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IL DIRITTO ALLA MOBILITÀ E LE POLITICHE PER LA MOBILITÀ

LO STATO E GLI ENTI PUBBLIC

1. Le infrastrutture strategiche.

Per quanto riguarda le infrastrutture strategiche la sentenza n. 303 del 2003 , oltre a richiamare i principi della chiamata in sussidiarietà 125 e quello della collaborazione, rileva che la disciplina statale di dettagli a carattere suppletivo determina una temporanea compressione della competenza legislativa regionale che deve ritenersi non irragionevole,

sentenza n. 303 del 2003

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sentenza n. 179 del 2013

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che respinge alcuni ricorsi presentati dalle regioni concernenti sia la legge delega sia il

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finalizzata com’è ad assicurare l’immediato svolgersi di funzioni am- ministrative che lo Stato ha attratto per soddisfare esigenze unitarie che non possono essere esposte al rischio della ineffettività”.

Ai ricorsi sollevati dalle Regioni verso il comma 1 dell’art. 1 la corte ritiene che essa non sia che l’espressione dei principi di sussidia- rietà e adeguatezza e che dunque, non vi sia una lesione della sfera di competenza delle Regioni.

Interessante è ancora la posizione della Corte rispetto al tema dei lavori pubblici che non rientrano nella elencazione dell’art. 117 suc- cessivamente alla riforma costituzionale, per cui non comporta neces- sariamente una attribuzione della stessa alla potestà legislativa residua- le delle Regioni, ma al contrario si tratta di ambiti di legislazione che non integrando una vera e propria materia, consentono l’individuazio- ne della competenza sulla base delle materia alle quali di volta in volta afferiscono. Pertanto nell’ambito dei lavori pubblici si può fare riferi- mento alle potestà legislative dello Stato ovvero a quelle concorrenti. Di particolare rilievo è la sentenza n. 401 del 2007 con la quale la Cor- te Costituzionale ha dichiarato inammissibili o infondate, le censure richieste dalle Regioni facendo salvo il riparto di competenze legislati- ve fra Stato, Regioni e Province autonome così come delineato dal de- creto legislativo n. 163/2006, Codice dei contratti pubblici di lavori forniture e servizi, nel quale è confluita la normativa in tema di infra- strutture strategiche. La Corte ha qui rilevato che l’attività contrattuale della PA, avendo come finalità il perseguimento dell’interesse pubbli- co, si caratterizza per la esistenza di una struttura biascia: al momento procedimentale di evidenza pubblica, ascrivibile alla materia tutela del- la concorrenza segue un momento negoziale riconducibile alla materia ordinamento civile. Segue poi l’affermazione di altri due principi di carattere generale che possono essere estesi all’intera attività contrat-

tuale della pubblica amministrazione: il primo che riguarda l’esclusio- ne della configurabilità dei lavori pubblici come materia , cosi come già era stato indicato nella sentenza n. 303 del 2003; l’altro che non rileva la natura del soggetto che indice la gara per individuare la com- petenza poiché il principio ispiratore è quello del contenuto indicato dallo stesso articolo 117 Cost.

Anche la sentenza n. 16 del 2010 precisa che la nozione di infra- strutture non può essere inquadrata in termini di materie indicate dal- l’art. 117, poiché si deve piuttosto fare riferimento alle opere finalizza- te all’uso pubblico, le quali rientrano certamente anche nell’alveo della legislazione concorrente (governo del territorio, porti e aeroporti civili, grandi reti di trasporto di navigazione , produzione trasporto e distribu- zione nazionale dell’energia, coordinamento della finanza pubblica ai fini del reperimento e impiego delle risorse), ma che tuttavia rientrano anche nelle materie di competenza esclusiva dello Stato, come l’am- biente, la sicurezza e la perequazione delle risorse finanziarie. Pertanto nella individuazione dei criteri di ripartizione del Fondo infrastrutture D. L. 112 del 2008 art. 6- quinquies, impone l’intervento statale per una valutazione del contesto generale delle diverse realtà, in quanto tenuto conto delle diseguaglianze economiche, sociali e territoriali solo un intervento centrale è in grado di livellare queste differenze cercando di creare politiche di sviluppo. Lo strumento per raggiungere questo risultato sono le intese istituzionali di programma le quali, insieme 126 al parere della Conferenza unificata, attribuisce spazio e ruolo adeguati all’intervento regionale.

Un ruolo predominante allo Stato viene riconosciuto nella senten- za n. 79 del 2001 per cui si afferma che i finanziamenti per la realizza- zione di infrastrutture strategiche d’interesse nazionale possono essere

art. 6-quinquies comma 3 del D.L. n. 112 del 2008

revocati dall’autorità centrale senza neppure una richiesta di parere alle Regioni interessate . Facendo riferimento alle procedure di localizza127 - zione di infrastrutture strategiche d’interesse nazionale “si deve rileva- re come la necessità di osservare le procedure collaborative, che sfo- ciano nell’intesa tra Stato e Regioni, riguardi soltanto la fase di deci- sione e di localizzazione dell’opera che, se astrattamente rientra nella competenza residuale delle regioni, in seguito al principio di attrazione in sussidiarietà per il suo inserimento tra le infrastrutture strategiche, può essere inserito nell’ambito di competenza statale.

Nella fase di progettazione e di localizzazione della infrastruttura lo spostamento della competenza legislativa ed amministrativa richiede necessariamente una intesa tra gli organi centrali e periferici. D’’altro canto non è necessaria la stessa intesa se lo Stato decide di revocare il proprio finanziamento, senza tuttavia impedire alla Regione di eserci- tare la sua competenza, legislativa o amministrativa sul medesimo og- getto. La decisione statale di escludere unilateralmente l’opera dal no- vero di quelle ritenute strategiche sul piano nazionale e di revocare, di conseguenza il relativo finanziamento, non incide sulle competenze legislative e amministrative della Regione che ha piena facoltà di rea- lizzarla con fondi propri. Con la revoca del finanziamento statale, a seguito di valutazione di politica economica non censurabile in sede di sindacato di legittimità costituzionale, vengono meno le ragioni che avevano giustificato l’attrazione in sussidiarietà.

E’ infine necessario, a questo punto, segnalare la recente sentenza n. 179 del 2012 nella quale la Corte Costituzionale ha dichiarato l’ille- gittimità dell’art. 49 co. 3 lettera b) del D.L. n. 78 del 2010, nella parte in cui prevede che, in caso di dissenso espresso in sede di conferenza

in questa sentenza si decideva del finanziamento statale concesso e deliberato dal CIPE

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di servizi da una Regione o da una Provincia autonoma, in una delle materie di propria competenza, ove non sia stata raggiunta entro il bre- ve termine di trenta gironi , l’intesa , “il Consiglio dei ministri delibera in esercizio del proprio potere sostitutivo con la partecipazione dei Presidenti delle Regioni o delle Province autonome interessate”, senza che siano previste ulteriori procedure per consentire reiterate trattative volte a superare le divergenze. La Corte ha riconosciuto la giurispru- denza per richiamare, da una parte, un’esigenza unitaria che legittima l’intervento del legislatore statale anche in ordine alla disciplina di procedimenti complessi estranei alle sfere di competenza esclusiva sta- tale affidati alla conferenza di servizi, e per escludere, dall’altro, che l’intera disciplina della conferenza dei servizi, per cui il superamento del dissenso all’interno di essa, sia riconducibile ad una materia di competenza statale esclusiva, tenuto conto della varietà dei settori coinvolti, molti dei quali sono innegabilmente relativi anche a compe- tenze regionali. L’esigenza di esercizio unitario deve comunque “ob- bedire alle condizioni stabilite dalla giurisprudenza costituzionale, fra le quali questa Corte ha sempre annoverato la presenza di adeguati strumenti di coinvolgimento delle Regioni” . 128

Ricordiamo infine la sentenza n. 274 del 2013 ha dichiarato l’ille- gittimità costituzionale per violazione del principio di leale collabora- zione indicato dalla giurisprudenza costituzionale, dell’art. 16 comma 10.bis del D.L. n. 83 del 2012 il quale al fine di garantire l’approvazio-

con la sentenza n. 122 del 2013 è stato giudicato il ricorso per conflitto di attribuzioni

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sollevato dalla Provincia di Trento nei confronti del Governo in relazione alla nota del Mi- nistero delle infrastrutture e dei trasporti del 27 giugno 2012 di inserimento dell’autostrada Valdastico Nord nella nuova rete transeuropea dei trasporti. La pronuncia, nel respingere il ricorso provinciale siccome fondato su un erroneo presupposto interpretativo ha sostenuto la spettanza allo Stato del potere di proporre l’inserimento del tratto autostradale Valdastico Nord nella rete transeuropea dei trasporti, inc tanto tale inserimento non pregiudica la ne- cessaria acquisizione dell’intesa con la Provincia autonoma.

ne in tempi certi del progetto definitivo del prolungamento a nord del- l’autostrada A31, già compresa nelle Reti transeuropee dei trasporti TEN-T prevedeva che l’intesa generale quadro prevista dall’art. 161 co. 1 del D.Lgs n. 163 del 2006, dovesse essere raggiunta entro sessan- ta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto censurato. La Corte ha ricordato che “l’autostrada in questione non può essere realizzata senza previa intesa, sia in quanto l’opera è inserita nel Programma Infrastrutture Strategiche, sia, più in generale, per il rispetto dovuto allo Statuto speciale della Regione Trentino Alto Adige/Sudtirol ed alle sue norme di attuazione. A giudizio della Corte, comunque, a prescindere da ogni considerazione “costituisce un insu- perabile motivo di illegittimità costituzionale la predeterminazione di un termine irragionevolmente breve, non accompagnato da adeguate procedure per garantire il prosieguo delle trattative tra i soggetti coin- volti nella realizzazione dell’opera” in caso di mancato raggiungimen- to di un accordo nel breve periodo di tempo concesso dal legislatore. Infatti in coerenza col proprio consolidato orientamento, il suddetto termine è “così esiguo da rendere oltremodo complesso e difficoltoso lo svolgimento di una qualsivoglia trattativa, come stabilito nella sen- tenza n. 179 del 2012 e la rapida decorrenza contrasta con la logica collaborativa che informa la previsione stessa dell’intesa.