• Non ci sono risultati.

Il d.lgs n 231/2001 I caratteri generali dell ’apparato sanzionatorio

Sezione III: L ’ordinamento spagnolo

2. Il d.lgs n 231/2001 I caratteri generali dell ’apparato sanzionatorio

Il sistema sanzionatorio è il cuore della scelta operata dall’ordinamento di prevedere una responsabilità diretta delle persone giuridiche e costituisce il

“banco di prova della bontà e della congruità” di tale scelta209. La sua collocazione strategica, nella sezione II, capo I del corpus normativo di cui al d.lgs. 231/2001, è significativa anche dal punto di vista sistematico, perché valorizza il ruolo naturale di trade d’union tra la parte generale e la parte speciale della nuova disciplina.

Il legislatore italiano ha fruito dell’esperienza degli ordinamenti che in precedenza si sono confrontati con il problema della responsabilità amministrativa degli enti, adottando in tal senso le soluzioni più proficue e maturando una scelta consapevole in ordine ad ogni singola tipologia sanzionatoria.

L’art. 9 d.lgs. 231/2001 contempla quattro tipologie di sanzioni: la sanzione pecuniaria, le sanzioni interdittive, la pubblicazione della sentenza e la confisca210.

208

DE MAGLIE C., Principi generali e criteri di attribuzione della responsabilità, in Dir. pen. proc., 2001 p. 1348.

209DE VERO G., La responsabilità penale delle persone giuridiche, cit., p. 217.

210L’art. 9 dispone che “Le sanzioni per gli illeciti amministrativi dipendenti da reato sono: a) la

sanzione pecuniaria; b) le sanzioni interdittive; c) la confisca; d) la pubblicazione della sentenza. 2. Le sanzioni interdittive sono: a) l'interdizione dall'esercizio dell'attività; b) la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; c) il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; d) l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi; e) il divieto di pubblicizzare beni o servizi”.

128

La sanzione pecuniaria ha natura indefettibile211, ma, per la sua potenziale riassorbibilità in un costo di gestione, attraverso il bilanciamento tra rischi e vantaggi legati alla realizzazione dell’illecito, è insufficiente da sola ad arginare la criminalità d’impresa212.

La confisca è un’altra misura sanzionatoria di tipo finanziario.

Essa fu per prima proposta in Italia come misura più confacente alla natura dell’ente collettivo e, per tale ragione, ritenuta maggiormente idonea a contrastare la criminalità economica.

Declinata in origine come misura di sicurezza, la confisca era legata alla pericolosità della res invece che alla colpevolezza e non arrecava problemi di compatibilità con l’art. 27 comma 1 della Costituzione213.

La misura della sorveglianza giudiziaria214, poi, aveva già un referente civilistico nell’art. 2406 c.c. in base al quale “il giudice civile, laddove riscontri

gravi irregolarità nella gestione dell’impresa può adottare gli opportuni provvedimenti, revocando anche amministratori e sindaci, nonché nominare un amministratore giudiziario, determinandone poteri e durata, come disposto dall’art. 2409”215.

211

La pena pecuniaria ha una funzione cruciale nel sistema: oltre ad essere sempre prevista come sanzione generale, non è esclusa neppure in presenza dei meccanismi premiali previsti dal d.lgs. 231/2001.

Ai sensi dell’art. 17, infatti, le condotte riparatorie escludono l’applicazione delle sanzioni interdittive ma resta sempre “ferma l’applicazione delle sanzioni pecuniarie”, che non possono essere superate dalla strategia premiale.

212 MANNA A., in La responsabilità delle persone giuridiche: il problema delle sanzioni, in Riv.

trim. dir. pen. econ, 1999, p. 920, osserva che per tale motivo nell’ordinamento statunitense, già

dagli anni 80, le politiche di innalzamento della pena pecuniaria erano state abbandonate a favore di misure interne all’impresa, idonee a individuare e neutralizzare la commissione di reati da parte dei intranei, dirigenti o dipendenti. I c.d. compliance programs rappresentarono un’innovazione nell’ambito dello strumento sanzionatorio tradizionale per la criminalità d’impresa, perché per la prima volta il legislatore previde sanzioni idonee a penetrare e modellare l’organizzazione interna dell’azienda.

213

Per utilizzare la confisca come strumento sanzionatorio ulteriore rispetto alla pena pecuniaria, ed evitare il c.d. effetto overspill nei confronti di creditori, azionisti, consumatori o dipendenti estranei dal reato, è stato necessario limitare il suo ambito di operatività solo ad una parte del patrimonio d’impresa, cioè al profitto illecito.

214

Tale misura era stata introdotta per la prima volta dal codice penale francese nel 1994, 215 MANNA A., La responsabilità delle persone giuridiche: il problema delle sanzioni, in Riv. trim.

129

Le sanzioni interdittive, infine, completano il quadro sanzionatorio prescelto dal legislatore del 2001, svolgendo un ruolo cruciale nel sistema, al fine di distogliere l’ente dal compimento di operazioni illecite e di correggere dall’interno la sua struttura aziendale.

Si tratta di misure incapacitanti che allontanano l’ente dal bene giuridico violato e incidono in maniera gravosa, anche se temporanea, sulla vita della persona giuridica “restringendone la capacità giuridica e quindi l’attività, oppure precludendogli l’accesso ad importanti risorse economiche”216. Per questa ragione tali misure sono decisive per la prosecuzione o meno dell’attività dell’ente.

Il d.lgs. 231/2001 delinea un sistema essenzialmente “binario” di sanzioni, incentrato sulle sanzioni pecuniarie e sulle sanzioni interdittive.

Il legislatore non distingue tra sanzioni principali e sanzioni accessorie217: la differenziazione avviene solo dal punto di vista contenutistico218.

Nonostante la sanzione pecuniaria sia una sanzione generale e indefettibile e le sanzioni interdittive si applichino “nei casi di particolare

gravità”219, la prima non esercita una funzione assorbente rispetto alle altre

216

GUERRINI R., La responsabilità da reato degli enti, cit., Milano, 2006, p. 171., osserva che tali sanzioni, quando irrogate in via definiva, rappresentano una vera e propria pena di morte per l’impresa; tale scelta, di extrema ratio, è infatti attuata, generalmente e efficacemente, quando la prosecuzione dell’illecito non possa essere impedita in altro modo, ad esempio nei confronti dei reati in materia di inquinamento.

217 La distinzione tra sanzioni principali e sanzioni accessorie è prevista invece agli artt. 10, 12, 20 e 21 della legge n. 689/1981, per l’illecito amministrativo.

218

È comprensibile come il ruolo strategico e l’effetto deterrente delle sanzioni interdittive sarebbe inevitabilmente svalutato, se il rapporto tra queste e la sanzione pecuniaria fosse costruito dal legislatore in termini di accessorietà.

219

L’art. 11, comma 1 lett. l della legge 300/2000, tra i principi e criteri direttivi da seguire da parte del Governo nella predisposizione di una disciplina della responsabilità amministrativa degli enti, include di “prevedere, nei casi di particolare gravità, l'applicazione di una o più delle

seguenti sanzioni in aggiunta alle sanzioni pecuniarie: 1) chiusura anche temporanea dello stabilimento o della sede commerciale; 2) sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito: 3) interdizione anche temporanea dall'esercizio dell'attività ed eventuale nomina di altro soggetto per l'esercizio vicario della medesima quando la prosecuzione dell'attività e' necessaria per evitare pregiudizi ai terzi; 4) divieto anche temporaneo di contrattare con la pubblica amministrazione; 5) esclusione temporanea da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi, ed eventuale revoca di quelli

130

misure sanzionatorie: il legislatore colloca su un piano di parità formale la sanzione pecuniaria e le sanzioni interdittive, attribuendo a queste ultime una rilevanza centrale220.