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La disciplina di protezione

Nel documento Art. 268 c.p.p. (pagine 73-75)

Art 270bis Comunicazioni di servizio di appartenenti al Di partimento delle informazioni per la sicurezza e ai servizi d

III. La disciplina di protezione

Ricorrendo i requisiti qualificativi appena indicati, la norma sembra introdurre una presunzione di segretezza riferita non soltanto al contenuto delle captazioni, bensì all’attività d’intercettazione nel suo complesso. Alla luce di siffatta valuta- zione normativa viene predisposto un complesso meccanismo di protezione in forza del quale l’autorità giudiziaria deve innanzitutto, ai sensi dell’art. 270 bis, c. 1, disporre la immediata segretazione e la custodia in luogo protetto dei docu- menti, dei supporti e degli atti concernenti tali comunicazioni. La prima forma di cautela imposta dalla norma si traduce, quindi, in una menomazione delle prero- gative processuali della difesa, in quanto le intercettazioni in oggetto sono sot- tratte alla disciplina del deposito prevista art. 268, c. 4, 5 e 6.

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Assicurata, in prima battuta, la riservatezza di tutta la documentazione concernen- te l’attività captativa, l’art. 270 bis c. 2 prevede una procedura di interpello fi- nalizzata a verificare l’effettiva ricorrenza di quanto presunto dal legislatore sulla base dell’accertata sussistenza dei presupposti qualificativi della fattispecie. Ter- minate le operazioni di intercettazione, infatti, l’autorità giudiziaria deve trasmet- tere al Presidente del Consiglio dei ministri copia della documentazione conte- nente le informazioni di cui intende avvalersi – dice la norma – “nel processo”, al fine di verificare se taluna di siffatte informazioni sia coperta da segreto di Stato. Occorre chiarire, in primo luogo, che, sebbene la norma in discorso si riferisca te- stualmente alle informazioni di cui la parte pubblica intende avvalersi, è da e- scludere la configurabilità di un potere di selezione in capo al pubblico ministero concernente il materiale da trasmettere. Pertanto, anche per ragioni di coerenza sistematica connesse alla formulazione omnicomprensiva dell’art. 270 bis c. 1, l’obbligo di trasmissione deve intendersi riferito a tutte le conversazioni inter- cettate. Sembra chiaro, altresì, che l’autorità giudiziaria sia tenuta ad interpellare il Presidente del Consiglio dei ministri a prescindere da qualsiasi valutazione cir- ca la configurabilità del segreto, di talché la richiesta di conferma deve essere at- tivata ex lege, anche qualora le comunicazioni di servizio intercettate risultino ic-

tu oculi estranee alla materia del segreto di Stato. Essa, tuttavia, non deve essere

attivata immediatamente, ma solo quando siano “terminate le intercettazioni”, per cui l’attività di captazione di comunicazioni protette conserva le tradizionali scansioni temporali sebbene ricorrano i più volte citati elementi qualificativi della fattispecie di protezione. Come si è pocanzi messo in evidenza, la disposizione che ci occupa fa ricorso ad un’espressione – processo, appunto – che, se intesa in senso tecnico, non potrebbe che esprimere un riferimento all’impiego delle inter- cettazioni nella fase successiva alla richiesta di rinvio a giudizio. Tuttavia, l’imprecisione lessicale emerge in tutta evidenza dalla lettura complessiva e si- stematica della disciplina di garanzia, di talché è da ritenere che l’esito della pro- cedura di interpello condizioni l’utilizzabilità delle risultanze delle intercettazioni in tutte le fasi del procedimento, inclusa quella delle indagini preliminari. La norma non contiene specifiche indicazioni circa le modalità di trasmissione, an- che se dall’art. 270 bis c. 4 sembra facile desumere che la trasmissione debba as- sumere la forma di una “richiesta” e debba avvenire con le forme delle notifica- zioni.

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L’art. 270 bis indica l’organo sul quale incombono i doveri di tutela del segreto mediante l’espressione “autorità giudiziaria”, per cui potrebbero sorgere per- plessità interpretative circa l’individuazione del soggetto legittimato ad attivare la correlata procedura di verifica. Al riguardo, tuttavia, sembra possibile affermare che, dal momento che all’esecuzione delle intercettazioni provvede il p.m. perso- nalmente o tramite p.g., le iniziative di protezione costituiscano adempimenti che gravano sull’autorità inquirente.

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Per quel che concerne l’esito della procedura di interpello, l’art. 270 bis c. 4 stabilisce che, se entro sessanta giorni dalla notificazione della richiesta il Presi- dente del Consiglio dei ministri non oppone il segreto, l’a.g. acquisisce la notizia e provvede per l’ulteriore corso del procedimento. In altri termini, nel caso in cui si formi il silenzio assenso – il rende le notizie pienamente utilizzabili – poiché la trasmissione degli atti all’autorità politica avviene con modalità tali da evitare qualsiasi forma di discovery, si rende comunque necessario completare il proce- dimento di acquisizione di tali comunicazioni e, dunque, provvedere al deposito delle registrazioni secondo quanto dispone l’art. 268 al fine di completare la pro- cedura attraverso la trascrizione. Viceversa, la tempestiva opposizione del segre- to di Stato, chiarisce il comma successivo, inibisce l’utilizzazione delle notizie da esso coperte. Per quel che concerne la prima ipotesi, merita di essere evidenziato come la norma stabilisce un termine doppio rispetto a quello previsto dall’art. 202 c. 4, evidentemente alla luce della presumibile maggiore complessità dell’esame degli esiti delle captazioni, soprattutto qualora queste ultime si siano protratte a lungo e, magari, abbiano interessato diverse utenze. A differenza di quanto previ- sto, poi, dall’art. 202 c. 5, la disposizione in discorso non prescrive espressamente un obbligo di motivazione in ordine alle determinazioni assunte dal Presidente del Consiglio dei ministri, anche se l’indicazione delle ragioni poste a fondamen- to del provvedimento di opposizione sembra imporsi alla luce del dato sistemati- co oltre che sulla base di un criterio interpretativo di tipo analogico.

IV. Gli effetti dell’opposizione del segreto di Stato.

Nel documento Art. 268 c.p.p. (pagine 73-75)