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IL DIRITTO ALLA MOBILITÀ E LE POLITICHE PER LA MOBILITÀ

IL QUADRO EUROPEO DELLA MOBILITA’

2. Il diritto al trasporto: normativa e prospettive

La libertà di circolazione regolata dall’art. 16 Costituzione è stato prevalentemente analizzato sotto il profilo della garanzia della libertà di circolazione verso le limitazioni del potere pubblico. Nello stesso solco si è insediata la legislazione europea che interpreta in senso re- strittivo i limiti imposti dall’autorità pubblica e, allo stesso tempo in senso ampio, il contenuto della libertà stessa.

Una dottrina meno concedente intravvede nella norma costituzio- nale una garanzia della persona, o più esattamente, del cittadino previ- sto dalla dizione dalla stessa, e non invece una pretesa, ovverosia la pressione dei mezzi, che ne consentano l’esercizio effettivo del diritto di spostasi da un luogo ad un altro . Una visione più aperta, partendo 191 dall’assunto che è compito del legislatore assicurare l’eguaglianza del diritto, spetto allo stesso l’obbligo rimuovere tutti gli ostacoli al suo il principio per cui l’Unione tende ad affermare la mobilità degli studenti, art.

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168 c.2 TFUE; il diritto alla compensazione pecuniaria per il passeggero che sia stato esposto ad un disservizio del trasporto aereo, art. 7 regolamento CE, n. 261/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio dell’11 febbraio 2004 in GUUE 1.046 17.02.2004 1

L. Rosa. Bian, Le cure e gli interventi sanitari eseguiti all’estero tra diritto sog

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gettivo ed interesse legittimo, in Giur. Merito, 2012 3.722 e ss.

contrario a includere la tutela dei mezzi nell’art. 16 A. Pace, Problematica delle

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esercizio per assicurare la realizzazione del diritto in maniera confor- me alle esigenze e agli sviluppi tecnici del nostro tempo . 192

Vi è ancora un’interpretazione più favorevole secondo la quale il contenuto del diritto costituzionale è il presupposto per affermare il diritto sociale alla mobilità la cui affermazione è il modo per la rea193 - lizzazione del principio personalistico, garantito dagli artt. 2 e 16 della Carta . 194

Oltre alla tutela della persona, la libertà di circolazione è connes- sa, come si è visto, anche alle libertà economiche che rappresentano i fondamento storico del diritto ed il mezzo per la sua realizzazione. Relativamente al ruolo dello Stato in economia è necessario che esso assicuri sia le esigenze di programmazione e di sviluppo che il soddi- sfacimento dei diritti fondamentali della persona in maniera coerente con la loro dilatazione. In questa cornice i servizi pubblici essenziali previsti dall’art. 43 Costituzione sono lo strumento che lega i rapporti economici con i diritti fondamentali che dovranno essere calibrati non solo per assicurare l’interesse individuale, ma anche quelli di carattere collettivo.

La legislazione italiana ha recepito questo principio nella legge n. 146 del 1990 contenente norme sull’esercizio del diritto di sciopero

G. Amato, Art. 16 commentario Branca, fondato da G.Branca e continuato da A.

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Pizzorusso, Bologna, N. Zanichelli, Roma, Soc ed del Foro italiano, 1977, 101. P. Ciarlo, La mobilità delle persone tra libertà e diritti costituzionalmente

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garantiti, in L. Tullio, M Deiana, cur, Continuity territoriale e servizio di trasporto marittimo, atti del convegno di Cagliari, 30 giugno 1 luglio 2000 Cagliari ISDIT, 2001 31

G. Ribaldi Baccelli, Per un inquadramento sistematico del diritto della persona

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ad trasporto pubblico, in RIv. DIr. Civ. 1991, 21 e ss; Id La mobilità come diritto fondamentale della persona in AA.VV., Continuità territoriale e servizi di trasporto aereo, atti del convegno di Sassari -Alghero 15-16 ottobre 1999, Torino, Giappi- chelli, 2002

nei servizi pubblici essenziali . Il tema fondamentale è la continuità 195 dei servizi essenziali come irrinunciabile strumento per la tutela dei diritti costituzionali.

In questo scenario è evidente che la materia del trasporto costi- tuisce un mezzo per l’affermazione de lo sviluppo della persona sem- pre più rilevante come anche riconosciuto dal legislatore. Tra le forme di trasporto i servizi di linea hanno natura di servizio pubblico, indi- pendentemente dalle condizioni di traffico, in quanto finalizzate ad assicurare con regolarità e continuità il godimento del diritto fonda- mentale dei cittadini alla mobilità . 196

Lo statuto del cittadino viaggiatore viene stabilito direttamente dal legislatore nel prevedere norme che assicurano il rimborso e il ri- sarcimento del passeggero per la violazione di norme di trasporto e per i danni che il passeggero avesse subito a causa di questa ineffi- cienza, come nel caso di ritardi, perdita bagagli, et similia. La dottrina ha indicato alcuni principi di riferimento: il principio di adeguatezza dell’offerta per il quale devono essere garantite condizioni di qualità e economicità dei servizi; la continuità del trasporto, specie per le zone insulari e per i servizi strumentali al raggiungimento del posto di lavo- ro; la sicurezza e informazione degli utenti . 197

La pianificazione pubblica è necessaria per una piena attuazione del diritto come indicato nell’art. 41 Cost che oltre ad affermare il

come modificata dalla l. 11 aprile 2000 n 83 in cui l’art. 1 dichiara che “sono

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considerati servizi pubblici essenziali, indipendentemente dalla natura giuridica del rapporto di lavoro, acne se svolti in regione di concessione o mediante convenzione, quelli volti a garantire il godimento di diritti della persona, costituzionalmente tute- lati alla vita, alla salute, alla libertà e alla sicurezza, alla libertà di circolazione, al- l’assistenza e previdenza sociale, all’istruzione e alla libertà di comunicazione”.

N. Rangone, I servizi pubblici essenziali di linea, in S. Cassese, cur, Trattato di

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diritto amministrativo, Milano, GIuffré, 2003, parte speciale, III.

G. Rinaldi Baccelli, La terza liberalizzazione del trasporto aereo nella Comunità

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principio della libertà di impresa ammette che possa essere indirizzata a fini sociali . La programmazione effettuata dagli organi statali 198 prende in esame diversi valori che sono presenti per la mobilità indi- viduale, nella tutela ambientale come pure nella razionalizzazione del- le risorse, anche di tipo energetico e di impatto sul sistema economico. Fino alla riforma della costituzione, il compito di regolazione e pro- grammazione veniva effettuato a livello centrale che stabiliva le regole e i mezzi per assicurare il trasporto e la circolazione delle persone in tutto il territorio, comprese le zone insulari. Il processo di integrazione europea ha spostato più che altro a livello comunitario la programma- zione del settore, in particolare modo per le reti transnazionali . La 199 tendenza risponde anche all’esigenza di superare i particolarismi na- zionali e le legislazioni disomogenee in un ambito che prevede una normativa unica, ma una collaborazione dei singoli stati membri per la loro attuazione. A tal fine il legislatore ha istituito l’Autorità di rego- lazione dei trasporti, che tra le sue funzioni annovera quella di defini- re e tutelare i livelli minimi qualitativi dei servizi di trasporto e il con- tenuto minimo dei diritti degli utenti dei servizi di trasporto . Per il 200 conseguimento degli obiettivi dell’Unione le istituzioni comunitarie di sosto di poteri normativi e di intervento concessi dal TFUE, art. 288, nell’ambito dei trasporti e delle reti transfrontaliere, art. 4.2 let. g e h

M.Casanova, M, Brignardello, Infrastrutture e accesso al mercato, Milano, Gif

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fré, 2011

White Paper Roadmap to a Single European Transport Area - toward a competi

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tive and resource efficentie transport system, COM 2011

art. 37 co.2, d.l. n. 2012/2011, A. Frignani, l’Autorità dei trasporti fra tutela della

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concorrenza e regolazione: troppe competenze o troppi pochi poteri?, in RIv. it. antitrust,

del TFUE e soprattutto di quelli finalizzati all’attuazione delle regole sulla concorrenza del mercato trasportico . 201

3. L’affermazione del diritto alla mobilità come espressione