• Non ci sono risultati.

Future generazioni e lessico rilevante

Nel documento Future generazioni (pagine 92-109)

2. GIOCHI GENERAZIONAL

3.1. Future generazioni e lessico rilevante

Dal momento in cui il termine generazione e la sua semantica rilevante sono fuoriusciti dall’indiscriminato del linguaggio ordinario per entrare nella cultura giuridica si è creato uno spazio normativo nuovo. Nel diritto le trasformazioni sistemiche passano attraverso trasformazioni sociali e linguistiche223. In una comunità discorsiva infatti il linguaggio precede ogni pretesa di senso ed è in grado di costituire pre-condizioni capaci di attribuire una qualche validità. Attraverso singole incorporazioni nel linguaggio giuridico di termini estranei si crea da un lato la possibilità del diritto stesso di poter governare il diverso traducendolo nel proprio lessico rilevante, ma dall’altra anche una forzatura in grado di produrre paradossalità. Ed è interessante vedere come di tutto questo a lasciar traccia è la parola. E’ la parola a ristabilire la continuità del testo storico del soggetto. E’ la parola ad attribuire senso storico alla vita. Il diritto si serve delle parole che lasciano intravvedere il cammino di una continua significazione. Credo ci si possa addirittura spingere a sostenere che l’accesso alla storia, sia essa passata o futura, si renda possibile solo attraverso la parola ed il suo simbolico: il diritto.

Attraverso le parole- sostiene ancora Lacan- possiamo riordinare le contingenze passate conferendole le necessità dell’avvenire.

Nei testi giuridici seguiamo il lungo iter della semantica che ha accompagnato la vita di alcuni termini: prossimo- generazione-future generazioni.

Seguendo infatti le tracce che il diritto ed i suoi testi hanno lasciato verrà composto una sorta di percorso geopolitico, capace di mostrare le forme, i luoghi ed i contenuti propri della giuridificazione. “I divenire hanno a che fare con la geografia, hanno a che fare

con orientamenti , direzioni, entrate e uscite224”. Esiste, sommersa tra i testi, una terminologia politico-sociale estremamente rilevante per l’esperienza che sta alla base

1.

223 Il termine generazione passa attraverso una semantica naturale a quella storico-sociale, politico-filosofica per approdare necessariamente nel campo del diritto.

93

del diritto e della storia sociale. Infatti i mutamenti, la futuribilità delle parole scritte in un presente ormai passato, sono visibili nel loro sviluppo linguistico. In ogni parola è già insita l’espressività storica e la sua relazione col futuro.

Ciò permetterà di riconsegnare la storia delle generazioni alla sua reale complessità. Allargherà la nostra prospettiva oltre la direzione temporale, dentro uno spazio stratificato, pluridimensionale che il diritto, forse per primo, ha saputo racchiudere. Esso infatti, con le sue Dichiarazioni, Convenzioni e Leggi ha saputo trasformare la generazione in luogo di investimento, ha potuto cioè far assumere alle generazione una valenza normativa.

3.1.2 Una prospettiva diacronica

La semantica “generazionale”, rimane legata al suo impiego discorsivo ovvero al contesto in cui essa nasce e si sviluppa, poiché senza lo spazio ed il tempo della sua formulazione non si potrebbe individuarne il significato. Ma ciò non basta. Non è sufficiente ricostruire la storia di un evento solo da un punto di vista cronologico. Necessita ciò che Kossellech definisce una ”strutturazione diacronica”. Essa infatti sarebbe in grado di descrivere l’avvento di un e- vento non semplicemente attraverso una successione, ma servendosi di una complessità di rapporti spazio temporali. Essi si legherebbero tra loro costruendo un tessuto storico capace di annullare il prima ed il

poi di ogni presente, assumendo una sempre nuova tematizzazione delle ragioni, delle

possibilità, delle interpretazioni e delle estensioni spazio temporali. Una tale storia si presenterà come unica nel suo valore a se stante, ma molteplice ed interconnessa nella sua rappresentazione. I termini che riassumono questa nuova lettura della storia sono perciò il mutamento, come già nella prima parte di questo lavoro si è mostrato, ed il progresso. Quest’ultimo da un certo punto in poi ha dato vita ad una vera e propria teologia del progresso, capace di conferire significato al cambiamento. Difficile e comunque sempre generalizzante, riuscire ad individuare un momento preciso in cui tale cambiamento di prospettiva sia avvenuto. Le generazioni però in tal senso possono aiutarci. Non c’è dubbio che il secolo XVIII, con la sua laicizzazione della storia, che

94

diviene disponibile alla libera azione dell’uomo. Il continuum della tradizione, basandosi su una concezione escatologica, pareva appiattire il divenire temporale225.

L’attesa del futuro dipende anche dal cambiamento dei ritmi temporali dell’esperienza, e cioè dall’accelerazione in virtù della quale il proprio tempo si distingue da quello passato226. Si comincia infatti ad insinuare l’idea che la tradizione, con la sua forza derivante dalla durata, non fosse affatto garanzia di venerabilità227. Anzi ciò che dal passato si eredita può a volte anche essere fonte di tirannia. Mi riferisco ad uno dei Padri fondatori americani, Paine che ne ”I diritti dell’uomo II” riporta: «[...] l’uomo non

ha alcuna autorità nei confronti dei posteri in materia di diritti personali; e pertanto nessun uomo, o corpo di uomini, ebbe o può avere il diritto di istituire un governo ereditario. Se anche tornassimo in vita, anziché essere seguiti dai nostri discendenti, non avremmo ora il diritto di privarci di quei diritti che in seguito passerebbero a noi stessi. Con quale pretesto, dunque, pretendiamo di privarne gli altri? Ogni governo ereditario è per sua natura tirannico. Una corona ereditaria o un trono ereditario, comunque poi si vogliano chiamare simili oggetti, non significano altro se non che gli uomini possono essere lasciati in eredità228. Ereditare un governo significa ereditare il popolo, come se fosse un gregge o una mandria».

I mutamenti dei campi di osservazione non sono nuovi al settecento. Già nel Seicento la famosa querelle tra antichi e moderni aveva mostrato l’inadeguatezza delle tesi che assolutizzavano o l’una o l’altra di tali posizioni. I moderni credevano che la fedeltà ai modelli preesistenti dovesse essere messa in crisi. Gli antichi consideravano tale “moderna rottura” con il passato una forma di degenerazione presente a discapito di quella memoria capace di far riemergere sempre qualcosa di assolutamente nuovo. In realtà al centro di queste due speculari visioni vi è una diversa accezione di humanitas. Se essa venisse considerata solo come perfettibile si verrebbe contro l’elemento universalistico che la contraddistingue, ma se la si considerasse invece perfetta, nel senso di sempre identica a se stessa, non si considererebbe la sua natura

225 C.G. Argan, Progetto e destino, Il Saggiatore, Milano 1965, in cui si evidenzia, in una metafora perfetta, come il Settecento

metta a sistema l’estetica del sublime, l’interesse per il frammento, il piacere per l’irregolarità, l’incompletezza, l’intri co, l’insolito, il rifiuto della chiarezza compositiva.

226 Koselleck, Futuro passato. Per una semanttica dei tempi storici, Clueb, Bologna, 2007, p.283 227 R.B. Bernstein Thomas Jefferson, Oxford University Press, 2005.

228 A. Sofri in “Chi è il mio prossimo”, Sellerio Editore, Palermo 2007 sostiene una particolare idea di eredità, legata alla sua

migliore parabola, ovvero quella del figliol prodigo.” C’è un diritto ad esigere in anticipo la quota (ereditaria) e a scialacquare.

95

temporalizzabile ed il suo dipendere in tutto od in parte dall’ambiente in cui di volta in volta potrebbe far parte. Ecco perché l’umanità può invece definirsi come una ars-

combinatoria. Dentro uno stato che in parte assomiglia ad una scansione lineare e

continua di epoche e generazioni ed in parte nasconde tutta la carica di possibilità “escluse ma non eliminate”.

Ovviamente l’inversione di rotta da Progresso cumulativo a discontinuità temporale, lo sganciarsi dalle strette maglie spazio temporali, così come il desiderio di autonomia rispetto al passato reimmettono problemi legati al tempo ed alla identità. Comincia a profilarsi cioè una visione del sé come temporalmente differito. Se infatti è vero che il presente pesa rispetto alle altre coordinate di passato e futuro, è pur vero che tale presente sarà sempre diverso da ora in poi e sempre in grado di ridisegnarsi come spazio di differenza rispetto ad un se’ passato come ad un se’ futuro. Anche nel caso in cui si cerchi di sostenere tale posizione, indirettamente si nota come il pensiero abbia bisogno di tempo per cambiare e progredire verso il suo stesso futuro. Lo stesso autore fa notare come sia assurdo lasciare in eredità obbligazioni piuttosto che libertà, ma nel farlo ci mostra come ancora in nuce sia la vera rivoluzione identitaria che il lento cammino giuridico porterà dietro. « [...] tra coloro che hanno lasciato questo mondo e coloro che ancora non vi sono entrati c’è una distanza tale che l’immaginazione umana non giunge a concepirla. Quale obbligazione può dunque sussistere tra di loro? come si può stabilire una regola o principio secondo cui di due entità, l’una non più e l’altra non ancora esistente, e che mai potranno incontrarsi su questa terra, l’una debba disporre dell’altra per sempre?».229La questione passa dal potere di governare al potere di dettare leggi che valgano per il futuro. Ma la linea di demarcazione tra ciò che preserva i discendenti e ciò che invece può solo vincolarsi si fa labile e poco chiara.

“[...] non vi fu mai, né mai vi sarà, né potrà mai esservi un parlamento o una categoria di uomini o una generazione, in nessun paese, che abbia il diritto o il potere di vincolare e disporre della discendenza fino alla “fine dei tempi”, o di stabilire per sempre come il mondo debba esser governato o chi debba governarlo [...]. Ogni età e generazione deve essere libera di agire autonomamente in ogni caso, come le età e le generazioni che la precedettero. La vana

229 Paine T., «Io sostengo i diritti dei vivi e mi oppongo a che i testi dell’arbitrio e dell’usurpazione dei morti li diseredino e li

opprimano; invece Burke afferma l’autorità dei morti sui diritti e sulle libertà dei vivi [...]. The Rights of Man (being an Answer to Mr. Burke’s attack on the French Revolution, by Thomas Paine..., London, printed for J. S. Jordan,17916; Part the Second Combining Principles and Practice, by Thomas Paine, London, printed for H.D. Sysmonds, 1792); trad. it. di M. Astrologo, I diritti dell’uomo, Roma, Editori Riuniti, 1978, pp. 121-122:

96

presunzione di governare dalla tomba è la più ridicola e oltraggiosa di tutte le tirannidi. L’uomo non ha diritti di proprietà sull’uomo, e nessuna generazione ha diritti di proprietà sulle generazioni a venire”230.

Questo il clima politico –culturale che produsse il primo atto(Dichiarazione della Virginia del 1776) da cui inizierà il lungo processo di giuridificazione della generazione e della sua grammatica di riferimento.

- Dichiarazione della Virginia del 1776 Con l’ Indipendence Act231 del 1776 ( derivato dalla proclamazione dei diritti del 1774) si apre l’epoca della positivizzazione giuridica della dottrina dei diritti naturali dell’uomo. Si enunciano infatti diritti inalienabili, come la vita, la libertà e il perseguimento della felicità, considerati principi generali, per primi storicamente concretizzati, a cui si ispireranno le successive dichiarazioni delle singole colonie americane232.

Ma è la Virginia a darsi una Costituzione che contenesse come preambolo una "Dichiarazione dei Diritti233", ed enucleasse per prima, il concetto di posterità234. Si

legge infatti nel suo preambolo: ”Dichiarazione dei diritti fatta dal corpo rappresentativo

del buon popolo della Virginia, riunito in piena e libera convenzione; questi diritti appartengono a esso e alla sua posterità, come base e fondamento del governo”. Concetto

ripreso dalla sezione1 del Documento stesso che riporta:”. Tutti gli uomini sono da

natura egualmente liberi e indipendenti, e hanno alcuni diritti innati, di cui, entrando nello stato di società, non possono, mediante convenzione, privare o spogliare la loro posterità; cioè, il godimento della vita, della libertà, mediante l’acquisto e il possesso della proprietà, e il perseguire e ottenere felicità e sicurezza”.

Un vero e proprio processo di traduzione dei diritti dell’uomo in diritti metapositivi che come scrive Sergio Cotta dovrebbero essere dotati di “massima resistenza alla

230 Paine T., The Rights of Man (being an Answer to Mr. Burke’s attack on the French Revolution, by Thomas Paine..., London,

printed for J. S. Jordan,17916; Part the Second Combining Principles and Practice, by Thomas Paine, London, printed for H.D. Sysmonds, 1792); trad. it. di M. Astrologo, I diritti dell’uomo, Roma, Editori Riuniti, 1978.

231Dichiarazione d’Indipendenza Americana del 1776

232 Solo del 1776 sia il Bill of Rights della Virginia che quello del Meryland(I – Ogni governo di diritto origina dal popolo, è

fondato sol- tanto sul contratto, e istituito unicamente per il bene del tutto.) e del North Carolina, a cui seguiranno, la Dichiarazione del Vermont del 1777, quella del Massachusetts del 1780, del New Hampshire del 1783… fino ai famosi Dieci Emendamenti alla Costituzione federale del 1791)

233 La Dichiarazione redatta da G. Mason e adottata il 12 giugno.

234 Secondo la lingua latina è possibile parlare di futura generazione attraverso l’utilizzo del termine , posteritas-posteri-

97

competenza del potere normativo”235.Troviamo infatti nella sezione XV della Dichiarazione della Virginia del 1776“Nessun Governo (…)può essere conservato senza una

ferma adesione alla giustizia, alla moderazione, alla temperanza ed alla virtù, senza frequente ricorso ai fondamentali principi”

Tale resistenza o conservazione mi sembra essere caratteristica costitutiva di ogni Dichiarazione dei diritti. Attraverso essa si opera una auto assunzione di scelte politiche a cui vincolarsi ed una enucleazione di diritti a cui attribuire una certa rigidità rispetto alle future attività ed ai futuri mutamenti. Recita la sezione tre della Dichiarazione della Virginia:”[…] Quando un governo appaia inadeguato o contrario a

questi scopi, la maggioranza della comunità ha un sicuro, inalienabile e indefettibile diritto a riformarlo, mutarlo o abolirlo, in quella maniera che sarà giudicata meglio diretta al

bene pubblico.236” La legge, cioè comincia a perdere la sua dimensione monolitica, per far spazio alla contingenza e alla possibile presenza di un diverso diritto per una diversa posterità. Quando nel testo compare a esso e alla sua posterità l’impressione che

se ha è quella di voler considerare i popoli come una forma di identità collettiva237. Si parte da un concetto omnicomprensivo come insieme di “generazioni” che nella lingua italiana viene identificato nel termine “posteri” di manzoniana memoria238.

Parlare di diritti innati indirettamente risolve il problema dell’attribuzione di diritti a soggetti non presenti. Quelli che la cultura giuridica ha individuato come diritti condizionali. Ma se al momento della nascita futura ed eventuale devono essere “pronti” per essere garantiti, la loro possibilità di esercizio deve essere mantenuta da subito. Per cui non è più solo un diritto, ma diviene un dovere il :”rovesciare un siffatto

governo e provvedere nuove garanzie alla loro sicurezza per l'avvenire”239. Tanto che la Dichiarazione continua ammonendo la possibilità di privare o spogliare la loro posterità.

235 S. Cotta, “Attualità e ambiguità dei diritti fondamentali”, art.

236 Già la Dichiarazione d’Indipendenza Americana del 4 luglio 1776 riportava :”Noi riteniamo che sono per se stesse

evidenti queste verità: che tutti gli uomini sono creati eguali; che essi sono dal Creatore dotati di certi inalienabili diritti, che tra questi diritti sono la Vita, la Libertà, e la ricerca della Felicità; che per garantire questi diritti sono istituiti tra gli uomini governi che derivano i loro giusti poteri dal consenso dei governati; che ogni qualvolta una qualsiasi forma di governo tende a negare questi fini, il popolo ha diritto di mutarla o abolirla e di istituire un nuovo governo fondato su tali principi e di organizzarne i poteri nella forma che sembri al popolo meglio atta a procurare la sua Sicurezza e la sua Felicità.”

237 Per il concetto di “collettività”, si veda cap. 3 infatti rintracciabile nei miti cosmogonici delle diverse religioni. La

creazione dell’uomo (o degli uomini) identifica una collettività individuata nella specie Brelich A., Storia delle religioni, Roma, Armando, pp28-32.

238 Il termine ‘posteri’ compare in letteratura, nell’ode civile di A. Manzoni Il cinque maggio ( 1821). 239 Dichiarazione D’ Indipendenza Americana 4 luglio 1776.

98

Una visione profetica se pensiamo alla attuale discussione sulla insufficienza della “concessione” di diritti senza il correlativo ed essenziale dovere alla loro conservazione. Ma un conto è avere una intuizione, un conto è parlare di diritto. Il nodo si situa proprio nella difficile traduzione del sentimento politico nei testi costituzionali. Quale ruolo assumerebbe la Costituzione? Una evidente disponibilità alla preservazione ed una preservazione alla mutabilità. Proprio lo scoglio di un testo costituzionale è in grado di porre scompiglio tra la realtà politico sociale e quella del diritto.

-Costituzione della Pennsylvania 1776240. Nel Preambolo di tale Costituzione sono

presenti i due aspetti fondamentali nella descrizione del fenomeno generazionale e della sua giuridificazione. Come nella contestuale Dichiarazione della Virginia si nota una spiccata declinazione al futuro, alla necessità di ricercare felicità e soprattutto ad una visione revisionista della Costituzione stessa. Dato che ogni governo deve essere

istituito e sostenuto per la sicurezza e la protezione della comunità come tale, e al fine di rendere possibile agli individui che la compongono il godimento dei loro naturali diritti e le altre benedizioni che l'Autore del Creato ha sparso sugli uomini; e poiché ogni volta, che questi grandi scopi di governo non sono ottenuti, il popolo ha il diritto, col consenso comune, di cambiarlo, e di prendere quelle misure che a lui possano sembrare necessarie per favorire la sua sicurezza e la sua felicita. Più avanti

nel permettere al popolo di questo Stato, col consenso comune, e senza violenza, di formare deliberatamente da se stesso tali regole giuste, come esso penserà meglio, per

il governo della futura società; essendo completamente convinti che è nostro

indispensabile dovere stabilire tali principi originali di governo, i quali promuovano nel miglior modo la felicità generale del popolo presente e futuro di questo Stato, e provvedano al miglioramento avvenire senza parzialità o pregiudizio a favore o contro qualunque classe particolare, setta o denominazione di uomini;

-Preambolo della Costituzione federale degli Stati Uniti d’America1787. In tale Atto si fa riferimento, anche se in modo implicito, ad una sorta di cittadinanza del futuro, richiamando ancora una volta il termine posterità. L’esordio infatti di tale

99

Costituzione declama” We the people of the United States, in Order to form a more perfect

Union, establish Justice, insure domestic tranquillity, provide for the common defence, promote the general Welfare , and secure the Blessing of Liberty to ourselves and our Posterity, do ordain and establish this Costitution for the United States of America”. Si include perciò nel

testo una dimensione diacronica dell’umanità: il popolo americano manifesta la volontà di formare un governo federale permanente, stabilire la giustizia, assicurare la tranquillità del Paese e garantirei benefici della libertà per se stesso e per i propri figli. Come se una riflessione filosofica si accompagnasse alla prima coeva esplicita presa di posizione giuridica a favore dell’umana discendenza.

Sul finire del secolo XVIII la concezione di popolo si è ormai definitivamente estesa alla posterità. Irrompe perciò nel normale decorso storico, una visione dinamica di tempi stratificati e contemporanei. Il genere umano non potrà più rappresentarsi solo come genere presente. La sua categoria monolitica è stata definitivamente decostruita a favore di asimmetrie ed anacronismi temporali. Velocità, multiformità, tradizione e progresso divengono elementi dei fenomeni storici che dall’ambito socio-politico si troveranno necessariamente a trasmigrare nella sfera del diritto. Quest’ultimo si troverà costretto a contenere due spinte tra loro diametralmente opposte. Da un lato la resistenza delle vecchie categorie giuridiche e la vitale tipizzazione e generalizzazione del nuovo nel linguaggio conosciuto del diritto. Dall’altra una innegabile apertura del presente sull’aspettativa del futuro, una faglia non esterna al diritto ma interna agli atti ed al suo linguaggio rilevante. J. Elster241 individua la paradossalità in cui si trova la generazione che dovrà imparare a convivere sia con il desiderio di autonomia rispetto al passato sia con la necessità di porre basi per il futuro. La difficoltà di un siffatto compito è messa a nudo nel periodo di fine settecento in cui la cosiddetta generazione

rivoluzionaria si trova a dover assumere su di sé un potere costituente nuovo. Se infatti

Nel documento Future generazioni (pagine 92-109)