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IL DIRITTO ALLA MOBILITÀ E LE POLITICHE PER LA MOBILITÀ

LO STATO E GLI ENTI PUBBLIC

3. Il ruolo delle procedure parlamentar

Successivamente alla riforma costituzionale del 2001 i due rami del Parlamento hanno dato attuazione al nuovo disposto costituzionale, verificando, in itinere la conformità di tutti i progetti di legge al pro- prio esame al nuovo riparto delle competenze. Per consentire alla Commissione affari costituzionali di svolgere questo compito, la stes- sa Giunta per il Regolamento della Camera e parallelamente quella del Senato, hanno esteso il potere di controllo esercitato nell’ambito della funzione consultiva, anche ai emendamenti presentati in Assemblea . 92

parere della giunta del 16 ottobre 2001

Non ha trovato attuazione l’art. 11 della legge costituzionale di ri- forma che avrebbe consentito l’integrazione della Commissione par- lamentare per le questioni regionali che avrebbe dovuto comprendere rappresentanti delle autonomie regionali e locali. La stessa Commis- sione, nel progetto originario, avrebbe dovuto avere il potere di incide- re significativamente mediante pareri, sull’iter di approvazione delle leggi statali riguardanti le materie di competenza legislativa concor- rente e l’autonomia finanziaria delle Regioni ed enti locali . 93

L’art. 11 della legge cost. n.3/2001 prevede che sino alla revisione delle norme del titolo I

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della parte seconda della Costituzione, sul Parlamento, i regolamenti di Camera e Senato, possono prevedere la partecipazione alla Commissione parlamentare per le questioni regio- nali di rappresentanti delle regioni, delle province autonome e degli enti locali.

In base all’art. 11 della legge di revisione, nel caso in cui i regolamenti parlamentari disci- plinino la composizione integrata della Commissione, la stessa esprimerà pareri, aventi particolari effetti procedurali, sui progetti di legge nelle materie di cui al terzo comma del- l’art. 117 (quelle di legislazione concorrente) e all’art. 119 (in materia di autonomia finan- ziaria di regioni, province e comuni). Per discostarsi dal parere della Commissione bicame- rale integrata su tali progetti di legge l’Assemblea dovrà deliberare a maggioranza assoluta dei componenti.

4 . L e c r i t i c i t à

In seguito alla riforma del titolo V, parte seconda, della Costituzione si sono generate una serie di conflitti sulla individuazione delle materie indicate dall’art. 117 tra lo Stato e le Regioni sulle chiara individua- zione del contenuto tra competenza statale e regionale. Un primo ele- mento di difficoltà consistente nel fatto che tra nella competenza esclu- siva statale si individuano alcune materie definibili trasversali che fanno cioè riferimento non tanto ad un oggetto preciso, quanto piutto- sto a finalità che debbono essere perseguite e che, pertanto, possono intrecciarsi con altri interessi. Tutto ciò genera un dubbio interpretativo dell’ambito di competenza se concorrente o residuale delle Regioni . 94 Con riferimento a tali materie sono stati coniati in dottrina, poi mutuati dalla giurisprudenza, i termini di “materie-funzioni” ovvero di “mate95 - rie-compito” e addirittura “materie non materie” . 96 97

Le principali materie cosiddette trasversali sono:

ex multis: sentenze n. 171 del 2012, n. 235 del 2011, n. 225 del 2009, n. 345 del 2004, n.

94 272 del 2004. cfr. sent. 272/2004 95 cfr sent. 336/2005 96

cfr il ritenuto in fatto della sentenza n. 228/2004

- tutela della concorrenza che per l’aspetto ontologicamente finali- stico la giurisprudenza costituzionale ne ha evidenziato il carattere del- la trasversalità, “corrispondente ai mercati di riferimento delle attività economiche incise dall’intervento”, con conseguente possibilità di in- fluire su altre materie attribuite alla competenza legislativa concorrente o residuale delle Regioni” . L’ambito della concorrenza per la sua 98 portata generale, non preventivamente delimitaàilie, deve essere valu- tata concretamente nel momento in cui si esercita la potestà legislativa dello Stato e delle Regioni nelle materie di loro rispettiva competen- za . Una ragione di carattere strategico nell’individuazione ed attua99 - zione delle politiche economiche sullo sviluppo dell’intero Paese indi- viduano nello Stato l’organo più adeguato e legittimato al raggiungi- mento di questo fine . L’esercizio della competenza esclusiva e tra100 - sversale della tutela della concorrenza “può intersecare qualsivoglia titolo di potestà regionale, seppur nei limiti necessari ad assicurare gli interessi cui essa è preposta, secondo criteri di adeguatezza e propor- zionalità . 101 sentenze n. 38/201, n. 229/2012; n. 18/2012, n. 150/2011; n. 288/del 2010; n. 98 431-430-401-67 del 2007 ; n. 80/2006, n. 345/2004 sent. 291/2012 99 sentenza 14/2004 100

sentenza n. 41/2013 e dello stesso indirizzo, sent. 325/2010, n. 542/2007; n. 80 e

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- tutela dell’ambiente dell’ecosistema: in queso ambito sono nume- rose le sentenze della Corte che dichiarano non trattarsi di una vera e propria materia in quanto essa è un valore costituzionalmente protet- to e pertanto di materia trasversale. Ciò permette di riconoscere una competenza delle Regioni, salvo il riconoscimento in capo allo Stato di stabilire le determinazioni rispondenti alle esigenze meritevoli di disciplina uniforme su tutto il territorio nazionale . L’orientamento 102 affermato dalla Corte nell’ambito della tutela dell’ambiente è che trattandosi di un interesse pubblico di valore costituzionale primario ed assoluto si deve garantire un elevato livello di tutela, come tale inderogabile da altre discipline settoriali. La competenza delle Re- gioni è nettamente recessiva rispetto a quella statuale non potendo la stessa derogare ai livelli di tutela ambientale stabiliti dallo Stato . 103

- determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale: anche in questo settore la giurisprudenza costituzionale non ha ravvisato una materia propriamente detta, ma una “competen- za del legislatore statale idonea ad investire tutte le materia, rispetto alle quali il legislatore stesso deve poter porre le norme necessarie per assicurare a tutti, sull’intero territorio nazionale, il godimento di prestazioni garantite, come contenuto essenziale di tali diritti, senza che il legislatore regionale possa limitarle o condizionarle” 104

ex multis, sentenze n. 278/2012; n. 171/2012, n. 20/2012, n. 235/2011, n. 191/2011, n. 102 225/2009, n. 12/2009, n.378/2007 sentenze n. 9/2013; n. 278/2012; n. 378/2007 103 ex multis, sentenze n. 164/2012, n. 282/2004 104

I settori che sono stati indicati hanno una rilevanza fondamentale nell’ambito della materia che qui si tratta, proprio per il fatto che la determinazione della competenza incide fortemente sull’effettività del diritto di mobilità potendosi individuare, nell’eterogenieità delle fonti disparità di trattamenti a parità di condizioni soggettive . 105

non è questa la sede per affrontare il carattere espansivo riconosciuto nei pronunciamenti

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della Corte Costituzionale nelle materie di competenza esclusiva statale, quali l’ordinamen- to penale - sent. n. 185/2004; l’ordinamento civile -sent. 233/2006, n. 380/2004, 274/2003; nel settore della politica estera e dei rapporti internazionali dello Stato e rapporti dello Sta- to con l’Unione europea -sent. 239/2004

In alcune materie di competenza cosiddetta concorrente si ravvisano degli ambiti di trasversalità che permettono alla legislazione statale di insinuarsi, anche se solo con norme di principi, su materie in cui le re- gioni hanno una competenza residuale. Dalle risultanze della legisla- zione costituzionale, difatti, una disposizione statale di principio, adot- tata in materia di legislazione concorrente “può incidere su una o più materie di competenza regionale, anche di tipo residuale e determinare una, seppur parziale, compressione degli spazi entro cui possono eser- citarsi le competenze legislative e amministrative delle Regioni, come affermato nella sentenza n. 44 del 2014 . Problematiche rilevanti si 106 riscontrano nelle materie di coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario, allagasse di ripetuti interventi statali miranti a con- tenere le spese degli enti territoriali in particolare modo negli ultimi anni in cui il contenimento della spesa pubblica è diventato una preoc- cupazione primaria. Qui la Corte ha ritenuto legittimo l’intervento del- l’autorità centrale nello stabilire principi che “si limitino a porre obiet- tivi di riequilibrio della finanza pubblica, intesi nel senso di un transi- torio contenimento complessivo, anche se non generale, della spesa corrente e non prevedano in modo esaustivo strumenti o modalità per il perseguimento dei suddetti obiettivi” . 107

In alcune sentenze la Corte ha ricondotto nell’ambito dei principi di coordinamento della finanza pubblica le norme “puntuali adottate dal legislatore per realizzare in concreto la finalità del coordinamento finanziario che, per sua natura, eccede le possibilità d’intervento dei livelli territoriali sub-statali” come indicato nella già citata sentenza n. 44 del 2014.

si vedano in tal senso anche le sentenze n, 237/2009, n. 159/2008, 181/2006 e n.

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417/2005

sentenze n. 193/2012; n.44/2014, n. 148/2012, n. 232/2011 e n. 326/2010, n. 159/2008,

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5. Brevi cenni sulla individuazione dei principi risolutivi delle controver-