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LA CONVENZIONE UNESCO DEL

Nel documento L'arte da salvare (pagine 148-151)

I BENI CULTURALI NEI CONFLITTI ARMATI OGG

LA CONVENZIONE UNESCO DEL

Nel corso degli ultimi decenni il commercio mondiale dei beni culturali ha conosciuto un forte incremento: non è aumentato soltanto il commercio legale di oggetti d’arte, ma anche il trasferimento illegale di beni che arreca danni spesso molto gravi al patrimonio culturale mondiale349.

In molti Paesi il traffico illegale di oggetti d’arte è già controllato dalla criminalità organizzata ed occupa una posizione di rilievo nella rosa dei traffici illegali insieme alla droga e alle armi.

Mentre in molti Paesi europei sono le collezioni private, i musei, le chiese e altri edifici pubblici ad esser presi di mira, in Paesi come l’Asia, l’America Latina, il Bacino mediterraneo e l’Africa, che possiedono un patrimonio culturale molto ricco, subiscono saccheggiamenti anche i beni custoditi all’interno dei templi e dei siti archeologici350.

E’ deducibile, pertanto, che i Paesi più poveri non possono permettersi di creare dei provvedimenti efficienti per combattere questa piaga e pertanto si vedono, in maniera impotente, privati della propria storia e cultura.

La Comunità internazionale, dunque, ha reagito a questa nuova minaccia con una serie di provvedimenti mirati a contrastare il trasferimento illegale dei beni culturali e i loro conseguenti effetti collaterali.

Il primo di questi interventi fu la Convenzione UNESCO che si tenne dal 12 al 14 novembre del 1970 (ma entrata in vigore soltanto il 24 aprile 1972) a Parigi nella quale vennero discusse le modalità per evitare e impedire l’importazione, l’esportazione ed il trasferimento illecito dei beni culturali

349

Del Tufo Valeria, Traffico illecito di beni culturali, Napoli, 1992

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con l’intento di imporre una maggiore rigidità nei sistemi di controllo dei singoli Stati per cercare di arginare il traffico illecito di opere d’arte.

E’ bene precisare che il mercato della circolazione dei beni artistici si divide in due grandi settori:

1. i Paesi esportatori di opere d’arte come l’area mediterranea, America

Latina e Centrale, Oceania, Asia e Africa;

2. i Paesi importatori di opere d’arte come Gran Bretagna, Svizzera, Stati Uniti351.

Le legislazioni di questi Paesi per quanto riguarda le esportazioni sono molto differenti tra loro: più tolleranti e liberatorie quelle dei Paesi importatori, più protezionistiche quelle dei Paesi esportatori per evitare, ovviamente, un’emorragia di opere d’arte.

Pertanto nel tentativo di uniformare legislazioni così differenti, la Convenzione ha dovuto definire innanzitutto i beni ritenuti proprietà culturale di uno Stato, cioè quei beni che presentano importanza archeologica, storica, letteraria, artistica, e scientifica.

L’elenco è molto dettagliato e comprende, oltre a reperti archeologici e opere d’arte, anche collezioni di flora, fauna, minerali, reperti relativi alla vita di personalità importanti, manoscritti, incunaboli, pubblicazioni di particolare interesse, strumenti musicali, mobili e antichità con più di 100 anni352.

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Merryman John Henry, Two Ways of Thinking About Cultural Properties, “The American Journal of International Law”, LXXX, 04, Ottobre 1986, pp. 831-853

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Convenzione UNESCO 1970; Art.1: Ai fini della presente Convenzione vengono considerati

beni culturali i beni che, a titolo religioso o profano, sono designati da ciascuno Stato come importanti per l'archeologia, la preistoria, la storia, la letteratura, l'arte o la scienza e che appartengono alle categorie indicate qui di seguito:

(a) collezioni ed esemplari rari di flora e fauna, di mineralogia e di anatomia; oggetti che rappresentino un interesse paleontologico;

(b) i beni riguardanti la storia, ivi compresa la storia della scienza e della tecnica, la storia militare e sociale nonché la vita dei leaders, dei pensatori, degli scienziati e degli artisti nazionali e gli avvenimenti di importanza nazionale;

(c) il prodotto di scavi archeologici (regolari e clandestini) e di scoperte archeologiche; (d) gli elementi provenienti dallo smembramento di monumenti artistici o storici e da luoghi archeologici;

(e) oggetti d'antiquariato che abbiano più di cento anni quali le iscrizioni, le monete e i sigilli incisi;

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Inoltre la Convenzione stabilisce che il divieto di trasferimento della proprietà, quindi l’importazione e l’esportazione di questi beni non è assoluto, nel senso che ogni Stato che ha ratificato la Convenzione ha il compito di regolamentare le operazioni relative ai beni del proprio territorio e può stabilire quali devono essere considerate lecite o illecite353; in questo modo viene anche a crearsi uno strumento di salvaguardia dei singoli patrimoni nazionali degli Stati contraenti. E’ pertanto consequenziale che l'importazione, l'esportazione o il trasferimento di proprietà dei beni culturali di uno Stato effettuate senza seguire le disposizioni della Convenzione, possono ritenersi illecite354.

Sebbene la Convenzione si ponga come strumento efficace nella lotta al traffico illecito di opere d’arte, presenta però alcune lacune: innanzitutto non è in grado di risolvere il problema dei beni rubati e illecitamente esportati dal paese d’origine e la loro restituzione; inoltre non prevede validità retroattiva per le restituzioni e ciò ha creato non pochi malumori da parte di quegli Stati che non hanno potuto farsi restituire beni rubati prima del 1970, anno della creazione della Convenzione355.

Si è verificata però una certa ritrosia alla ratifica della Convenzione probabilmente per la tipologia delle restrizioni e per le lacune che essa presenta; solamente di recente, in seguito ad una compagna promossa

(f) materiale etnologico;

(g) i beni d'interesse artistico quali:

(i) quadri, pitture e disegni fatti interamente a mano su qualsiasi supporto e con qualsiasi materiale (esclusi i disegni industriali e i prodotti manufatti decorati a mano);

(ii) opere originali di arte statuaria e di scultura di qualunque materiale; (iii) incisioni, stampe e litografie originali;

(iv) assemblaggi e montaggi artistici originali, in qualunque materiale;

(h) manoscritti rari e incunaboli, libri, documenti e pubblicazioni antichi d'interesse particolare (storico, artistico, scientifico, letterario, ecc.) isolati o in collezioni;

(i) francobolli, marche da bollo e simili, isolati o in collezione;

(j) archivi, compresi gli archivi fonografici, fotografici e cinematografici; (k) oggetti di mobilia aventi più di cento anni e strumenti musicali antichi. 353

O’Keefe J. Patrick, Commentary on the UNESCO 1970 Convention on illicit traffic, Leicester, Institute of Art and Law, 2000

354

Convention on the Means of Prohibiting and Preventing the Illicit Import, Export and Transfer of Ownership of Cultural Property 1970

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Convention on the Means of Prohibiting and Preventing the Illicit Import, Export and Transfer of Ownership of Cultural Property 1970

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dall’Unesco, paesi in cui è fiorente il mercato del commercio di opere d’arte, come la Gran Bretagna e il Giappone, hanno provveduto ala ratifica356.

Oggi si conta la ratifica da parte di 127 Stati membri delle Nazioni Unite357.

Nel documento L'arte da salvare (pagine 148-151)