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La somministrazione di lavoro a tempo indeterminato

Con il termine staff-leasing si indica una tipologia contrattuale con la quale le Agenzie per il lavoro possono assumere un lavoratore in somministrazione a tempo indeterminato. Mediante tale istituto, infatti, un’azienda può disporre di lavoratori dipendenti in somministrazione non più con durata limitata ma a tempo indeterminato.

Lo staff leasing è stato introdotto nel nostro ordinamento dal D.Lgs. n. 276/2003 (riforma Biagi) per attività limitate e molto diverse tra loro (dalla consulenza informatica alla gestione del magazzino) senza però alcun limite quantitativo al suo utilizzo (a meno che non vi fossero apposite norme collettive). La stipulazione di con contratto commerciale a tempo indeterminato, così come disposto dall’art. 20, comma 3, della Legge Biagi era legittimo nei seguenti casi:

 servizi di consulenza e assistenza nel settore informatico, compresa la progettazione e manutenzione di reti intranet e extranet, siti Internet, sistemi informatici, sviluppo di software applicativo, caricamento dati;

 servizi di pulizia, custodia, portineria;

 servizi, da e per lo stabilimento, di trasporto di persone e di trasporto e movimentazione di macchinari e merci;

 la gestione di biblioteche, parchi, musei, archivi, magazzini, nonchè servizi di economato;

 attività di consulenza direzionale, assistenza alla certificazione, programmazione delle risorse, sviluppo organizzativo e cambiamento, gestione del personale, ricerca e selezione del personale;

 attività di marketing, analisi di mercato, organizzazione della funzione commerciale;

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 la gestione di call-center, nonchè per l'avvio di nuove iniziative imprenditoriali nelle aree di cui al regolamento (CE) n. 1260/1999 del Consiglio, del 21 giugno 1999, recante disposizioni generali sui fondi strutturali;

 costruzioni edilizie all'interno degli stabilimenti, per installazioni o smontaggio di impianti e macchinari, per particolari attività produttive, con specifico riferimento, all'edilizia e alla cantieristica navale, le quali richiedano più fasi successive di lavorazione, l'impiego di manodopera diversa per specializzazione da quella normalmente impiegata nell'impresa.

 Oltre ai casi espressamente previsti dal legislatore, la contrattazione collettiva di livello nazionale o territoriale può individuare ulteriori ipotesi di legittima stipulazione del contratto di somministrazione a tempo indeterminato.

Nella fase di incubazione delle agenzie (1986-1996), il fatto che quest’ultime potessero assumere a tempo indeterminato é stato utilizzato dalle organizzazioni sindacali come cavallo di battaglia per proteggere lo status del lavoratore contro la precarietà propria dei contratti a tempo determinato. I sindacati, infatti, spingevano perché tutte le agenzie, all’epoca chiamate società di fornitura di lavoro temporaneo, assumessero esclusivamente a tempo indeterminato, anche se ciò appariva in evidente contraddizione con il concetto di flessibilità, concetto alla base del lavoro interinale.138 Diversa é, però, la posizione assunta più di recente da alcune organizzazioni sindacali che si sono poste in netta contrapposizione rispetto alla liberalizzazione dello staff- leasing operata dal legislatore. Secondo la Cgil, infatti, lo Staff-Leasing é uno “strumento odioso” che non porta ad una crescita dell’occupazione quanto piuttosto “a

rafforzare la precarietà del lavoro, propria dello strumento della somministrazione, a creare maggiori disparità tra lavoratori a tempo indeterminato assunti direttamente

138 Lamberti M. e Mercurio R., La Somministrazione di Lavoro: Normativa. Organizzazioni e profili di tutela, G. Giappichelli editore, Torino 2014

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dall’azienda utilizzatrice e lavoratori in somministrazione e a ridurre sempre più la responsabilità sociale delle imprese”139.

Su una diversa posizione di collocano invece la Cisl e la Uil. La prima, infatti, dopo un iniziale periodo di diffidenza dei confronti dello staff leasing, ha maturato una sostanziale approvazione dello stesso con l’idea che la possibilità data alle agenzie di assumere a tempo indeterminato potesse portare ad un effettivo aumento dell’occupazione e al raggiungimento di maggiori tutele per i lavoratori precari. Anche la Uil si pone sulla stessa lunghezza d’onda poiché per quest’ultima “rafforzare, nel

sistema delle agenzie, il lavoro in somministrazione a tempo indeterminato rimane la questione fondamentale” (Relazione del primo congresso nazionale CPO UIL).

La dura avversione della Cgil, però, ha di fatto rallentato lo sviluppo dello staff-leasing sia nella sua applicazione concreta nei contesti aziendali sia con riferimento all’evoluzione del suo quadro normativo. Con riferimento a quest’ultimo aspetto, infatti, va ricordata l’abrogazione dell’istituto con la legge 247/2007140 (Legge

Finanziaria 2008) da parte del secondo governo Prodi e la successiva circolare ministeriale n. 7 del 25 marzo 2008 che interviene per confermare la cancellazione dello staff-leasing dal nostro ordinamento141.

Il percorso che ha portato all’approvazione della Legge 247/2007 è stato accompagnato da periodi di intensa e prolungata discussione all’interno della compagine governativa e della maggioranza parlamentare. A dar conto di questi passaggi potrebbe contribuire il commento diffuso dalla Cgil in merito ai contenuti del protocollo sul punto: «Né può

essere da noi accettata la foglia di fico con cui, invece di abrogare semplicemente norme simbolicamente odiose quali lo staff leasing e il lavoro a chiamata, si

139 Cit in: Treves C., Mercato del lavoro, poche certezze. Le critiche della Cgil al Protocollo, in RS, agosto 2007. 140

Legge 24 dicembre 2007, n. 247 "Norme di attuazione del Protocollo del 23 luglio 2007 su previdenza, lavoro e competitività per favorire l’equità e la crescita sostenibili, nonchè ulteriori norme in materia di lavoro e previdenza sociale", pubblicata nella Gazzetta Ufficiale il 29 dicembre 2007.

141La circolare però, nonostante l’abrogazione dello staff leasing, ammette la validità dello stesso per i contratti già in essere fino alla loro naturale scadenza e, quindi, potenzialmente a tempo indeteminato

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preannunciano tavoli in materia. […]. La Cgil è chiara: non ci sono alternative

all’abrogazione di queste norme e a questo orientamento terrà fede nel prosieguo»142

Tale abrogazione durerà fino al 2009 quando il governo di centro destra abrogò la sua abolizione con la Legge n. 191/2009143 (Legge Finanziaria 2010), integrandola con importanti novità. In particolare, la nuova Legge ammette:

 la possibilità di ricorrere a quest’ultimo se il lavoratore é iscritto alla liste di mobilità (comma 5-bis dello stesso art. 20) o é assunto in apprendistato (art 20, comma 3 lettera i-ter);

 la possibilità che la contrattazione aziendale definisca ulteriori casi in cui le agenzie possono ricorrere alla somministrazione a tempo indeterminato;

 l’aggiunta della lettera i-bis per cui é ammesso il ricorso allo staff leasing in tutti i settori produttivi, pubblici144 e privati, per l’esecuzione di servizi di cura e assistenza alla persona e di sostegno alla famiglia. (art 20, comma 3, lettera i- bis).

Così come per la somministrazione a tempo determinato il “vincolo d’ingresso” definito dalla causale ha riscontrato nel corso degli ultimi anni interventi normativi volti a ridurne la sua portata, ampliando di conseguenza il ricorso al contratto in somministrazione sia a termine sia a tempo indeterminato. E’ necessario però sottolineare una importante differenza nell’ applicazione del vincolo della causale nel caso dello staff leasing e nel caso di somministrazione a termine. Se in quest’ultimo caso la concreta applicazione di quest’ultima ha richiesto un esercizio più attento poiché maggiormente esposto ad errori, altrettanto non si può dire per lo staff leasing. Nel contratto di somministrazione a tempo determinato, infatti, il mancato rispetto della causale determinava l’irregolarità del contratto di somministrazione e la

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Treves C., Mercato del lavoro, poche certezze. Le critiche della Cgil al Protocollo, in RS, agosto 2007. 143

Legge 23 dicembre 2009, n. 191, "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2010)", pubblicata nella Gazzetta Ufficiale il 30 dicembre 2009

144 Il riferimento all’ambito pubblico per questo caso – introdotto con la legge finanziaria 2010 – supera il divieto generale di ricorso allo staff leasing nella pubblica amministrazione, anche se di fatto per nulla utilizzato.

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conseguente costituzione di un rapporto di lavoro in capo all’azienda utilizzatrice; nel caso dello staff leasing, invece, l’elenco dei casi in cui era ammesso, riduceva il rischio dell’irregolarità del contratto poiché la lista era ben chiara e priva di incertezze sulla possbilità di ricorso o meno a questo istituto145.

Dopo la sua reintroduzione nel nostro ordinamento, la disciplina dello staff leasing non ha conosciuto ulteriori modifiche se con con l’attuale D.Lgs. 81/2015. Se la Legge Biagi e le successive modifihe introdotte dalla Legge 191/2009, hanno leggittimato l’uso dello staff leasing solo con riguardo ad alcune attività senza però prevedere alcun limite quantitativo, il D. Lgs 81/15 ha rovesciato tale impostazione. Esso, infatti, da una parte ha rimosso “la lista dei casi” in cui la fattispecie era consentita rendendo di fatto possibile l’utilizzo dello stesso in ogni settore ma, dall’altro, ha bilanciato questa maggiore libertà con l’introduzione di un limite quantitativo, prima inesistente. Come si vedrà più avanti, infatti, i lavoratori somministrati mediante staff leasing non possono eccedere il 20% dei lavoratori a tempo indeterminato in forza presso l’utilizzatore al 1° gennaio dell’anno di stipula del contratto.

Lo staff leasing, quindi, a seguito delle modifiche apportate dal Jobs Act, sarà utilizzabile da qualsiasi azienda di qualsivoglia settore, in ogni caso e senza necessità di inserire la motivazione all’interno del contratto, per il reperimento di qualunque profilo, anche operaio, nei limiti però indicati dall’art. 30, comma1, del D. Lgs. n.81 del 2015.146