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L’art.119 della Costituzione alla luce della situazione econo mico sociale a livello nazionale ed europeo

IL DIRITTO ALLA MOBILITÀ E LE POLITICHE PER LA MOBILITÀ

LO STATO E GLI ENTI PUBBLIC

6. L’art.119 della Costituzione alla luce della situazione econo mico sociale a livello nazionale ed europeo

cfr. sentenze n. 272/2014, n. 2378/2009, n. 181/2007

Prima di affrontare il tema del rapporto tra la competenza Statale e regionale in relazione al diritto di mobilità e nell’ambito dei trasporti, con anche una conse- guente valutazione degli effetti che ciò importa è necessario fare un cenno al con- tenuto dell’art. 119 Costituzione.

La disposizione normativa riconosce agli enti territoriali autonomia finanziaria di entrata e di spesa che genera degli effetti e delle conse- guenze nell’ambito della divisione delle competenze indicate nell’art. 117 proprio per la connessione imprescindibile tra le competenze legi- slative e la responsabilità finanziaria che permettono l’una di pensare, l’altra di attuare le politiche pubbliche. Una delle ragioni delle diffi- coltà che la riforma ha incontrato nella fase attuativa risiede proprio nella formulazione dell’art. 119, per cui si prevede che nelle materie di competenza legislativa regionale, residuale e concorrente che sia, è fatto obbligo alle regioni di reperire le risorse necessarie a finanziare le politiche di propria competenza. In ambito di infrastrutture e nel settore dei trasporti è impensabile, oggi, immaginare che una Regione possa possedere questa capacità di autonoma ricerca e gestione delle risorse. Diverse sentenze hanno affermato che l’art. 119 Cost. vieta al legislatore statale di prevedere, in materie di competenza legislativa regionale residuale e concorrente, nuovi finanziamenti a destinazione vincolata, anche a favore di soggetti privati. Tali misure, possono di- venire strumenti indiretti, ma pervasivi di ingerenza dello Stato nell’e- sercizio delle funzioni delle Regioni negli ambiti materiali di propria competenza . L’incompiutezza della riforma che non ha concesso 110 piena autonomia finanziaria alle Regioni è stato uno dei più grandi ostacoli all’attuazione dell’art. 119 Cost con gravi ripercussioni sul- l’effettività del diritto alla mobilità. Infatti la cosiddetta delega sul fe- deralismo fiscale , h dato avvio al processo di attuazione dell’art. 111 119 Cost senza consentire un completamento dello stesso. Da un lato non è stato portato a compimento il percorso attutivo avviato dalla legge delega e dai decreti legislativi, ad esempio con riguardo alla de-

ex plurimis sentenza n. 168/2008, n. 168/2009, nn 63,50 e 45 del 2008; n. 137 del 2007,

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n. 160, 77 e 5q del 2005 Legge n. 42 del 2009

terminazione dei fabbisogni standard e dei connessi livelli essenziali delle prestazioni. D’altro canto all’attuazione della delega si sono so- vrapposti plurimi interventi legislativi con lo scopo idi privilegiare l’equilibrio dei conti pubblici e il coordinamento statale e a ridurre i trasferimenti statali che la legge n. 42 aveva previsto di trasformare in risorse autonome degli enti territoriali, la fiscalizzazione dei trasferi- menti erariali.

La Corte si è espressa nel seguente modo “ nella perdurante in at-

tuazione della legge n. 42 del 2009, che non può tradursi in incompiu- ta attuazione dell’art. 119 Cost l’intervento dello Stato si ammissibile nei casi in cui (….)esso stessa risponda all’esigenza di assicurare un livello uniforme di godimento dei diritti tutelati dalla Costituzione stessa”, sentenze n. 273 del 2013 e n. 232 del 2011. Tali interventi si

possono intendere infatti come il “portato temporaneo della perdurante inattuazione dell’art. 119 cost e di imperiose necessità sociali, indotte anche dalla attuale grave crisi economica nazionale ed internaziona- le , che ben possono essere ritenute giustificazioni sufficienti per 112 legittimare l’intervento del legislatore statale limitativo della compe- tenza legislativa residuale delle regioni. Ciò è espressamente indicato nelle sentenze n. 232 del 2013 in materia di trasporto pubblico locale.

sentenza n. 121 del 2010

Sempre la Corte nella sentenza n. 273 del 2013, ha rilevato che il mancato completamento della transizione ai costi e ai fabbisogni stan- dard, funzionale ad assicurare gli obiettivi di servizio e il sistema di perequazione, non consente a tutt’oggi l’integrale applicazione degli strumenti di finanziamento delle funzioni regionali previsti dall’art. 119 Cost. Riconoscendo i limiti del contenuto dell’art. 119 Cost. se- condo cui le funzioni attribuite alle Regioni sono finanziate integral- mente dalle fonti di cui allo stesso articolo e cioè tributi propri, com- partecipazioni a tributi erariali e altre entrate proprie, è la stessa Corte ad ammettere, nella sentenza n. 10 del 2010, che in assenza di norme che attuino detto articolo l’intervento dello Stato sia ammissibile nei casi in cui esso oltre a rispondere ai richiamati principi di eguaglianza e solidarietà, riveste quei caratteri di straordinarietà, eccezionalità e urgenza conseguenti alla situazione di crisi internazionale economica e finanziaria. A ciò si aggiunga che la legge costituzionale n. 1 del 2012 che ha introdotto il principio di pareggio di bilancio, ha delimitato in vario modo l’autonomia finanziaria degli enti territoriali, a partire dalla modifica dello stesso art. 119 e dallo spostamento dell’armonizzazione dei bilanci pubblici dall’ambito delle materie concorrenti a quello delle materie di competenza legislativa esclusiva statale. del resto il richia- mo al generale contesto di recessione economica è ripetuto in numero- se sentenze al fine di giustificare un’interpretazione estensiva delle competenze del legislatore nazionale. Secondo la Corte infatti la situa- zione eccezionale di crisi economico-sociale non è priva di incidenza sul riparto costituzionale delle competenze, perché ha ampliato i confi- ni entro i quali lo Stato deve esercitare la propria competenza legislati- va esclusiva nella materia determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garan- titi su tutto il territorio nazionale (sentenza n. 62 del 2013). Come con-

seguenza della crisi economica poi, la Corte ha progressivamente am- pliato gli ambitisi intervento del legislatore statale in un’altra materia trasversale come il coordinamento della finanza pubblica, avallando, nei fatti le scelte del legislatore statale di introdurre vincoli anche mol- to puntuale per il contenimento della spesa delle regioni e degli enti locali. Un ampio potere del legislatore statale è stato riconosciuto an- che nei confronti delle regioni a statuto speciale ritenendo la corte che in un contesto di grave crisi economica il legislatore possa discostarsi dal modello consesualistico nella determinazione delle modalità del concorso delle autonomie speciali alle manovre di finanza pubblica, sentenze n. 23 /2014 e n. 193/2012

Secondo un orientamento più prettamente nostrano l’intervento pubbli- co deve assumere le vesti di una regolamentazione funzionalizzata al per- seguimento degli obiettivi economici speciali ed ambientali connessi al settore dei trasporti, operando al fine di internalizzare gli effetti esterni e le imperfezioni del mercato.

7. Il Governo del territorio. Le questioni principali nell’assetto