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L’eccezione di inutilizzabilità proposta col ricorso per cassazione

Nel documento Art. 268 c.p.p. (pagine 87-89)

271 Divieti di utilizzazione.

VI. L’eccezione di inutilizzabilità proposta col ricorso per cassazione

dall’art. 271 c. 2, invece, non sussiste quando le conversazioni o le comunica- zioni intercettate non siano pertinenti all’attività professionale svolta dalle per- sone indicate nell’art. 200 c. 1, e non riguardino, di conseguenza, fatti cono- sciuti per ragione della professione dalle stesse esercitata. (Fattispecie in cui il divieto è stato escluso, stante l’accertamento della non pertinenza dell’oggetto delle conversazioni intercettate all’attività professionale di psicologo esercitata dall’indagato) [C VI 18.1.2008, P.F., CED 238441].

VI. L’eccezione di inutilizzabilità proposta col ricorso per cassazione. 1

In giurisprudenza è stato enunciato il principio secondo cui, qualora venga ec- cepita dinanzi alla Corte di cassazione l’inutilizzabilità dei risultati delle in- tercettazioni, è onere della parte indicare specificamente l’atto che si ritiene af- fetto dal vizio denunciato. In difetto, pertanto, il motivo è inammissibile per genericità, non essendo consentito alla S.C. di individuare l’atto affetto dal vi- zio denunciato. Analogo onere incombe al ricorrente che, al contrario, invochi l’utilizzabilità delle conversazioni intercettate nel caso in cui il giudice abbia ri- tenuto inutilizzabili i relativi contenuti [C VI 12.2.2009, Lombardi Stronati ed altri, GP 2009, III, 269]. Si ribadisce, altresì, che qualora venga eccepita in se- de di legittimità l’inutilizzabilità dei risultati delle intercettazioni, siccome as- seritamente eseguite fuori dai casi consentiti dalla legge o qualora non siano state osservate le disposizioni previste dagli artt. 267 e 268 c. 1 e 3, è onere del- la parte non soltanto indicare specificamente l’atto asseritamente affetto dal vi- zio denunciato, ma anche curare che tale atto sia comunque effettivamente ac- quisito al fascicolo trasmesso al giudice di legittimità, magari provvedendo a produrlo in copia nel giudizio di cassazione. In difetto, anche in quest’ultima evenienza il motivo sarebbe inammissibile per genericità, non essendo consen- tito alla S.C. di individuare l’atto affetto dal vizio censurato [C IV 19.12.2008, Leonardo e altri, GD 2009, 21, 91; C IV 28.3.2008, Mestria, GD 2008, 18, 97]. Nello stesso senso, altre decisioni hanno ribadito che quando si prospetta da- vanti al giudice di legittimità l’inutilizzabilità dei risultati delle intercettazioni, l’eccezione, per i limiti intrinseci del giudizio di legittimità, può essere esami- nata solo se l’atto inutilizzabile, o dal quale consegue l’inutilizzabilità, sia stato specificamente indicato e faccia parte del fascicolo trasmesso al giudice di le- gittimità [C SF 30.8.2006, Tomasetti, GD 2006, 41, 55]. Ancora, in tema di sindacato di legittimità sull’eccezione di inutilizzabilità dei risultati delle inter-

cettazioni telefoniche, si è specificato che è onere del ricorrente indicare in ma- niera puntuale l’atto inutilizzabile, soprattutto in presenza di una pluralità di at- ti relativi al motivo dedotto e, se necessario, acquisirlo presso il giudice di me- rito [C IV 20.1.2006, Tamarisco e altri, CED 232972; C IV 7.8.2004, Campisi,

CP 2005, 3035].

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La Corte di cassazione ha rilevato, occupandosi della materia cautelare, che l’eventuale mancata trasmissione dei decreti autorizzativi, regolarmente e- messi, va eccepita immediatamente con la richiesta di riesame, al fine di con- sentire alla difesa e al giudice di verificare la legittimità delle intercettazioni e, in tal caso, spetta al tribunale disporne l’acquisizione. Qualora, invece, l’acquisizione della prova sia avvenuta in base a decreti regolarmente emessi e trasmessi, deve escludersi la possibilità per il giudice di rilevarne d’ufficio l’inutilizzabilità per asserita incongruità della motivazione, essendo tale potere esercitabile solo in presenza di una inutilizzabilità effettiva, per essere stati i mezzi di prova acquisiti illecitamente, con violazione delle norme poste a tutela dei diritti della difesa [C I 17.7.1999, Santoro, CED 214019]. Il fatto che il p.m. debba trasmettere prima al g.i.p. e poi al tribunale del riesame i decreti au- torizzativi che legittimano le intercettazioni, pena l’inutilizzabilità di esse, non comporta che il tribunale del riesame, dinanzi al quale nulla sia eccepito dalla parte, debba motivare sulla presunta carenza di motivazione dell’ordinanza au- torizzatoria delle intercettazioni stesse. Ed invero, il procedimento penale è ca- ratterizzato da una serie di situazioni potenzialmente causa di inutilizzabilità di atti, rispetto alle quali il giudice che nulla di irregolare rilevi ed avanti al quale nessuna eccezione sia sollevata, non è tenuto a motivare in negativo al fine di dar conto dell’accertamento della regolarità degli atti stessi. Ne consegue che non può per la prima volta essere proposta dinanzi alla Corte di cassazione la questione relativa alla valutazione della motivazione con la quale il g.i.p. abbia accolto la richiesta di intercettazione del p.m. [C I 8.7.1998, Brusaferri, CED 211017]. La mancanza di trasmissione al g.i.p. dei decreti autorizzativi delle in- tercettazioni telefoniche - esistenti e regolari - costituisce una irregolarità che va eccepita immediatamente, con richiesta di riesame, per consentire alla difesa di verificare la legittimità delle intercettazioni. Peraltro, quando l’acquisizione della prova è avvenuta regolarmente, essendo stati emessi i decreti tempestiva- mente, non si produce alcuna lesione dei diritti di difesa e va pertanto esclusa la possibilità del giudice di rilevarne d’ufficio l’inutilizzabilità, essendo tale pote- re esercitabile solo in presenza di una inutilizzabilità effettiva per essere stati i mezzi di prova acquisiti illecitamente, con violazione delle norme poste a tutela dei diritti della difesa e della par condicio tra le parti del processo [C V 6.4.1998, Maizzi, CED 211067].

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Non è deducibile per la prima volta con il ricorso per cassazione avverso il provvedimento del tribunale del riesame confermativo dell’ordinanza cautela-

re basata sui risultati di intercettazioni telefoniche o ambientali l’inutilizzabilità di tali intercettazioni per difetto di motivazione del decreto di autorizzazione in precedenza non denunciato [C V 16.10.2008, S.C., CED 242319]. Inoltre, in caso di provvedimento applicativo di misura cautelare personale basato sul ri- sultato di intercettazioni telefoniche, avverso il quale sia stata esperita procedu- ra di riesame conclusasi con la conferma di detto provvedimento, non è deduci- bile per la prima volta in sede di ricorso per cassazione proposto avverso la de- cisione del tribunale del riesame l’inutilizzabilità delle suddette intercettazioni, quando si voglia farla derivare da un asserito difetto di motivazione, preceden- temente mai denunciato, del decreto di autorizzazione [C I 15.1.1999, Azzoli- na, CED 212127]. Nello stesso senso, si è affermato che il vizio di motivazione dei decreti di autorizzazione alle intercettazioni telefoniche e ambientali non può essere dedotto per la prima volta in sede di legittimità. Infatti, è stato preci- sato, da un lato, si tratta di vizio non inscrivibile nelle ipotesi tassativamente previste dall’art. 271 e per le quali soltanto è comminata la sanzione dell’inutilizzabilità e la conseguente rilevabilità d’ufficio; dall’altro, la circo- stanza che detta censura non sia stata dedotta in sede di riesame comporta l’inammissibilità della stessa in sede di legittimità [C I 23.12.1998, Cammarata,

CED 212432; C I 23.12.1998, Cordì, CED 212071].

VII. La distruzione di verbali e registrazioni inutilizzabili.

Nel documento Art. 268 c.p.p. (pagine 87-89)