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I contenuti dell’informazione:

La responsabilità solidale di cedente e cessionario

2.5.3. I contenuti dell’informazione:

225 In merito alle complessità circa la determinazione della data da cui far ricorrere a ritroso il termine dei 25 giorni si precisa che alcuni autori hanno stabilito di far decorrere i 25 giorni dalla sottoscrizione del contratto definitivo, ritenendo ammissibile che la procedura in commento sia attivata anche successivamente alla eventuale stipula di un contratto preliminare. In questo senso F. ROTONDI, F.

COLLIA, La comunicazione nel trasferimento d’azienda, in Dir. & Prat. Lav. n. 19/2001, con nota di F.

ROTONDI, Trasferimento d’azienda e di ramo d’azienda, in Dir. & Prat. Lav. n. 16/2011.

226 L. FRANCESCHINIS (2001), Le recenti modifiche legislative in materia di trasferimento d’azienda, in Approfondimenti, www.di-elle.it

227 R. FOGLIA, L’armonizzazione comunitaria in materia di trasferimento d’azienda, in Il Diritto del Lavoro nell’Unione Europea a cura di R. FOGLIA e R. COSIO, Giuffrè Editore, 2011

Per quanto concerne i contenuti dell’informazione, il primo comma dell’art.47, l.n.

428/1990, così come modificato dal D.lgs n. 18/2001, ricalca le prescrizioni della direttiva 23/2001/CE. Pertanto, ai sensi del primo comma del suddetto articolo, è stabilito che nell’informativa devono essere indicate la data del trasferimento o quella proposta per lo stesso ed i suoi motivi, le conseguenze giuridiche, economiche e sociali per i lavoratori e le misure previste nei confronti di questi ultimi228.

Sull’argomento dei diritti di informazione e consultazione in esame si è sviluppato un ampio dibattito dottrinale, non seguito però da un idoneo riscontro in giurisprudenza.

Pertanto, le rarissime pronunce di legittimità e di merito non hanno permesso di orientare il dibattito alla luce del diritto vivente. Uno dei profili più discussi, per quanto riguarda il contenuto dell’informazione, è quello relativo alla previsione di indicare i motivi del trasferimento. A tale riguardo sono state avanzate diverse tesi.

Secondo alcuni autori, si è sostenuto che non vi sarebbe l’obbligo di precisare nell’informativa le ragioni economiche sottese alla procedura traslativa229. Secondo tale orientamento, l’informazione sui motivi avrebbe il solo fine di permettere al sindacato di arrivare preparato alla posteriore fase di consultazione. Pertanto, i motivi del trasferimento finirebbero per convergere «con le circostanze di fatto che sono a base del trasferimento e che possono dirsi interessare direttamente i prestatori di lavoro»230. A supporto di tale impostazione è stato altresì rimarcato che è lo stesso art.47 a puntualizzare che l’informativa deve interessare le conseguenze giuridiche, economiche e sociali per i lavoratori, vale a dire il risultato prodotto in capo a ciascun lavoratore in conseguenza del trasferimento.

228 S. PICCIOLI, Il trasferimento d’azienda, 2006, Adapt, www.csmb.unimo.it.

229 P. LAMBERTUCCI, Le tutele del lavoratore nella circolazione dell’azienda, Giappichelli, Torino, 1999, p. 219; ID., Profili ricostruttivi della nuova disciplina in materia di trasferimento d’azienda, in Riv.

it. dir. lav., 1992, I, p. 167; A. MARESCA, Gli obblighi di informazione e consultazione nel trasferimento d’azienda, in Dir. rel. ind., 1992, p. 12; ID, Fruibilità della tutela sindacale nel trasferimento d’azienda, in Mass. giur. lav., 2000, 6, p. 612, il quale evidenzia l’irrilevanza dei motivi sul piano negoziale; P. TOSI, Due nodi della legge: informazione e consultazione sindacale, in Lav. inf., 1991, p. 12; G. SANTORO PASSARELLI, Trasferimento d’azienda e rapporto di lavoro, Giappichelli, Torino, 2004, p. 44; in giurisprudenza, cfr. Pret. Milano 19 gennaio 1999, in Or. giur. lav., 1999, p. 134, e, più recentemente, Trib.

Arezzo 11 febbraio 2008, in Riv. it. dir. lav., 2009, II, p. 200, con nota di R. GALARDI, Una lettura sostanzialistica dell’informazione nel trasferimento d’azienda, in Riv. it. dir. lav., 2009, II. Tale sentenza, pur non prendendo direttamente posizione sul punto, ha stabilito che l’indicazione nell’informativa che il trasferimento sarebbe avvenuto in ragione dello “scorporo di attività”, sembra aver aderito a questa impostazione.

230R. ROMEI, Il rapporto di lavoro nel trasferimento d’azienda. Art. 2112, in Il Codice Civile, Commentario diretto da P. SCHLESINGER, Giuffrè, Milano, 1993, p. 117.

Secondo altra parte della dottrina, invece, ragionando sul fatto che il diritto di informazione «da presupposto per l’esercizio di un’azione difensiva, passa a svolgere il ruolo di una funzione attiva del sindacato nel potere di controllo dell’imprenditore»231, hanno definito i motivi del trasferimento in senso ampio, includendo in tale disposizione non solo le strategie economiche e produttive scaturenti dalla vicenda in oggetto, ma anche tutte le «notizie che attengono anche alla gestione complessiva dell’impresa»232. Tuttavia, seguendo tale secondo orientamento, il nostro ordinamento, andando oltre gli obblighi stabiliti dal diritto comunitario, in quanto esso si limita a prevedere che

«l’informazione e consultazione devono almeno riferirsi alle misure previste nei confronti dei lavoratori», ha voluto imporre agli imprenditori l’obbligo di rendere partecipi i sindacati anche dei motivi posti a fondamento della decisione.

Tale ultimo indirizzo, fa anche leva sull’esposizione secondo cui il fine perseguito con l’impostazione dei vincoli procedurali è quello di consentire la partecipazione del sindacato alle trattative tra le due parti, ovvero tra cedente e cessionario, permettendogli di influenzare le scelte imprenditoriali. Seguendo quest’impostazione, appare logico ritenere che la conoscenza delle ragioni economiche e degli obiettivi della riorganizzazione aziendale è indispensabile per poter consentire la partecipazione concreta del sindacato nella successiva fase di consultazione e per verificare, in sede di esame congiunto, le ricadute che discendono dall’operazione traslativa sui rapporti di lavoro233. Questa tesi appare favorita in quanto, oltre ad essere più fedele al rigore letterale della legge, valorizza maggiormente la funzione del sindacato.

231L. SILVAGNA, Il diritto di informazione nel rapporto di lavoro, Giuffrè, Milano, 1977; nello stesso senso, M.T. CARINCI, Utilizzazione e acquisizione indiretta del lavoro: somministrazione e distacco, appalto e subappalto, trasferimento d’azienda e di ramo, Giappichelli, Torino, 2010, p. 199; A. RAFFI, Tutela del lavoratore nel trasferimento di azienda tra normativa nazionale e normativa comunitaria, Giuffrè, Milano, 2004, p. 101; M.L. VALLAURI, Trasferimento d’azienda e garanzie collettive, in Quad.

dir. lav. rel. ind., 2004, n. 28, p. 128.

232 L. GUAGLIANONE, Le procedure di informazione e consultazione, in Nuove leggi civ. comm., 1992, p. 639; C. ZOLI, La procedura di partecipazione sindacale in tema di trasferimento d’azienda, in AA.VV., Trasferimento d’azienda e rapporti di lavoro, Giuffrè, Milano, 2005, pp. 263 e ss.; In giurisprudenza, cfr.

Pret. Lodi 28 luglio 1995, in Riv. it. dir. lav., 1996, II, p. 615, con nota di S. GARIBOLDI, Violazione degli obblighi procedurali e rimozione degli effetti ex art. 28 St, lav. nel trasferimento di azienda; Pret. Napoli 7 dicembre 1993, in Foro it., 1995, I, c. 407, con nota di R. COSIO, La nuova disciplina del trasferimento d’azienda: i primi interventi della giurisprudenza

233 Zoli C. (2004), op. cit. a sostegno di tale argomentazione precisa che soprattutto nei casi in cui l’esame congiunto porti alla stipula dell’accordo d’ingresso con la previsione di condizioni peggiorative per i lavoratori coinvolti, potrebbe risultare complesso per le rappresentanze sindacali valutare l’effettivo impatto di tali operazioni sui rapporti di lavoro senza conoscerne interamente le ragioni di cui il trasferimento costituisce conseguenza diretta.

Del resto, non appaiono condivisibili le critiche di chi sostiene che siffatta interpretazione si collochi in contrasto con l’art.41 Cost.234. A tal fine è necessario spiegare che il potenziale contrasto si sarebbe creato solo laddove il legislatore avesse attribuito alle organizzazioni sindacali il diritto di sindacare (e nel caso impedire) l’iniziativa economica, ma non certo per la banale circostanza di costringere l’imprenditore a mettere la controparte sindacale nel punto di poter comprendere i motivi alla base della riorganizzazione aziendale che si intende perseguire235. Per quanto riguarda gli altri contenuti dell’informativa è chiaro che l’imprenditore sia obbligato non solo a manifestare la propria intenzione di cedere l’azienda, ma anche quella di specificare alle OO.SS. quali sono i diversi soggetti con cui pendono le trattative236.

Inoltre, è fuori discussione che le informazioni debbano essere autentiche e sufficientemente dettagliate, dal momento che il successivo (ed eventuale) esame congiunto deve essere disciplinato proprio sulla base delle nozioni fornite con la suddetta comunicazione237. Si sottolinea che l’inosservanza degli obblighi di informazione alle rappresentanze sindacali stabilite nella norma sia configurabile come condotta antisindacale ai sensi dell’art.28 l.n. 300/1970.

Fino a qualche tempo fa, era frequente sia in dottrina che in giurisprudenza, la tendenza dell’impossibilità di sanare eventuali vizi dell’informazione, qualora essa si fosse rivelata errata o falsa, nel successivo esame congiunto238.

Tuttavia, non hanno tardato ad arrivare orientamenti differenti239, che hanno trovato conferma anche in alcune pronunce di legittimità, sebbene relative alla diversa eventualità

234 Questa è la tesi di A. MARESCA, Gli obblighi di informazione e consultazione nel trasferimento d’azienda, in Dir. rel. ind., 1992, p. 12

235 Cfr. R. ROMEI, Il rapporto di lavoro nel trasferimento d’azienda, cit., pp. 116 e ss.; G. SANTORO PASSARELLI, Trasferimento d’azienda e rapporto di lavoro, Giappichelli, Torino, 2004, pp. 42 ss.

236 Trib. Roma 14 gennaio 2010 in Riv. giur. lav., 2010, n. 2, con nota di E. RAIMONDI, Trasferimento d’azienda e art. 28 stat. Lav, in Riv. giur. lav., 2010, n. 2, p. 327, che correttamente afferma che la conoscenza del soggetto con cui pendono le trattative è un elemento «di oggettiva rilevanza per il sindacato, che avrebbe potuto informarsi sull’assetto di tale soggetto e sulla sua solidità, orientando conseguentemente la propria azione durante le successiva fasi della procedura»

237 R. ROMEI, Il rapporto di lavoro nel trasferimento d’azienda, cit.; in giurisprudenza, Trib. Milano, 20 settembre 2002, in Riv. crit. dir. lav., 2003, p. 49, con nota di F. CAPURRO, Trasferimento d’azienda, comunicazioni sindacali, contratto collettivo di ingresso e comportamenti del datore di lavoro successivi all’operazione; Pret. Napoli 7 dicembre 1993, in Foro it., 1995, I, c. 407; contra Pret. Brindisi 5 ottobre 1996, in Mass. giur. lav., 2000, p. 8, che ha ritenuto sufficiente, ai fini ai fini dell’assolvimento

dell’obbligo informativo, anche la sola trasmissione del progetto di fusione.

238 V. NUZZO, Trasferimento di azienda e rapporto di lavoro, Cedam, Padova, 2002, p.135

239 A. MARESCA, Gli obblighi di informazione e consultazione nel trasferimento d’azienda, in Dir. rel.

ind., 1992, p. 18; ID., Tutela collettiva e garanzie individuali del lavoratore nel trasferimento d’azienda.

Le trasformazioni aziendali in vista del mercato europeo: legge o contratto collettivo, supplemento a Not.

delle procedure sindacali relativamente al licenziamento collettivo240. Tale ultima interpretazione, che sembra condividersi, reputa che la validità della comunicazione iniziale deve essere studiata con riferimento allo scopo della stessa, che è quello di instaurare un dialogo con le rappresentanze sindacali e di consentire a queste ultime di partecipare concretamente a tale confronto241.