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L’inserimento del prestatore nell’organizzazione della piattaforma

CAPITOLO V Responsabilità civile e piattaforme della gig economy: quale spazio

5.3 La sussistenza del rapporto di preposizione tra piattaforma digitale e prestator

5.3.2 L’inserimento del prestatore nell’organizzazione della piattaforma

Si è visto come la stessa Suprema Corte sia da tempo pacificamente orientata nel ritenere che i committenti rispondano dei danni arrecati dai loro commessi a titolo di responsabilità per fatto altrui, connessa al rischio oggettivamente assunto con l'inserimento degli stessi nell'organizzazione, più o meno complessa, da essi creata per lo svolgimento di determinate attività di loro pertinenza449. Questa affermazione rimanda inevitabilmente alla necessità di

stabilire quale sia l’attività organizzata dal committente.

Invero, come analizzato nel corso del presente lavoro, la problematica della qualificazione dei servizi forniti grazie alle piattaforme elettroniche è già stata affrontata per ben due volte dalla Corte di Giustizia dell’Unione Europea: una prima volta nella causa C- 434/15 tesa a chiarire se l’attività di intermediazione tra il proprietario di un veicolo e la persona che deve effettuare spostamenti all’interno di una città, che Uber svolge con fini di lucro e attraverso la gestione di mezzi informatici che consentono a tali persone di mettersi in contatto, debba essere considerata una mera attività di trasporto o un servizio elettronico di intermediazione; la seconda nella causa C-390/18 diretta a verificare se gestire una piattaforma che consente l’avvio di contatti tra, da un lato, titolari di alloggi da dare in locazione e, dall’altro, persone alla ricerca di alloggi di tal genere, che Airbnb svolge con fini di lucro e attraverso la gestione di mezzi informatici, debba essere considerata esercizio della professione di agente immobiliare ovvero servizio della società dell’informazione.

Delle decisioni della Corte si è già dato conto, si tratta qui di ripercorrere le argomentazioni svolte dall’Avvocato generale Maciej Szpunar per stabilire se gestire una piattaforma attraverso la quale gli utenti possono acquistare prodotti e servizi direttamente da soggetti che tali prodotti e servizi offrono, chiedendone altresì la consegna direttamente al proprio domicilio attraverso corrieri, che società come Glovo, Uber Eats e Just Eat, svolgono con fini di lucro e attraverso la gestione di mezzi informatici, debba essere considerata attività di corriere e pony express o un servizio elettronico di intermediazione.

Un servizio della società dell’informazione è definito dalla direttiva 2015/1535 come un servizio prestato a titolo oneroso, a distanza, per via elettronica e a richiesta individuale di un destinatario. Se i criteri del carattere oneroso del servizio e della prestazione a richiesta individuale non sembrano sollevare problemi, così non è per quelli relativi alla

446 Trib. Palermo, 24 novembre 2020, n. 3570.

447 Trib. Torino, 7 maggio 2018, n. 778 e Trib. Milano, 10 settembre 2018, n. 1853.

448 P. TRIMARCHI, La responsabilità civile, cit., pp. 292 e 293, secondo il quale i criteri del potere di dare ordini

e istruzioni e del controllo, benché propri di condizioni economiche di altri tempi, risultano spesso valorizzato nell’ambito della responsabilità vicaria. Si tratta comunque di criteri elastici che possono essere reinterpretati alla luce della teoria del rischio. Afferma «il requisito del “controllo” viene allora apparentemente solo attenuato, perché si richiede non più il potere di dare ordini e istruzioni sul modo in cui il lavoro deve essere svolto, ma solo il potere di stabilire dove e quando la prestazione lavorativa debba essere compiuta. In realtà esso viene così modificato sostanzialmente, poiché si tende a non cercare più la subordinazione alle direttive tecniche, ma la sottoposizione al potere di organizzazione economica dell’imprenditore».

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prestazione a distanza e per via elettronica in quanto è evidente che l’intermediazione tra gli utenti della piattaforma, gestita dall’applicazione, sfocia nell’attività di consegna a domicilio dei prodotti acquistati. Quest’ultima è senz’altro una componente non elettronica del servizio offerto. Si tratta, quindi, più propriamente di qualificare un servizio misto in quanto composto da un elemento fornito per via elettronica e un altro elemento fornito con modalità diverse450.

Nel caso dei servizi misti, un servizio può essere considerato come interamente trasmesso per via elettronica, in primis, quando la prestazione che non è erogata per via elettronica è economicamente indipendente dal servizio fornito secondo tali modalità. Diversamente, quando il prestatore del servizio erogato per via elettronica è anche il prestatore del servizio fornito con modalità diverse o quando esercita un’influenza decisiva sulle condizioni di erogazione del servizio di cui trattasi, con la conseguenza che i due servizi rappresentano un insieme inscindibile, occorre individuare l’elemento principale ovvero quello che le attribuisce il suo significato economico, il quale, per essere qualificato come servizio della società dell’informazione, deve essere erogato per via elettronica451.

Nondimeno, il servizio di consegna di prodotti a domicilio è effettuato da prestatori non professionisti che utilizzano un proprio mezzo di trasporto, sia esso la bicicletta, il motociclo o l’autoveicolo. Senza l’applicazione fornita da Uber Eats, Glovo o Just Eat, da un lato i prestatori non sarebbero indotti a fornire il servizio di pony express e, dall’altro, le persone che intendono acquistare beni e prodotti rimanendo a casa non ricorrerebbero ai servizi di tali fattorini. Ciò consente di affermare che le piattaforme creano un servizio di consegne a domicilio, di cui organizzano il funzionamento generale in quanto esercitano un’influenza determinante sulle condizioni della prestazione dei fattorini452. Infatti, proprio

le piattaforme stabiliscono il prezzo del servizio erogato, intervengono con incentivi ai fattorini per garantire l’accessibilità del servizio nei momenti di maggiore richiesta o in caso di condizioni climatiche avverse, controllano la condotta dei prestatori attraverso un sistema di valutazione che può portare all’esclusione dalla piattaforma, scelgono il rider a cui affidare di volta in volta l’incarico e sottoscrivono partnerships con i colossi del fast food.

I fattorini che circolano nel contesto delle piattaforme Uber Eats, Glovo o Just Eat non svolgono un’attività economica indipendente giacché senza utilizzare l’applicazione non sarebbero in grado di lavorare. Per contro, l’utente scarica l’app di queste aziende esclusivamente per ordinare e ricevere pasti a domicilio. Si può dunque concludere che l’attività di queste piattaforme deve essere considerata un unicum e ricomprende tanto la messa in contatto di utenti, ristoratori e fattorini, quanto il servizio di consegna a domicilio453.

Se questa ricostruzione è plausibile, allora non è fuori luogo ritenere che i riders siano inseriti nell’organizzazione aziendale delle piattaforme. È anche utile rammentare che è proprio questo il criterio utilizzato dal giudice per giustificare la responsabilità del committente per il danno cagionato al terzo dal lavoratore autonomo o parasubordinato454

nell’esercizio delle incombenze. Ne vale ad escludere la responsabilità delle piattaforme il

450 Cfr. le conclusioni dell’Avvocato generale Maciej Szpunar presentate il 30 aprile 2019 nella causa C-

390/18, punti 35, 37, 41 e 44.

451 Cfr. le conclusioni dell’Avvocato generale Maciej Szpunar presentate l’11 maggio 2017 nella causa C-

434/15, punti 33 e 35.

452 Cfr. le conclusioni dell’Avvocato generale Maciej Szpunar presentate il 30 aprile 2019 nella causa C-

390/18, punti 49, 51 e 52.

453 Cfr. le conclusioni dell’Avvocato generale Maciej Szpunar presentate l’11 maggio 2017 nella causa C-

434/15, punti 56, 63, 64 e 71.

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fatto che tali collaboratori siano impiegati in modo occasionale o discontinuo, in quanto per giurisprudenza unanime la responsabilità del preponente ai sensi dell’art. 2049 c.c. sussiste anche quando l’inserimento del preposto nell’organizzazione aziendale del committente è temporaneo o occasionale455.

Ciò in quanto è necessario imputare l’evento dannoso, al soggetto che esercita quell’attività a fini di lucro e consapevolmente accetta i rischi insiti in ogni particolare scelta imprenditoriale, compresi quelli derivanti dall’utilizzazione di collaboratori.

Dopo oltre un secolo, riecheggiano ancora le ferme parole di Vittorio Emanuele Orlando «se il danno appare inerente all’intrapresa, […] esso è un rischio dell’intrapresa stessa e deve essere sopportato dall’intraprenditore, che tende a ricavarne vantaggi, effettivi o anche solamente sperati. […] L’agire per mezzo altrui, il tenere una persona al proprio servigio, costituisce indubbiamente un vantaggio pel rappresentato. Il rapporto di commissione implica, chi dia a questa parola un senso largo, un’intrapresa da parte del committente il quale, dal preporre altri a un compito che egli stesso dovrebbe altrimenti fornire, trae o un lucro, spesso considerevole, (per es. col rendere così possibile l’attuazione di una vasta industria che abbisogna necessariamente di molteplici organi), o si procaccia in tal modo agi e riposi […] ed è quindi giusto che ne sopporti il rischio»456.