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3. Parte patologica

3.2 LEASING ABITATIVO NELLE PROCEDURE CONCORSUAL

3.2.2 Crisi del concedente

Il concedente in quanto banca o intermediario finanziario è soggetto ad una particolare procedura di liquidazione coatta amministrativa; non è chiaramente possibile approfondire il tema in questa sede, per cui ci limitiamo ad evidenziare che tale liquidazione oggi è preceduta da una serie di procedimenti prodromici e preventivi che sono stati introdotti grazie ad una recente riforma (298).

296 art. 5 del D.lgvo. n. 122 del 2005, stabilisce che: “La disciplina prevista dagli articoli 2, 3 e 4 si applica ai contratti aventi ad oggetto il trasferimento non immediato della proprietà o di altro diritto reale di godimento di immobili per i quali il permesso di costruire o altra denuncia o provvedimento abilita- tivo sia stato richiesto successivamente alla data di entrata in vigore del pre- sente decreto.”

297 Sul punto vedi D’AMBROSIO,La riforma della legge fallimentare, in Contratti in esecuzione e fallimento, Milano, 2006.

298 D.lgvo. 15 giugno 2015, n. 81, in materia di “Disciplina organica dei contratti di lavoro e revisione della normativa in tema di mansioni, a norma dell'articolo 1, comma 7, della legge 10 dicembre 2014, n. 183” ha modificato parte del Titolo IV, modificando persino la stessa rubrica “Misure preparato- rie, di intervento precoce e liquidazione coatta amministrativa”, ed introdu- cendo due capi: 1) capo 01-I “Piani di risanamento” e 2) capo 02-I “Sostegno

Per quel che più ci interessa, come abbiamo già anticipato, è proprio a questa eventualità cui fa riferimento, il rinvio operato dall’art. 77, all’art. 67, II comma, lettera a) della l. fall., il quale stabilisce che “Non

sono soggetti all'azione revocatoria: a) i pagamenti di beni e servizi ef- fettuati nell'esercizio dell'attività d'impresa nei termini d'uso” (299).

Dunque il commissario liquidatore della banca o dell’intermediario non può sottoporre ad azione revocatoria fallimentare i pagamenti effettuati nei confronti del terzo venditore del bene concesso in leasing abitativo. In base ad un recente studio in seno al Consiglio nazionale del notariato (300) sarebbe stato più opportuno un riferimento alla lettera c)

finanziario di gruppo”; al capo II, vi è oggi un’apposita sezione 01-I sulle “Mi- sure di intervento precoce”.

299 La ratio di questo richiamo secondo A. MUSTO Il leasing immobiliare abitativo: prime osservazioni, p. 22 consiste nella: « finalità di rafforzare la protezione dell’utilizzatore dal fallimento della società di leasing, i cui paga- menti al venditore/costruttore, essendo sottratti alla revocatoria (in quanto eseguiti nell’ambito dell’attività di impresa) impediscono al curatore fallimen- tare di recuperarli e per l’effetto impedendo al venditore/costruttore di agire per la restituzione del bene a danno dell’utilizzatore.»

300 A. MUSTO,Il leasing immobiliare abitativo: prime osservazioni, op. cit., p. 22-23: “La previsione in discorso si presta ad obiezioni circa la fattura legi- slativa, poiché da un lato discorre di acquisto dell’immobile oggetto del con- tratto di leasing abitativo e dall’altro richiama la lettera a) dell’art. 67, se- condo cui non sono soggetti all’azione revocatoria fallimentare «i pagamenti di beni e servizi effettuati nell’esercizio dell’attività d’impresa nei termini d’uso». Non richiama la lettera c) della medesima norma […] Si è tosto evi- denziato che, nei primi progetti di legge, questa previsione non riguardava l’acquisto dell’immobile, ma la locazione finanziaria, essendo diretta a salva- guardare la società concedente attraverso la sottrazione dei canoni pagati nel caso in cui l’utilizzatore persona fisica, svolgendo anche un’attività imprendi- toriale, fosse sottoposto a fallimento. Correttamente, si è detto che in tale ipo- tesi troverebbe applicazione l’art. 72 quater L. fall.. Tra i primi commentatori vi è chi ha affermato che l’esenzione della revocatoria fallimentare sia stata disposta in ordine ai pagamenti dell’utilizzatore alla società concedente; chi ha affermato che l’eventuale fallimento del terzo venditore non mette a rischio l’acquisto fatto dal concedente in adempimento dell’obbligazione assunta con la sottoscrizione del contratto di leasing; e chi ha proposto una lettura secondo cui la norma mira a proteggere altresì l’acquisto dell’immobile oggetto del contratto di locazione finanziaria; Sembrerebbe prevalere l’opinione, condi- visibile, secondo cui l’esenzione dalla revocatoria fallimentare miri a proteg- gere altresì l’acquisto dell’immobile oggetto del contratto di locazione finan- ziaria, poiché trattasi di un contratto finalizzato a procurare all’utilizzatore il

dello stesso art. 67 l. fall., norma che però abbiamo visto comunque essere applicabile in caso di fallimento del soggetto venditore, e che sarebbe stata più opportuno se richiamata espressamente dalla legge in questa sede.

L’art. 67, lettera a), l. fall., fa riferimento ai pagamenti “in termini

d’uso”; al riguardo sorge il dubbio se per tali debbano essere quelli

propri della parte contraente normalmente praticati nell’esercizio della sua attività di impresa o se debbano essere quelli propri del settore di appartenenza dell’impresa concedente.

Al riguardo la giurisprudenza di merito (301) non sembra affatto unanime, dunque nell’incertezza parrebbe condivisibile far riferimento alle normali condizioni praticate dalla parte contraente e ciò per una ragione pratica molto semplice: il richiamo ai termini pattuiti fra le parti,

godimento di un immobile che egli intende destinare ad abitazione principale. Siffatta lettura interpretativa sembra essere coerente con quanto stabilito dall’art. 72-quater della L. fall., che disciplina gli effetti del fallimento sulla locazione finanziaria, secondo cui, in caso di scioglimento del contratto, il concedente ha diritto di ottenere la restituzione del bene ed è tenuto a versare alla curatela l’eventuale differenza tra la maggior somma ricavata dalla ven- dita o da altra allocazione del bene stesso avvenuta a valori di mercato.»

301 Trib. 24 aprile 2012, n. 2014: «ratio della causa di esonero dalla revo- catoria fallimentare disposta dall’art. 67 lettera a), l. fall., [consiste] in quella di tutelare l’interesse alla prosecuzione dell’attività d’imopresa, garantendo il consolidamento dei pagamenti ricevuti nello svolgimento dell’attività im- prenditoriale e nei termini d’uso, in quanto pagamenti oggettivamente tali da non far sorgere sospetti circa la solvibilità del debitore. Il concetto ‘in termini d’uso’ fa riferimento alle condizioni di tempo e di modo dei pagamenti nor- malmente in uso fra i contraenti ed in concreto pattuiti fra le parti, a condi- zione che siano mezzi fisiologici e usuali di pagamento. Dal punto di vista cronologico possono, dunque, considerarsi usuali i termini di pagamento in concreto adottati, tra le parti nel regolamento negoziale da esse stipulato, piuttosto, che quelli normalmente adottati dagli operatori del settore, mentre non possono definirsi tali prassi patologiche e forme anomale di pagamento non concordate sin dall’inizio del rapporto negoziale. Pertanto sono […] as- soggettabili i pagamenti effettuati in ritardo rispetto alle scadenze pattuite». Di diverso avviso, Trib., 4 novembre 2013, n. 314, il quale analizzando i c.d. contratti di cash and carry considera: «il pagamento in contanti […] eseguito termini d’uso, potendosi agevolmente riscontrare la conformità della prassi utilizzata dai contraenti rispetto alla prassi del settore commerciale di specie.»

facilita l’opera all’organo della procedura concorsuale; egli dovrebbe solamente verificare in tal caso la sola documentazione acquisita agli atti, mentre la ricostruzione della prassi normalmente seguita tra le società concedenti immobili ad uso abitativo, obbligherebbe l’organo a non semplici indagini statistiche e merceologiche.