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Considerate le costanti violazioni dei diritti umani da parte degli Stati stessi, vennero promulgate dalle Nazioni Unite, successivamente, molteplici Convenzioni : contro il genocidio, le discriminazioni razziali, le discriminazion

Nel documento Future generazioni (pagine 123-128)

3 274 Anche nell’ Ottocento si tornerà a parlare di posterità e si farà riferimento espresso all’elemento temporale futuro Come

6. Considerate le costanti violazioni dei diritti umani da parte degli Stati stessi, vennero promulgate dalle Nazioni Unite, successivamente, molteplici Convenzioni : contro il genocidio, le discriminazioni razziali, le discriminazion

nei confronti delle donne, sui diritti politici alle donne, contro la schiavitù, e le istituzioni o pratiche assimilabili alla schiavitù, contro il traffico di persone e lo sfruttamento della prostituzione altrui, contro la tortura e altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti, sui diritti del fanciullo, per la protezione dei diritti di tutti i lavoratori migranti e dei membri dello loro famiglie, contro la discriminazione nell'educazione, sullo status dei rifugiati, sullo status degli apolidi

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Europea dei Diritti dell’Uomo (dall’art. 19 all’art. 59). Nella prima parte della Convenzione sono elencati i diritti e le libertà fondamentali che devono essere riconosciuti ad ogni uomo soggetto alla giurisdizione degli Stati membri contraenti, mentre la seconda parte è dedicata alle attività della Corte europea e alle modalità di ricorso alla stessa

1. i due accordi internazionali303, adottati all’unanimità dall’ONU il 16

dicembre 1966:

 il Patto internazionale sui diritti economici, sociali e culturali

il Patto internazionale sui diritti civili e politici

Come disse il Nobel per la pace René Cassin, uno dei padri della Dichiarazione Universale dei Diritti Umani, la Dichiarazione stessa era la pala centrale di un trittico ai cui lati dovevano stare i due Patti internazionali.

Essa è il punto di incontro e di raccordo di concezioni diverse dell'uomo e della società, una specie di "decalogo per cinque miliardi di individui", come la chiama Cassese304, che ha avuto il merito "...di formulare un concetto unitario e universalmente valido di valori che

dovevano essere difesi da tutti gli stati nei loro ordinamenti interni.." Questa universalità

trova la sua verifica nella progressiva ricezione, nella legislazione di paesi di ogni parte del mondo, della Dichiarazione e dei Patti del 1966 e trova conferma nella positiva constatazione che il tema dei diritti umani sta assumendo un ruolo importante nella stessa politica internazionale, nei rapporti tra stati che in altri momenti non ne riconoscevano la centralità o ne davano una interpretazione diversa.

Sotto il profilo dello status sociale, la definizione di una appartenenza a più livelli rende particolarmente evidente il fatto che quel mondo, in cui si sono sviluppati il sistema moderno degli Stati e la società industriale, sta scomparendo, sotto la spinta della globalizzazione e sotto la necessaria visione di un’appartenenza a più livelli nata dal delinearsi di nuove sfide per la sopravvivenza stessa dell’umanità.

303 anno 1966. In particolare il 16 dicembre 1966 l'O.N.U. adottò due specifici Patti, il Patto internazionale relativo ai diritti

economici, sociali e culturali ed il Patto internazionale sui diritti civili e politici, con il relativo Protocollo Aggiuntiv o Opzionale che istituiva il "Comitato dei Diritti dell'Uomo" (art.1 del Protocollo Facoltativo al Patto internazionale sui diritti civili e politici del 1966), dando una specifica motivazione: "per meglio assicurare il conseguimento dei fini del Patto" e decidendo che il Comitato dei Diritti dell'Uomo ha "il potere di ricevere e di esaminare comunicazioni provenienti da individui, i

quali pretendano di essere vittime di violazioni di un qualsivoglia diritto enunciato nel Patto>>. (Comité des Droits de l'Homme dans le cadre du Protocole facultatif , se rapportant au Pacte international relatif aux droits civils et politiques fait à New-York le 16 décembre 1966 par l'Assemblee Generale des Nations Unis). New York, 16 dicembre 1966 .Entrato in vigore : 23 marzo 1976

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E’ proprio il fenomeno della globalizzazione che crea quella interdipendenza fra soggetti che si promana anche nella sfera del loro agire. Ciò comporta da un lato un accrescimento della sfera della libertà individuale attraverso la cosiddetta “individualizzazione”:305 e dall’altra però un progressivo attenuarsi delle identità collettive “forti” dell’era industriale Comincia a farsi strada un’idea di cittadinanza sui

generis, rispetto alla tradizione precedente, non più legata ad un vincolo di

appartenenza territoriale, di classe o di famiglia politica, ma basato su diritti della

persona come tale, prescindendo dall’essere o meno membro di uno specifico gruppo

organizzato. Sarà Bobbio ad attribuire a tale cambiamento di “prospettiva” il motivo di una crescente attenzione sul tema dei “diritti umani”306.

I fenomeni di globalizzazione sembrano non essere più controllabili dai singoli Stati , anche perché le istituzioni non sono più in grado di rappresentare un referente stabile nella definizione dell’identità dei soggetti. Quest’ultimi ridefiniscono insieme a diritti- doveri anche nuove responsabilità accendendo il dibattito su questioni nuove non solo da un punto di vista teorico-politico, ma anche giuridico.

La realtà sembra caratterizzata da un doppio spostamento dei confini socio-culturali: per un verso si dilatano fino ad includere il mondo , dall’altro si ri-radicano307 su scelte individuali. In questo secondo caso nascono ovviamente nuovi interrogativi per il futuro, essendo questa società-mondo, priva di istituzioni capaci di farsi garanti di quelle libertà individuali, di cui i soggetti sembrano aver preso coscienza.

Nel primo caso invece, quando l’evoluzione della società estende gli ambiti di appartenenza possibili, si riconosce nelle motivazioni che sostengono l’agire collettivo una condivisa responsabilità di elaborare, formalizzare e rispettare le norme che garantiscono la sopravvivenza e la prosperità del gruppo stesso. Ed è a partire da queste norme che si configurano diritti e doveri di singoli verso altri singoli. La sfera di appartenenza si estende e si intreccia con sempre più referenti, che divengono non “l’Altro”, ma il “Noi” entro cui esercitare la responsabilità condivisa. Ogni soggetto è legato ad un altro soggetto da vincoli di riconoscimento e rispetto che si traducono in diritti-doveri. Inevitabile conseguenza della pluralizzazione dei referenti identitari è il

305 Privitera W., Incertezza e individualizzazione. In M. Rampazi (a cura di). L’incertezza quotidiana. Politica, lavoro,

relazioni nella società del rischio, Milano, Guerini, 2002.

306 Bobbio, N. L’Età dei Diritti. Torino: Einaudi, 1990.

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riconoscimento , oltre a diritti politici tradizionali, di diritti fondamentali dell’uomo e del cittadino agli individui in quanto “persona” tout-court. Essi riguardano tutti , in un panorama di coesistenza pacifica e di tutela delle differenze.

Quei valori di libertà, uguaglianza e giustizia sociale affacciatesi nelle grandi Rivoluzioni si pongono ora come base per una nuova cultura dell’umanità al cui centro vi è una specifica responsabilità nei confronti della “persona” in quanto tale, prescindente da strette limitazioni spaziali-temporali. Ed è sempre nel contesto delle grandi Rivoluzioni che si è andato formando quello specifico principio di uguaglianza, sotteso alle più importanti trasformazioni della società.

- Stockholm Declaration on the Human Environment 1972, durante la conferenza Internazionale sullo sviluppo di Stoccolma viene redatta la Stockholm Declaration on the Human Environment, nel cui preambolo leggiamo che ”difendere e migliorare

l’ambiente per le generazioni presenti e future è divenuto un fine imperativo per l’umanità…” e

che “ l’uomo[..] soggiace ad una solenne responsabilità di proteggere e migliorare l’ambiente

sia per le generazioni presenti che per quelle future”. Sebbene tale dichiarazione sia inerente

allo specifico settore ambientale posto a rischio dalla condotta della attuale generazione, troviamo nello stesso testo la dittologia generazioni presenti e future. Per la prima volta sembra ampliarsi il soggetto di riferimento a più generazioni. Come se il confine tra generazione presente e futura fosse meno stabile di quanto si pensi. L’ambiente in particolare è un settore in cui la cattiva gestione delle risorse e la deresponsabilizzazione degli stati e dei governi attuali mostra tutta la sua pericolosità. Si potrebbe anche leggere in tale concezione una proposta di risoluzione delle controversie, almeno concettuali, circa la titolarità e la responsabilità in capo di generazioni non ancora presenti se a queste venissero accorpate per definizione anche quelle che già esistono. Il bisogno di spingersi versa una protezione collettiva diviene necessario non solo a livello giuridico ma soprattutto a livello sociale.

Tutte queste carte costituiscono i gradini di quel processo che porterà un sempre maggiore numero di paesi a contemplare nelle proprie rispettive Costituzioni un esplicito riferimento ai diritti umani, da cui far discendere l’elaborazione di diritti destinati alle generazioni future308. Nello stesso anno viene pubblicato il famoso

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rapporto sui limiti dello sviluppo commissionato dal Club di Roma309 secondo cui il limite delle risorse naturali esistenti non consente una crescita indefinita ed incondizionata della società umana come noi la conosciamo e si richiede perciò un’attenzione della generazione presente verso quella futura.

La «questione ambientale» esprime il contrasto profondo generato dall'uso delle risorse naturali e, soprattutto, in merito all'uso appropriativo, menomativo o inquinante delle risorse stesse. Queste tipologie di uso producono profitti a vantaggio esclusivo degli utenti, e rivelano una attitudine a trasferire su terzi i rischi e i danni causati dalle attività di sfruttamento di tali risorse310.

- Conferenza per la sicurezza e la Cooperazione in Europa (CSCE), Helsinki 1975Nella quarta parte dell’Atto finale di Helsinky, “Cooperazione e scambi nel campo dell’informazione”, al par.42 si legge. “Gli Stati partecipanti sono consapevoli che lo

sviluppo dei rapporti internazionali nel campo dell’educazione e della scienza contribuisce ad una migliore comprensione reciproca ed è di vantaggio per tutti i popoli nonché di beneficio alle generazioni future”. Interessante sarebbe comprendere se quel “nonché” faccia delle future generazioni una parte effettiva di tutti i popoli o solo si riferisce all’aggiunta, oltre che agli altri, anche alle future generazioni. Credo più realisticamente che mentre il vantaggio richiami un lessico fatto di reciproche economie, il beneficio si intenda invece scevro da controprestazioni e più facilmente attribuibile, fosse anche per spirito di liberalità, a soggetti non identificati nel momento in cui se ne parla.

- 1981 Carta africana dei diritti dell'uomo e dei popoli Adottata a Nairobi il 28 giugno 1981 dalla Conferenza dei Capi di Stato e di Governo dell'Organizzazione dell'Unità Africana. Entrata in vigore il 21 ottobre 1986. Tale documento proprone una sorta di parallelismo tra diritti dei popoli e quelli delle generazioni future. A parte la possibile estendibilità dei diritti dei prim ai secondi ( che vedremo nel capitolo successivo), la relazione che qui si evidenzia è basata sulla confusione definitoria di

309 Il Club di Roma fu fondato nell’aprile 1968. E’ un’associazione non governativa, no-profit che si propone, attraverso il

contributo di scienziati ed intellettuali, di individuare i maggiori problemi che l’umanità deve affrontare e di ricercare soluzioni alternative su ampia scala.

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popolo che qui evoca l’appartenenza di un insieme di individui ad un gruppo , la cui originalità consiste nel rilevare anche segni di matrice socioculturale collettiva. Accezione che richiama anche quella di generazione.

Tale parallelismo pare avvalorato dall’ Articolo 22” Tutti i popoli hanno diritto al loro

sviluppo economico, sociale e culturale, nel rigoroso rispetto della loro libertà e della loro identità, e all'eguale godimento del patrimonio comune dell'umanità.” Che utilizza la stessa dicitura utilizzata per definire il patrimonio delle generazioni future.

Articolo17”1.Ogni persona ha diritto all'educazione. 2. Ogni persona può prendere

liberamente parte alla vita culturale della comunità. 3. La promozione e la protezione della morale e dei valori tradizionali riconosciuti dalla comunità costituiscono un dovere dello Stato nel quadro della salvaguardia dei diritti dell'uomo.”

- Quarta Convenzione di Lomè 1989 del 15 dicembre fra Paesi ACP e le Comunità Europee, all’art.33311, specifica che gli Stati APC si sforzano di realizzare tali obiettivi con l’appoggio delle Comunità in vista di migliorare, nell’immediato , le condizioni di vita delle loro popolazioni e di salvaguardare quella delle generazioni presenti e future. - Convenzione sui Diritti dell’Infanzia e l’Adolescenza 1989. E non si dovrà aspettare a lungo perché, a proposito di diritti umani, si elaborasse un documento a favore dei minori. L’Assemblea delle Nazioni Unite (ONU) a New York il 20 Novembre del 1989312,approva la Convenzione sui Diritti dell’Infanzia e

l’Adolescenza313 .Questo documento, vero e proprio trattato internazionale, vincolante

per gli tutti gli Stati che lo hanno ratificato. risulta di grande importanza, per due ordini di motivi. Il primo è che enuclea una responsabilità nei confronti del bambino( sia esso nato o debba nascere) da parte dello stato e dei genitori314.Si legge infatti nel

preambolo” E’ importante che tutti i genitori e gli adulti responsabili conoscano in dettaglio

questo documento al fine di essere, ognuno nel proprio ambiente e attraverso le proprie

311 Nell’art. (33) destinato alla protezione dell’ambiente e delle risorse naturali.

Nel documento Future generazioni (pagine 123-128)