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Dal contratto bilaterale alle obbligazioni inscindibilmente legate

CAPITOLO V Responsabilità civile e piattaforme della gig economy: quale spazio

5.5 Questioni a margine

5.5.1 Dal contratto bilaterale alle obbligazioni inscindibilmente legate

Alla luce di quanto riportato nelle condizioni di utilizzo dei servizi, predisposte unilateralmente dalle piattaforme e periodicamente aggiornate per assecondare le novelle legislative o le più recenti interpretazioni giurisprudenziali, l’azienda non è una parte del rapporto tra gli utenti e fornisce solamente la piattaforma per consentire alle parti di comunicare e inoltrare gli ordini ritenuti necessari483.

Pertanto, non sarà mai responsabile per la disponibilità dei fattorini o per la loro esecuzione adeguata e soddisfacente degli incarichi. Inoltre, sempre secondo detti termini, con l’accettazione dell’ordine attraverso l’applicazione e con efficacia a partire da tale accettazione, è stipulato un contratto tra il cliente-utente e il prestatore-utente che si considererà concluso con la consegna finale al primo, da parte del secondo, di quanto ordinato. Dell’adempimento di questo contratto è responsabile esclusivamente il prestatore che risponderà degli eventuali danni cagionati, anche a terzi484.

482 Giurisprudenza e dottrina hanno infatti delineato una serie di indici in base ai quali distinguere utilmente

fra appalti leciti e illeciti di manodopera. Questi criteri sono: la mancanza in capo all’appaltatore della qualifica di imprenditore, o meglio di un’organizzazione (tecnica ed economica) di tipo imprenditoriale; la mancanza dell’effettivo esercizio del potere direttivo da parte dell’appaltatore; l’impiego di capitali, macchine e attrezzature fornite dall’appaltante; la natura delle prestazioni svolte esula da quelle dell’appalto, afferendo a mansioni tipiche dei dipendenti del committente; il corrispettivo pattuito in base alle ore effettive di lavoro e non riguardo all’opera compiuta o al servizio eseguito, ovvero corresponsione della retribuzione direttamente da parte del committente. L’applicazione di questi indici al caso Uber, nella realtà che emerge dal Decreto n. 9/2020, non depone affatto per la liceità dell’esternalizzazione in quanto le aziende cui è stato affidato l’incarico di reclutare e gestire la folla dei collaboratori non sembrano avere un’organizzazione tecnica e, soprattutto, economica di tipo imprenditoriale; l’esercizio direttivo abbiamo visto essere esercitato dalla piattaforma, principalmente tramite algoritmo; le attrezzature risultano essere di proprietà dei singoli collaboratori mentre invece il bene immobile principale, la piattaforma tecnologica, è di proprietà di Uber.

483 Si vedano i termini generali di utilizzo di Glovo, aggiornati al 3 dicembre 2020, in rete:

https://glovoapp.com/it/legal/terms/ .

484 Si veda in particolare l’Accordo Quadro predisposto da Just Eat, aggiornato il 3 novembre 2020, in rete:

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Quanto alla prima affermazione, si è già avuto modo di dimostrare come in realtà la piattaforma non sia mero intermediario di un servizio fra parti terze quanto piuttosto l’azienda che detto servizio crea e organizza. E per confermare l’assunto, basterà qui richiamare le numerose partnerships siglate fra le multinazionali del food delivery e quelle del

fast food.

Ma anche con riferimento alla seconda è doveroso prendere atto che al classico schema bilaterale del contratto si va sostituendo una realtà che è strutturalmente plurilaterale e asimmetrica. E se rispetto a queste nuovi modelli di business si è iniziato a parlare di “mercati a due versanti”485, con riferimento alle piattaforme di consegna occorre

piuttosto parlare di “mercati a tre versanti” dove un soggetto, la piattaforma, mette in relazione tre parti: il cliente che intende acquistare, l’esercente che intende vendere e il fattorino che materialmente ritira dal secondo e consegna al primo la merce.

In ogni caso la dottrina correttamente guarda a queste situazioni come «un unico “affare”, inscindibile nella sua struttura», rispetto al quale occorre «costruire una figura giuridica corrispondente nella quale le obbligazioni di tutte le parti sono inscindibilmente legate»486.

Ai sensi degli artt. 1218 e 1228 c.c. la piattaforma potrà dunque essere considerata responsabile dell’inadempimento dell’obbligazione assunta tanto nei confronti del cliente, quanto nei confronti del ristoratore, ancorché dovuto al fatto doloso o colposo del prestatore? Qualche dubbio si pone per il fatto che normalmente è considerato ausiliario quel soggetto, estraneo al rapporto obbligatorio, che per iniziativa del debitore è incaricato di eseguire la prestazione487. Se non vi è dubbio che il fattorino agisca su incarico della

piattaforma, con riferimento invece al requisito dell’estraneità al rapporto, in una relazione plurilaterale come quella oggetto di disamina, occorre operare un distinguo. Il fattorino è senza dubbio estraneo al rapporto obbligatorio tra piattaforma e commercianti mentre con riguardo al cliente finale, presso cui la merce è consegnata, la situazione è indubbiamente più sfumata.

Invero deve darsi atto che sussiste una linea interpretativa per cui l’estraneità dell’ausiliario al rapporto obbligatorio non deve essere intesa come estraneità rispetto al creditore. In relazione a tale ipotesi, infatti, occorrerebbe distinguere il caso in cui il creditore abbia scelto un prestatore estraneo all’organizzazione del debitore, dall’ipotesi in cui la scelta sia avvenuta tra i prestatori della parte obbligata. Nel primo caso difetterebbe proprio l’incarico del debitore che dunque non potrebbe essere chiamato a rispondere; nel secondo, al contrario, «l’atto di designazione del creditore opera nei limiti di una scelta già effettuata a priori dal debitore ed il terzo rimane ausiliario, con conseguente applicabilità dell’art. 1228 c.c.»488.

485 G. ROSSI, La nuova frontiera dell’economia condivisa: l’esempio del contratto assicurativo basato sul modello peer to peer,

in Contratto e Impresa, 2018, 4 p. 1251 che parla di mercati a due versanti come quei «mercati connotati da una piattaforma gestita da un operatore terzo, che costituisce un collegamento fisico e virtuale fra due gruppi interdipendenti di soggetti (i due "versanti" del mercato) e grazie alla quale i soggetti interagiscono per conseguire reciproche utilità».

486 V. ZENO-ZENCOVICH, Uber: modello economico e implicazioni giuridiche, in Medialaws, 2018, 1, p. 141. 487 Cass. civ., 31 ottobre 2019, n. 27994 a mente della quale «non tutti i soggetti della cui attività il debitore si

avvalga per l'adempimento della propria obbligazione sono suoi ausiliari nei termini indicati dall'art. 1228 c.c., possono, invece, considerarsi tali coloro che agiscono su incarico del debitore ed il cui operato sia assoggettato ai suoi poteri direttivi e di controllo, a prescindere dalla natura giuridica del rapporto intercorrente tra di essi ed il debitore medesimo, ovvero allorché sussista un collegamento tra l'attività dell'ausiliario e l'organizzazione del debitore della prestazione».

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Pertanto, in tal caso, quella della piattaforma si configura come una responsabilità diretta, per fatto proprio, giacché il prestatore è mero strumento esecutivo di un programma obbligatorio cui la piattaforma stessa è vincolata mentre nessuna azione contrattuale è data al creditore nei confronti dell’ausiliario489. Di contro, quando la condotta

pregiudizievole non si traduce nella mancata o inesatta esecuzione di un contenuto obbligatorio del committente verso il creditore, quanto piuttosto nello svolgimento di mansioni che risultino dannose per un terzo, privo di una pregressa relazione qualificata con il debitore, allora il danneggiato potrà agire alternativamente nei confronti tanto del preposto, quanto del preponente ai sensi dell’art. 2049 c.c.490.

Inoltre, sarà l’art. 1228 c.c. ad operare anche quando la condotta dell’ausiliario rechi un pregiudizio ad una delle parti che non sia conseguenza immediata e diretta dell’inadempimento ovvero ogni qual volta si verifichi, per fatto doloso o colposo dell’ausiliario, nonostante l’esatto adempimento dell’obbligazione, ugualmente un danno ai creditori. Ciò in quanto si ravvisa l’opportunità di attrarre nell’area della responsabilità contrattuale, e dunque alle relative regole, anche l’inadempimento di una serie di obblighi di protezione ritenuti comunque sussistenti e accessori all’obbligazione principale491.

Nondimeno, benché risulti evidente la distinzione tra le due forme di responsabilità - contrattuale e diretta quella del debitore, extracontrattuale e indiretta quella del committente – occorre prendere atto che la giurisprudenza non si affanna certo a inquadrare correttamente la fattispecie e, nell’affermare che il principio sancito dall’art. 1228 c.c. costituisce l’estensione alla sfera contrattuale della norma contenuta nell’art. 2049 c.c., esalta piuttosto il fondamento comune delle due forme di responsabilità492.

È infatti generalmente affermato che la ratio di entrambe «riposa invero […] sul principio cuius commoda eius et incommoda (ovvero dell'appropriazione o "avvilimento" dell'attività altrui per l'adempimento della propria obbligazione), comportante l'assunzione del rischio per i danni che al terzo (o al creditore) ne derivino»493.