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Deposito di verbali e registrazioni

Nel documento Art. 268 c.p.p. (pagine 38-40)

268 Esecuzione delle operazioni.

III. Deposito di verbali e registrazioni

non è prescritto nemmeno nel procedimento davanti al giudice del riesame del- la misura cautelare]. Anche secondo giurisprudenza ulteriore, inoltre, i decreti di autorizzazione dell’intercettazione non sarebbero dovuti necessariamente essere acquisiti neanche in sede di riesame [C VI 3.2.1994, Bellomo, CED 197154; C I 26.1.1994, Caresi, CED 196980]. Sottoposta la questione al vaglio delle S.U., queste hanno statuito che il p.m. deve presentare al g.i.p., a fonda- mento della richiesta di una misura cautelare, o al tribunale in sede di riesame o di appello, i decreti di autorizzazione, convalida e proroga dell’intercettazione [C SU 27.3.1996, Monteleone, CP 1996, 2913]. Una suc- cessiva pronuncia, sempre delle S.U., ha tuttavia precisato che l’inefficacia del provvedimento custodiale consegue soltanto al mancato invio al tribunale del riesame di tutti gli atti a suo tempo trasmessi al g.i.p. mentre, quando quest’ultimo giudice aveva ricevuto gli atti in maniera parziale, siffatta sanzio- ne non opera [C SU 20.11.1996, Glicora, DPP 1997, 416]. In questo modo il giudice può verificare la legittimità degli elementi probatori che gli sono offerti e che potrebbe porre a fondamento della sua decisione. È pacifico l’obbligo del deposito, dopo l’esecuzione del provvedimento restrittivo, degli atti trasmessi dal p.m. al giudice della misura cautelare. Infatti, le S.U. hanno affermato che l’interrogatorio della persona sottoposta a misura cautelare, prescritto dall’art. 294, è viziato da nullità quando non sia stato preceduto dal deposito nella can- celleria del giudice dell’ordinanza applicativa, della richiesta del p.m. e degli atti con essa presentati. La nullità a carattere intermedio e, dunque, è deducibi- le solo fino al compimento dell’atto, comportando la perdita di efficacia della misura ai sensi dell’art. 302 [C SU 20.7.2005, Vitale, CP 2005, 3260].

III. Deposito di verbali e registrazioni. 1

Nel sistema delle intercettazioni il diritto di difesa riceve tutela, in linea di principio, solo in un momento successivo allo svolgimento delle operazioni, perché l’atto a sorpresa impedisce che l’interessato ed il suo difensore ne siano

previamente resi edotti. A norma dell’art. 268 c. 4, entro cinque giorni dalla conclusione delle operazioni, i verbali e le registrazioni devono essere deposi- tati nella segreteria del p.m. insieme ai decreti che hanno disposto, autorizzato, convalidato o prorogato l’intercettazione, rimanendovi per il tempo fissato dal p.m., salvo che il giudice non riconosca necessaria una proroga. La giurispru- denza ha precisato che i decreti con i quali è stata disposta, autorizzata, conva- lidata o prorogata l’intercettazione di conversazioni o comunicazioni telefoni- che devono essere depositati dal p.m., insieme ai verbali e alle registrazioni, entro cinque giorni dalla conclusione delle operazioni, per cui, finché tale ulti- mo evento non si è verificato, il p.m. non è tenuto a provvedere al deposito dei decreti e degli atti ad essi allegati, in quanto l’esercizio del diritto delle parti ad averne conoscenza è postergato nel tempo, per evidenti ragioni istruttorie [C V 29.1.2003, Piretto ed altri, GD 2003, 15, 95]. Nello stesso senso, si afferma che prima della conclusione delle operazioni, correttamente il p.m. non provvede al predetto deposito e gli indagati non possono lamentarsi per la mancata loro co- noscenza circa la durata delle operazioni di ascolto [C III 11.5.1992, Gerace,

CED 189985]. Non è previsto il deposito del c.d. brogliaccio d’ascolto - indi-

cazione riassuntiva delle conversazioni intercettate, che deve essere trascritto nel verbale delle operazioni - giacché a norma dell’art. 268 c. 4 è imposto il deposito solo dei verbali e delle registrazioni. Peraltro, anche l’omesso depo- sito di tali ultimi atti costituisce, secondo la S.C., una mera irregolarità e non determina l’inutilizzabilità dei risultati delle intercettazioni [C V 26.5.2003, p.m. in c. Gualtieri, GD 2003, 30, 84; C I 17.6.1993, Vicenti, CED 195396, in relazione al mancato deposito delle registrazioni, del riassunto del loro con- tenuto e dei relativi decreti autorizzativi, di convalida e di proroga. In relazione al c.d. brogliaccio d’ascolto, il cui omesso deposito non è processualmente sanzionato, v. C IV 9.4.2004, C. ed altri, CED 228040]. Con specifico riferi- mento alla fase cautelare, la S.C. ha ribadito che l’omesso deposito dei bro- gliacci di ascolto e dei files audio delle registrazioni di conversazioni oggetto di intercettazione non determina alcuna conseguenza sotto il profilo sanzionato- rio processuale, essendo sufficiente la trasmissione, da parte del p.m., di una documentazione anche sommaria ed informale, che dia sinteticamente conto del contenuto delle conversazioni riferite negli atti di p.g. [C VI 23.9.2010, Della Giovanpalola, CED 248747. Poco prima, nello stesso senso in relazione ai sup- porti relativi alle intercettazioni, C V 17.7.2008, Vottari, CP 2010, 1071]. La S.C. ha puntualizzato, altresì, che l’inosservanza dell’art. 268 c. 6, sotto il pro- filo dell’omesso avviso del deposito degli atti ai difensori delle parti non è san- zionata né a pena di nullità, né comporta l’inutilizzabilità delle intercettazioni, riferibile esclusivamente all’inosservanza delle disposizioni di cui agli artt. 267 e 268 c. 1 e 3 [C III 18.11.2009, V., CP 2010, 4310; C I 17.6.1993, Vicenti,

CED 195396].

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L’avviso del deposito deve essere dato al difensore e non alla parte personal- mente. La S.C. ha, infatti, dichiarato manifestamente infondata la questione

di legittimità costituzionale dell’art. 268 c. 6, nella parte in cui non prevede la notificazione dell’avviso di deposito in esso previsto anche alla parte perso- nalmente, in quanto tale avviso riguarda aspetti di precipuo carattere tecnico, sicché è ragionevole che il legislatore, nel suo potere di graduare discrezional- mente l’estensione del diritto di difesa, abbia circoscritto l’obbligo di notifi- carlo solo nei riguardi del difensore [C VI 14.11.2006, Protopapa, CP 2008, 2532]. Sempre in riferimento all’avviso al difensore, la giurisprudenza ha pre- cisato che tale obbligo sussiste solo per l’ascolto delle registrazioni e non per l’esame delle loro trascrizioni. Infatti la trascrizione delle registrazioni è un atto successivo disposto dal giudice ai sensi dell’art. 268 c. 7 e all’esito di tali operazioni non è previsto il deposito degli atti trascritti, in quanto le trascrizioni sono inserite nel fascicolo del dibattimento e sono direttamente esaminate dal difensore [C I 10.2.1995, Rizzo, CED 200240].

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L’art. 268 c. 5 consente al giudice di autorizzare il p.m. al ritardato deposito di verbali e registrazioni, se da questo può derivare un “grave pregiudizio per le indagini”, ma l’omesso deposito non può protrarsi oltre la chiusura delle indagini preliminari. In questo caso si è affermato che il termine di tale deposi- to coincide con quello di cui all’art. 415 bis, sicché si fa luogo ad un unico de- posito e la persona sottoposta alle indagini ed il suo difensore possono esercita- re anche le facoltà di cui all’art. 268 c. 6 [C V 11.4.2003, Gualtieri, CP 2004, 2921].

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Relativamente al termine previsto dall’art. 268 c. 6 per l’esame degli atti e delle registrazioni inerenti alle operazioni di intercettazione, la S.C. ha, di recente, precisato che esso non è suscettibile di proroga [C VI 18.5.2010, Amato, CED 248206].

IV. Specificità del deposito nel procedimento cautelare.

Nel documento Art. 268 c.p.p. (pagine 38-40)