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I contratti di collaborazione coordinata e continuativa e i contratti a progetto (co.co.co e

La siglia co.co.co si riferisce al Contratto di Collaborazione Coordinata e Continuativa, più recentemente sostituito con l’acronimo co.co.pro, ovvero Contratto di Collaborazione a Progetto.

"Il contratto di lavoro a progetto è una forma di collaborazione coordinata e

continuativa svolta in modo prevalentemente personale e senza vincolo di subordinazione per la realizzazione di uno o più progetti specifici determinati dal committente".

In passato il diritto del lavoro prevedeva la possibilità di instaurare, in alternativa al contratto dipendente51, un contratto di collaborazione coordinata continuativa (co.co.co.) ma questa scelta nella pratica risultò spesso elusiva dell’instaurazione del rapporto di dipendenza: il co.co.co., infatti, veniva utilizzato per definire un rapporto di lavoro che aveva tutte le caratteristche di un lavoro-subordinato senza rispettare, tuttavia, le tutele e la disciplina giuridica di riferimento.

Il D.Lgs. 276/200352 cercò di correggere tale contraddizione attraverso la sostituzione del co.co.co con quella del co.co.pro. La differenza sostanziale fra le due formule contrattuali é relativa al fatto che mentre con il co.co.co si instaurava un rapporto di lavoro senza limiti di tempo, la disciplina del contratto di collaborazione a progetto prevedeva per il rapporto una “durata”, quella necessaria per portare a termine il progetto per il quale si era ritenuto opportuno avviare la collaborazione.

51L'articolo 2094 del codice civile italiano, rubricato come "Prestatore di lavoro subordinato", si limita ad enunciare la definizione di prestatore di lavoro come il lavoratore che si obbliga mediante retribuzione a collaborare nell’impresa, prestando il proprio lavoro intellettuale o manuale alle dipendenze e sotto la direzione dell’imprenditore. Il lavoro subordinato, quidi, indica un rapporto di lavoro nel quale il lavoratore cede il proprio lavoro (tempo ed energie) ad un datore di lavoro in modo continuativo, in cambio di una retribuzione monetaria, di garanzie di continuità e di una parziale copertura previdenziale.

52Decreto Legislativo 10 settembre 2003, n. 276, "Attuazione delle deleghe in materia di occupazione e mercato del lavoro, di cui alla legge 14 febbraio 2003, n. 30", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale il 9 ottobre 2003

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Anche il contratto co.co.pro. é diventato con il tempo un modo per nascondere dei rapporti di lavoro subordinato poiché, attraverso questa tipologia contrattuale, il costo del lavoratore era inferiore rispetto a quello del lavoratore dipendente.53

Il D. Lgs. n. 81/2015 ha reintrodotto la disciplina dei contratti di collaborazione coordinativa e continuativa a decorrere dal 25 giugno 2015, abrogando definitivamente i co.co.pro. e mini co.co.pro introdotti dalla Legge Biagi. Quest’ultima continuerà ad applicarsi ai contratti già in atto ma, una volta realizzato il progetto, non potranno più essere prorogati o rinnovati.

In altri termini, quindi, se da un lato viene soppresso il contratto di lavoro a progetto, dall’altro viene confermata la possibilità di instaurare rapporti di collaborazione coordinata e continuativa ai sensi dell’art. 2222 c.c., senza preoccuparsi di individuare uno specifico progetto collegato a dei risultati finali, nel rispetto, ovviamente, dei requisiti insiti nella collaborazione:

 continuità;

 collaborazione;

 carattere prevalentemente personale della prestazione di lavoro;

 assenza del vincolo di subordinazione del collaboratore nei confronti del committente.

1.6.1 Presunzione di subordinazione

Al fine di evitare un utilizzo solo strumentale delle collaborazioni coordinate e continuative, il D. Lgs. n. 81/2015 dispone all’art. 2, comma 1, che:

“A far data dal 1° gennaio 2016, si applica la disciplina del rapporto di lavoro

subordinato anche ai rapporti di collaborazione che si concretano in prestazioni di lavoro esclusivamente personali, continuative e le cui modalita' di esecuzione sono organizzate dal committente anche con riferimento ai tempi e al luogo di lavoro”.

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Da ciò ne consegue che nel caso in cui il rapporto di lavoro non risulatasse genuino e cioé nel caso di prestazioni personali, continutive e con modalità di esecuzione di fatto definite dal committente, si applica la disciplina dei contratti di lavoro subordinato sotto ogni profilo: giuslavoristico, previdenziale e fiscale.

Riconoscere una co.co.co genuina non sarà facile, poiché secondo gli studiosi di diritto del lavoro, lo stesso discrimine tra l’espressione “esclusivamente personale” e “prevalentemente personale” non é di facile identificazione e porta con sé diversi dubbi. Per questo il legislatore ha introdotto la possibilità per le parti di richiedere alle apposite commissioni la certificazione delle condizioni della subordinazione e quindi dell’assenza dei requisiti di cui al comma 1 dell’art. 2 dello stesso decreto.

Sono escluse dalla riconduzione di lavoro subordinato le fattispecie introdotte dall’art. 2 comma 2:

le collaborazioni per le quali gli accordi collettivi nazionali, stipulati da

associazioni sindacali comparativamente piu' rappresentative sul piano nazionale, prevedono discipline specifiche riguardanti il trattamento economico e normativo, in ragione delle particolari esigenze produttive ed organizzative del relativo settore;

le collaborazioni prestate nell'esercizio di professioni intellettuali per le quali

e' necessaria l'iscrizione in appositi albi professionali;

le attivita' prestate nell'esercizio della loro funzione dai componenti degli

organi di amministrazione e controllo delle societa' e dai partecipanti a collegi e commissioni;

le collaborazioni rese a fini istituzionali in favore delle associazioni e societa'

sportive dilettantistiche affiliate alle federazioni sportive nazionali, alle discipline sportive associate e agli enti di promozione sportiva riconosciuti

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dal C.O.N.I., come individuati e disciplinati dall'articolo 90 della legge 27 dicembre 2002, n. 289”54.

1.6.2. Stabilizzazione dei rapporti in essere

Come già anticipato, tutti i contratti di collaborazione che si sostanziano in prestazioni esclusivamente personali, continuative e con modalità definite dal committente, verranno trasformati in contratto di lavoro subordinato. Il committente può, in questo caso, avvalersi della facoltà di stabilizzare i lavoratori interessati, assumendoli con contratto a tempo indeterminato (art. 54 del D. Lgs.n. 81/2015), determinando così l’estinzione degli illeciti amministrativi, contributivi e fiscali.

La stabilizzazione si pone in armonia con uno degli obiettivi principale del Jobs Act e cioè quello di far si che il contratto di lavoro a tempo indeterminato si imponga come tipologia contrattuale standard, a scapito delle diverse tipologie contrattuali atipiche che si sono sviluppate nell’ultimo decennio (prime fra tutti proprio i co.co.co e i co.co.pro). A tal fine, quindi, il Jobs Act prevede la possibilità di fruire dell’esonero contributivo (previsto per il 2016), in caso di stabilizzazioni di collaborazioni coordinate e continuative quando la procedura di stabilizzazione si attiva su espressa volontà delle parti.

La possibilità di stabilizzare i collaboratori e di fruire dei benefici ad essa connessi, decorrerà solo a partire dal 1° gennaio 2016 e potrà riuardare i contratti di collaborazione coordinata e continuativa, a progetto e i soggetti titolari di partita IVA, con cui il titolare aveva instaurato un rapporto di lavoro ai sensi dell’art. 69-bis del D.Lgs.n.276/2003, oggi abrogato.

L’iniziativa alla stabilizzazione così come la sua attuazione concreta, non si pone come condizione necessaria, ma come una scelta lasciata alla volontà di entrambe le parti. E’ necessario ribadire però che, nonostante il processo di stabilizzazione rientri nel

54D. Lgs. 15 giugno 2015, n. 81, Disciplina organica dei contratti di lavoro e revisione della normativa in tema

di mansioni, a norma dell'articolo 1, comma 7, della legge 10 dicembre 2014, n. 183, pubblicata il 25 giugno 2015

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disegno più ampio del Governo finalizzato ad aumentare i contratti di lavoro a tempo indeterminato, attraverso l’esonero contributivo di cui usufruisce il datore di lavoro, diverse sono le perplessità sorte a seguito dell’ abrogazione dei contratti di collaborazione a progetto.

Molti, infatti, ritengono tale incentivo non sia la soluzione corretta soprattutto in questa fase in cui é necessaio un mercato del lavoro dinamico. Questa tipologia contrattuale ha permesso di andare incontro sia alle esigenze dei datori di lavoro, che ricercavano sempre più una maggiore flessibilità in entrata, sia dei lavoratori. Molti sono i giovani, neolareati o disoccupati che hanno trovato un impiego o che sono stati reinseriti nel mondo del lavoro proprio grazie a questa tipologia contrattuale. I co.co.co sono, infatti, una quota rilevante in termini occupazionali e, “le 200mia assunzioni a tempo

indeterminato che il governo ipotizza appaiono sempre più difficili. La loro eliminazione porterebbe molti ad utilizzare le famigerate false partite IVA e, in più, si annunciano contenziosi sulle trasformazioni, perché saranno necessarie delle conciliazioni individuali, che potrebbero diventare onerose.55