un giudizio di fatto che è censurabile in cassazione solo per mancanza o manifesta illogicità della moti- vazione [C I 23.5.2002, Coppola, CP 2003, 2360].

VII. Inutilizzabilità. 1

La S.C. ha avuto occasione di affermare che il regime dei divieti di utilizza- zione delle intercettazioni telefoniche perché eseguite fuori dei casi consentiti o per inosservanza delle prescritte disposizioni è identico, sia relativamente alle intercettazioni da utilizzare nello stesso procedimento nel quale esse sono state disposte, sia relativamente a quelle da utilizzare in altro procedimento, nei limi- ti indicati nell’art. 270. In entrambi i casi il divieto di utilizzazione dei risultati delle intercettazioni telefoniche deve intendersi sussistente soltanto quando es- se siano state eseguite fuori dei casi consentiti dalla legge e qualora non siano state osservate le disposizioni previste dagli artt. 267 e 268 c. 1 e 3, e non an- che nel caso in cui non siano state osservate le disposizioni di cui all’art. 268 c. 6, 7 e 8 [C IV 28.9.2005, Cornetto ed altri, GD 2006, 18, 96]. In coerenza con siffatto orientamento, per esempio, si è censurata con la declaratoria di inutiliz- zabilità dei risultati delle intercettazioni ambientali disposte in altro procedi- mento la vicenda in cui le stesse sono state effettuate mediante le apparecchia- ture installate presso un ufficio di p.g. senza nessuna ancorché minima motiva- zione in ordine alla inadeguatezza o indisponibilità degli impianti in dotazione alla procura della Repubblica né nel decreto autorizzativo emesso in via d’urgenza dal p.m. né in quelli successivi di proroga [C I 9.7.2004, Contaldo ed altri, CP 2006, 1879].

Bibliografia: (1)BELLUTA, Circolazione della prova (Diritto processuale pena-

le), EdD, III Annali, 953.

Art. 270bis. Comunicazioni di servizio di appartenenti al Di-

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