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L’ambito di efficacia dell’inutilizzabilità

Nel documento Art. 268 c.p.p. (pagine 78-80)

271 Divieti di utilizzazione.

I. L’ambito di efficacia dell’inutilizzabilità

stesse siano state eseguite fuori dei casi consentiti dalla legge o qualora non siano state osservate le disposizioni previste dagli articoli 267 e 268 commi 1 e 3.

2. Non possono essere utilizzate le intercettazioni relative a conversazioni o comunicazioni delle persone indicate nell’articolo 200 comma 1, quando hanno a oggetto fatti conosciuti per ragione del loro ministero, ufficio o pro- fessione, salvo che le stesse persone abbiano deposto sugli stessi fatti o li ab- biano in altro modo divulgati.

3. In ogni stato e grado del processo il giudice dispone che la documenta- zione delle intercettazioni previste dai commi 1 e 2 sia distrutta, salvo che co- stituisca corpo del reato.

SOMMARIO:I. L’ambito di efficacia dell’inutilizzabilità. - II. Le intercettazioni eseguite fuori dei casi previsti dalla legge. - III. Le intercettazioni eseguite in vio- lazione dell’art. 267. - IV. Le intercettazioni eseguite in violazione dell’art. 268 c. 1 e 3. - V. Le intercettazioni eseguite in violazione del segreto professionale. - VI. L’eccezione di inutilizzabilità proposta col ricorso per cassazione. - VII. La distruzione di verbali e registrazioni inutilizzabili.

I. L’ambito di efficacia dell’inutilizzabilità. 1

Le S.U. hanno affermato che, qualora non siano osservate le disposizioni previ- ste dagli artt. 267 e 268, l’inutilizzabilità dei risultati dell’intercettazione rap- presenta una concreta attuazione dei precetti costituzionali posti a presidio della libertà e della segretezza delle comunicazioni, la cui inosservanza determina la totale rimozione del materiale processuale derivante dalle intercettazioni illegit- time, che si concreta nella loro giuridica inutilizzabilità e nella loro fisica eli- minazione. Pertanto, l’inutilizzabilità dei risultati delle intercettazioni, dichiara- ta nel giudizio penale, ha effetti anche nel giudizio promosso per ottenere la ri- parazione per ingiusta detenzione [C SU 13.1.2009, Racco, DPP 2009, 302]. Più tardi, come già visto, le S.U. hanno ribadito che le intercettazioni dichiarate inutilizzabili a norma dell’art. 271, così come le prove inutilizzabili a norma dell’art. 191, non sono suscettibili di utilizzazione agli effetti di qualsiasi tipo di giudizio, ivi compreso quello relativo all’applicazione di misure di preven- zione [C SU 25.3.2010, Cagnazzo e altri, GD 2010, 19, 45]. Esaminando il te- ma dell’estensione dell’effetto invalidante sotto diverso profilo, la S.C. ha chia-

rito che l’inutilizzabilità delle risultanze di intercettazioni eseguite fuori dei ca- si consentiti o nell’inosservanza delle disposizioni stabilite dagli artt. 267 e 268 c. 1 e 3 attiene non soltanto al contenuto delle conversazioni, ma anche ad ogni altro dato da esse desumibile - come, per esempio, le generalità dei soggetti coinvolti nella captazione - dal momento che si tratta di un dato informativo non desunto da altri accertamenti, ma proprio e soltanto dai risultati delle inter- cettazioni [C II 24.1.2006, Princi, CP 2007, 2109].

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Poiché in materia di inutilizzabilità non trova applicazione il principio dettato dall’art. 185 c. 1, secondo cui la nullità di un atto rende invalidi tutti gli atti consecutivi che da quello dipendono (c.d. nullita consequenziale), l’inutilizzabilità in chiave probatoria del contenuto di un’intercettazione telefo- nica non esclude che quel contenuto possa valere come “notizia di reato”, dando impulso ad ulteriori indagini le cui risultanze il giudice può legittima- mente utilizzare per la valutazione del quadro probatorio. Del resto, l’operatività della garanzia di inutilizzabilità dei mezzi probatori illegittimi, sancita dall’art. 191 c. 1, è limitata al momento giurisdizionale, da intendersi non solo come fase dibattimentale, ma come ogni fase o sede nella quale il giu- dice assume le proprie decisioni, ma non esclude che il p.m. o la p.g. possano trarre dagli atti vietati dalla legge spunti che ritengano utili per imbastire altre legittime investigazioni, i cui risultati potranno poi prospettare alla valutazione del giudice (in applicazione del citato principio, la Corte ha escluso che la pro- spettata inutilizzabilità di una prima intercettazione telefonica potesse trasmet- tersi a tutte le intercettazioni successive relative ad ulteriori utenze, ritualmente intese a dare supporto probatorio alla notizia di reato pur acquisita in forza di un’intercettazione inutilizzabile) [C 25.3.2008, I.E., CED 239373; C IV 22.2. 2008, Masalmeh e altri, GD 2008, dossier mensile 6, 74]. Nello stesso senso, in precedenza, si era affermato che l’inutilizzabilità dei risultati delle intercetta- zioni non determina la impossibilità di esperire indagini per l’accertamento dei fatti di reato eventualmente emersi dalle stesse, atteso che, in materia di inuti- lizzabilità, non trova applicazione il principio di cui all’art. 185, secondo il quale la nullità dell’atto rende invalidi gli atti consecutivi che da quello dichia- rato nullo dipendono [C III 10.6.2004, Canaj, CP 2005, 3925; C VI 4.2.2003, Hazbardhi, GP 2004, III, 122; C I 22.12.1997, Nikolic, CED 209844; C II 9.12.1997, p.m. in c. Meriani, CED 209149].

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La S.C. ha affermato che le pronunce sulla validità ed utilizzabilità del mezzo di prova compiute in sede di giudizio incidentale promosso per il riesame di misure cautelari personali, anche all’esito del giudizio di legittimità, non pos- sono ritenersi vincolanti per il giudice del dibattimento. Ne consegue che, con riferimento alla validità delle intercettazioni disposte nel corso delle indagini preliminari ed alla loro utilizzabilità, qualsiasi decisione adottata nella sede cautelare non può travalicarne i limiti fino a giungere a precludere al giudice

del dibattimento il potere-dovere di un’autonoma ed indipendente valutazione della prova, anche sotto il profilo della legittimità delle procedure acquisitive (da queste premesse, la Corte ha giudicato erronea la decisione del giudice di appello che, andando di contrario avviso alle determinazioni del giudice di primo grado, aveva ritenuto che le intercettazioni, dichiarate inutilizzabili nel procedimento incidentale de libertate, con valutazione confermata in sede di legittimità, non avrebbero potuto essere ammesse come prove, né essere, quin- di, utilizzate dal giudice di primo grado, in considerazione di una sorta di “giu- dicato parziale” formatosi sul punto) [C V 16.3.2010, Baldissin, CP 2011,

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